Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 5 novembre 2013, n. 24801
Svolgimento del processo
M..B. , in proprio e quale tutrice della madre P.T. , convenne, davanti al tribunale di Torino, F.I. e l’Azienda U.S.L. X di Torino chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti dalla stessa attrice a seguito delle continue cure prestate alla madre T..P. , nonché il risarcimento dei danni fisici, morali e patrimoniali subiti da quest’ultima.
Espose, a tal fine, che la P. era stata ricoverata, su consiglio del Prof. F. , presso una clinica privata di … dove lo stesso prestava la propria attività di libero professionista, per essere sottoposta in data (omissis) ad un intervento di facoemulsificazione della cataratta all’occhio destro, nel corso del quale il medico provocava la caduta del cristallino nel vitreo e la totale perdita di visus all’occhio, con la conseguente cecità totale, essendo già priva della vista dall’occhio sinistro.
Al fine di proseguire le cure la P. era stata ricoverata fino al (omissis) presso la ASL X di Torino, Ospedale Oftalmico, presso il quale il F. era primario, ma presso tale struttura non aveva ricevuto “la necessaria terapia chirurgica della complicanza”, tanto che la sua situazione era peggiorata ulteriormente.
I convenuti, costituitisi, contestarono le rispettive responsabilità.
All’esito della istruttoria, il tribunale, con sentenza del 15.9.2004, rigettò la domanda.
La B. , in proprio e nella qualità di tutrice della madre propose appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si costituirono gli appellati che contestarono il fondamento dell’impugnazione.
Intervenuto il decesso della P. , si costituì B.M. nella qualità di erede avente causa dalla madre defunta.
Parte appellante dichiarò, poi, essere coerede della defunta anche il fratello A..B. , nei confronti del quale fu disposto l’integrazione del contraddittorio.
Quest’ultimo risultò irreperibile, e la notificazione eseguita secondo le modalità prescritte dall’art. 143, co. 3 c.p.c. si perfezionò in data 21.1.2006.
Con sentenza del 27.9.2006, la Corte d’Appello, accolse l’appello condannando le “parti appellate in solido, I..F. e Azienda U.S.L. X Torino, al pagamento pro quota in favore di parte appellante M..B. , quale erede avente causa dalla defunta T..P. ” delle somme indicate in sentenza, nonché in proprio alla somma di Euro 2.530,64, con gli accessori ivi indicati.
Ha proposto ricorso principale affidato a sei motivi illustrati da memoria M..B. .
Resistono con controricorsi il F. e l’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. X di Torino che hanno anche proposto ricorsi incidentali: quello del F. affidato ad un motivo; quello della A.S.L. X di Torino affidato a sei motivi.
Ai ricorsi incidentali resiste con controricorso la B. .
Motivi della decisione
Preliminarmente, il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Gli stessi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366-bis c.p.c., – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura – come già detto – deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 e. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
Ricorso principale.
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 110, 132 n. 4, 115 e 116 cod. proc.civ. e 2697 cod.civ. con riferimento all’omessa valutazione e motivazione circa la documentazione agli atti relativa alla qualità di erede universale dell’odierna ricorrente e con riferimento agli artt. 457, 536, 555 cod. civ. la cui violazione rileva (anche) ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ..
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc. civ. e agli artt. 2699 segg. e 2702 segg. cod.civ., 167 e 110 cod.proc.civ. nonché ex art. 360 n. 4 cod.proc. civ. in relazione all’art. 112 stesso codice (di cui si deduce del pari la violazione).
I due motivi, relativi, sotto diversi profili, alla qualità di erede universale della ricorrente principale, sono trattati congiuntamente.
Essi sono fondati per le ragioni che seguono.
La Corte di merito ha disposto la condanna al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza “in favore di B.M. , quale erede avente causa da T..P. e pro quota” (pag. 63 della sentenza).
Ora questa statuizione è errata sotto un duplice profilo. Con riferimento alle violazioni denunciate, infatti, deve evidenziarsi quanto segue.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all’eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Ne deriva che, anteriormente all’accoglimento della domanda di riduzione, l’erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiché l’unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., è il successore a titolo universale (Cass. 20.11.2008 n. 27556; Cass. 12.1.1999 n. 251;v. anche Cass. 13.1.2010 n. 368).
