pedopornografia

Le massime
1. Il reato previsto dall’art. 600 ter cod. pen. intende fissare per i minori una tutela anticipata rispetto ai rischi connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, azioni, comunque di per sé degradanti, pericolose per la successiva eventuale diffusione che il materiale prodotto o raccolto può avere.

2. Il reato di cui all’art. 600 ter c.p. – nelle diverse ipotesi incriminatrici previste dalla sua articolata formulazione – ricomprende anche le azioni compiute da minori e tra minori, allorché sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie. Né può ritenersi scriminante l’eventuale consenso del minore al fatto, considerato che esso proverrebbe da persona immatura, che non ha la disponibilità di diritti inalienabili, quali la libertà psicofisica. Il chiaro dettato normativo e la collocazione della fattispecie incriminatrice nell’ambito dei delitti contro la libertà individuale evidenziano che il bene giuridico tutelato è la libertà della persona nella sua accezione più ampia, involgendo tutte le condotte e le situazioni che attentano alla personalità dell’individuo. (Nel caso di specie, l’imputato non si limitò a riprendere il rapporto sessuale per farne un utilizzo privato, ma diede ad esso una diffusione destinata ad ampliarsi, essendo chiaramente prevedibile che un “materiale” di quella natura sarebbe stato dai destinatati iniziali ulteriormente diffuso, con conseguente perdita di controllo del meccanismo di pubblicità avviato.)

3. Integra il reato di cui all’art. 600 ter trasmettere una videoripresa di contenuto pornografico a più persone attraverso il telefono cellulare poiché tale modalità potenzia il carattere diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da ciascuno dei destinatari.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 6 dicembre 2012, n.47239

Ritenuto in fatto

La Corte di appello di Roma – Sezione per i minorenni, con sentenza del 13.7.2012, ha confermato la sentenza 15.3.2010 del Tribunale per i minorenni di Roma, che aveva affermato la responsabilità penale di C.A. in ordine ai reati di cui:

— all’art. 600 ter, 4 comma, cod. pen. (per avere ceduto ad altre persone materiale pornografico prodotto utilizzando una ragazza minore di 18 anni – acc. in (OMISSIS) );

– all’art. 595 cod. pen. (per avere offeso la reputazione di F.M. diffondendo tramite il cellulare materiale pornografico che la ritraeva) e, con la diminuente della minore età, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione concedendo i doppi benefici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale – sotto il profilo del vizio di motivazione – ha eccepito che:

– la Corte di merito, con argomentazioni carenti (formulate ‘per relationem’ alla statuizione di primo grado) e contraddittorie, avrebbe incongruamente ritenuto che la ripresa sul telefono cellulare e la diffusione tra amici di un video che riproduceva un rapporto sessuale cui partecipava la persona offesa integrerebbe gli estremi del reato di cui all’art. 600 ter, 4 comma, cod. pen., dal cui ambito di applicazione esulerebbero invece le condotte effettivamente poste in essere, riconducibili alla videoripresa di un rapporto sessuale tra minorenni consenzienti in una situazione in cui la ragazza ‘non aveva in alcun modo dimostrato resistenze o rimostranze alla visione del film in compagnia degli amici’;

— immotivatamente sarebbe stata rigettata la richiesta di applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1988.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e manifestamente infondato.

2. La giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass., Sez. III, 5.6.2007, n. 27252) ha già evidenziato che il reato previsto dall’art. 600ter cod. pen. intende fissare per i minori una tutela anticipata rispetto ai rischi connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, pure azioni (comunque di per sé degradanti) pericolose per la successiva eventuale diffusione che il materiale prodotto o raccolto può avere.

È stato affermato, quindi, che il medesimo reato – nelle diverse ipotesi incriminatrici previste dalla sua articolata formulazione – ricomprende anche le azioni compiute da minori e tra minori, allorché sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie.

Né può ritenersi scriminante, inoltre, l’eventuale consenso del minore al fatto, considerato che esso proverrebbe da persona immatura, che non ha la disponibilità di diritti inalienabili, quali la libertà psicofisica.

Al riguardo il chiaro dettato normativo e la collocazione della fattispecie incriminatrice nell’ambito dei delitti contro la libertà individuale non lasciano dubbi circa il fatto che il bene giuridico tutelato sia la libertà della persona nella sua accezione più ampia, così che vengono represse tutte le condotte e le situazioni che attentano alla personalità dell’individuo.

Mentre per i rapporti sessuali, che rappresentano in sé una fisiologica espressione della personalità, il legislatore ha inteso evitare l’intervento penale in caso di rapporti tra due minori che presentano condizioni personali simili, del tutto diversa è la situazione in caso di condotte che presuppongono una offesa alla dignità del minore coinvolto in realizzazioni pornografiche.

In proposito appare opportuno ricordare che, nel corso dei lavori parlamentari che portarono all’approvazione della legge n. 38 del 2006, erano state presentate proposte volte ad introdurre alcune cause di non punibilità. Una di esse mirava a rendere non punibile la formazione di materiale pornografico posta in essere da due minorenni tra loro consenzienti purché il materiale restasse nella esclusiva disponibilità dei soli protagonisti (essendo pacifico, comunque, che avrebbe conservato piena rilevanza penale la eventuale diffusione di tale materiale da patte del partner della persona minorenne ‘utilizzata’). Detta proposta non è stata recepita, però, nel testo finale della legge e ciò si pone a conferma delle conclusioni dianzi enunciate.

2.1 Nel caso di specie, è emerso dalle acquisizioni probatorie – e, quanto all’accertamento dei fatti, deve ritenersi legittimo il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado – che l’imputato non si limitò a riprendere il rapporto sessuale per farne un utilizzo privato, ma dette ad esso una diffusione destinata ad ampliarsi, essendo chiaramente prevedibile che un ‘materiale’ di quella natura sarebbe stato dai destinatati iniziali ulteriormente diffuso, con conseguente perdita di controllo del meccanismo di pubblicità avviato.

Trasmettere una videoripresa di contenuto pornografico a più persone attraverso il telefono cellulare potenzia il carattere diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da ciascuno dei destinatari. Razionalmente, pertanto, i giudici del merito hanno evidenziato la gravità oggettiva delle conseguenze che la diffusione e la pubblicizzazione della ripresa hanno avuto sulla vita di relazione della persona offesa e sul probabile sviluppo della sua personalità.

2.2 Gli atti del processo che il ricorrente pone alla base del lamentato vizio di motivazione, prospettandone il contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante – proprio in quanto riferiti alla pretesa configurabilità di un ‘consenso’ di per sé irrilevante – non sono autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dalla Corte di merito e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo di gravame, ove si contesta la mancata applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1988.

L’art. 27 in oggetto introduce una clausola generale che consente di operare uria sorta di ‘depenalizzazione giudiziale’ di reati che presentino, nel caso concreto, connotati di esiguità. Si tratta di una clausola che conduce a considerare irrilevante il fatto concreto solo se il giudice riscontri in esso l’esistenza di quattro elementi quali: a) la minore età; b) la tenuità del fatto; c) l’occasionante del comportamento; d) il pregiudizio che lo svolgimento del processo potrebbe arrecare alle esigenze educative del minore.

La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, razionalmente ha escluso (per come illustrato dianzi) la configurabilità della realizzazione di un ‘fatto lieve’, in una situazione in cui la difesa dell’imputato, inoltre, non aveva fornito alcuna prova in riferimento al possibile pregiudizio per le sue esigenze educative che sarebbe derivato dall’ulteriore corso del procedimento.

4. Trattandosi di imputato minorenne all’epoca dei fatti, l’onere del pagamento delle spese del procedimento e della sanzione per l’inammissibilità è escluso, pure nel giudizio di legittimità, a norma dell’art. 29 del D.Lgs. 28.7.1989, n. 272 (Cass., Sez. Unite, 31.5.2000, rie. Radulovic).

P.Q.M.

dichiara inammissibile li ricorso.

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