Nel caso in esame, la B. ha fornito la documentazione (pubblicazione di testamento olografo portante nomina di B.M. quale erede universale con allegato certificato di morte e copia testamento) della sua istituzione di erede universale, con ciò proseguendo il giudizio inizialmente proposto dalla stessa in proprio e quale tutrice della propria madre T..P. , mentre il proprio fratello A..B. , pur regolarmente evocato in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio, è risultato irreperibile ed è rimasto estraneo al giudizio.
In questo contesto – sotto il profilo motivazionale – la Corte di merito non ha neppure fornito una qualche motivazione della statuizione adottata, specie se si tiene conto che, a fronte della documentazione prodotta, nessuna contestazione risulta essere stata avanzata dalle controparti sul punto (v. anche Cass. 26.11.1999 n. 13209).
Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc. civ. in relazione agli artt. 132, 115 e 116 stesso codice ed agli artt. 2691, 2699 segg., 2102 segg., 2119 cod.civ. 161 e 214 cod. proc.civ..
Il motivo è fondato.
La Corte di merito ha rigettato la domanda relativa alle spese di cura e mantenimento della P. affermando che le stesse “non sono documentate né testimonialmente provate”.
Una tale affermazione non tiene conto dell’ampia documentazione a tal fine prodotta e correttamente riportata in ricorso (pagg. 16, 17, 18 del ricorso principale), sulla quale la Corte di merito non si è pronunciata, neppure per valutarne l’irrilevanza. In questa ottica, pertanto, l’affermazione tout court della mancata documentazione è insufficiente a giustificarne la loro esclusione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’art. 132.
Il motivo non è fondato.
Con riferimento, infatti, alle spese mediche oggetto della censura, la Corte di merito ha ritenuto: “V’è prova di altre spese mediche, che peraltro non sono oggetto di domanda (es. acquisto di farmaci prescritti dal Dott. V..D. ; dallo stesso CONVITTO). Vi sono poi deconti anonimi, recanti l’annotazione “pagato”, ma si ignora da chi, a chi, e per quale causa”.
In questo caso la Corte di merito – alla quale spetta l’interpretazione della domanda e la valutazione delle prove – ha motivatamente ritenuto di escluderne la loro debenza in difetto di un’esplicita domanda o di loro prova.
D’altra parte, non è dato neppure sapere se tali spese fossero già ricomprese o meno nelle spese di cura di cui al precedente motivo.
Quanto alle ulteriori spese (Euro 24.500,00) relative ai “danni patiti dalla B. in proprio per i costi e le spese sostenute quale tutrice della madre e per l’integrazione del mantenimento della stessa (pag. 62 sent.), la Corte di merito ha ritenuto provata la somma di Euro 2.530,64 in relazione a documenti, non contestati”.
Trattasi di valutazione di merito, correttamente motivata, come tale non censurabile in questa sede.
È infatti, opportuno ribadire che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (giurisprudenza pacifica, v. per tutte Cass. ord. 6.4.2011 n. 7921).
Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 cod.proc. civ. in relazione agli artt. 2121 e 2129 cod.civ., nonché agli artt. 116, 111 e 115, comma 1, 166 e all’art. 132 n. 4 cod.proc.civ..
Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 360 n. 5 cpc in relazione agli artt. 2121 e 2129 cc, agli artt. 116, 111 e 115, comma 1, 191 segg. cpc con riferimento all’art. 360 n. 3 con riferimento agli artt. 2043, 2059, 2056 e 1226 cod. civ..
I due motivi, relativi al mancato riconoscimento del danno esistenziale, sono trattati unitariamente. Essi non sono fondati.
Richiamati i principi già esposti in tema di valutazione delle prove, deve rilevarsi che la Corte di merito ha dato ampia motivazione e giustificazione della esclusione della risarcibilità di tale danno nel caso in esame.
Ha, infatti, affermato: “Quanto ai danni esistenziali della B. , ammesso che la liquidazione debba avvenire in via equitativa, rileva la Corte che non v’è alcuna prova che consenta di comprendere in che cosa consistano e quale possa esser la loro determinazione.
L’appellante, infatti, non ha mai dedotto a prova quale fosse il suo tipo di vita antecedente il marzo 1998 e quale successivamente a tal data; quali fossero le incombenze di vita tralasciate per l’assistenza alla madre; quale la frequenza di detta assistenza, etc.”.
Concludendo: “In una parola, si ignora tutto quanto possa in qualche modo consentire sia di ritenere, anche solo in via presuntiva, sia la sussistenza di tali danni, sia la loro quantificazione”.
Non è, quindi, tanto il mancato riconoscimento di un danno esistenziale quello che la Corte di merito ha affermato, ma la mancata prova di avere subito un tale danno, la cui risarcibilità – nel ricorso dei presupposti affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008 – non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto (v. anche Cass. 12.2.2013 n. 3290; Cass. ord. 14.5.2013 n. 11514; Cass. 9.3.2012 n. 3718).
Ricorso incidentale F. .
Con un motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 e.e, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).
Il motivo è inammissibile.
I quesiti posti in relazione a tale motivo sono del seguente tenore: “in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione deve desumersi dal mancato riconoscimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, oppure deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza ex art. 1176, 2 comma, c.c.? Il rapporto di causalità tra azione ed evento dannoso deve considerarsi escluso qualora intervenga una causa autonoma e successiva che si inserisca nel processo causale in modo anomalo ed imprevedibile? La prova liberatoria (ex artt. 1218 e 2697 c.c.) deve essere desunta esclusivamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, oppure è possibile utilizzare altri elementi acquisiti al processo? Il principio di acquisizione, vigente nel nostro ordinamento processuale, deve essere inteso nel senso che le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice? La CTU può costituire fonte oggettiva di prova allorquando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche?“.
Si tratta di quesiti che peccano di genericità e si risolvono in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto.
In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).
Né il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo. Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).
Pur essendo assorbenti le conclusioni cui si è pervenuti, è utile ripercorrere le tappe giurisprudenziali in tema di responsabilità medica.
È ormai consolidato il principio affermato dalla Corte di legittimità per il quale la responsabilità dell’ente ospedaliero deve essere inquadrata nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (S.U. 11.1.2008 n. 577 e succ. conformi).
A sua volta, anche l’obbligazione del medico dipendente dall’ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, ha natura contrattuale (S.U. 11.1.2008 n. 577 e succ. conformi). In ogni caso, in ipotesi di responsabilità da intervento effettuato da medico dipendente da struttura sanitaria pubblica o privata, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 1218 c.c, e segg., sia nei confronti di quest’ultima, sia nei confronti del medico (S.U. 11.1.2008 n. 577 e successive conformi).
Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c., il paziente – creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (v. ad es. Cass.7.6.2011 n. 12274).
Al debitore, invece, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile; la prova, cioè, del fatto impeditivo, in difetto della quale – secondo le regole generali degli artt. 1218 e 2697 c.c. – egli soccombe.
E la ragione è da ricercarsi nella maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore.
Ciò che avviene nell’esecuzione di una professione protetta. In sostanza, opera il principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. Cass. 9.11.2006, n. 23918).
Il medico è in particolare tenuto ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., nel cui ambito va distinta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giacché chi assume un’obbligazione nella qualità di specialista, o un’obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria. Lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’attività professionale.
I limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale (S.U. 30.10.2001 n. 13533), presupponendo questa l’esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell’ordinaria diligenza.
A tal fine, il criterio della normalità va valutato con riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell’attività esercitata.
La condotta del medico specialista va, poi, esaminata, non già con minore ma, al contrario, semmai con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura ed al livello di pericolosità della prestazione (v. anche Cass. 9.12.2012 n. 17143). Ora, la Corte di merito ha riconosciuto che la condotta del F. , nell’occasione, era stata gravemente colposa, sia sotto il profilo della “negligenza grave” (pag. 48 sent.), sia dell’imperizia; motivando correttamente e puntualmente le ragioni del convincimento raggiunto.
Sotto il primo profilo, in particolare con riferimento al verificarsi di una “emorragia espulsiva” (pag. 46 e succ. sent.) durante l’intervento che il F. definisce quale ” evento molto raro per cui non ci sono grosse possibilità terapeutiche” (pag. 45 della sent.), la Corte di merito, dopo avere rilevato la natura routinaria dell’intervento di rimozione della cataratta, da un lato, mostra di dubitare di una tale diagnosi (emorragia espulsiva), fornendo le ragioni delle proprie perplessità (pagg. 48-49 sent.); dall’altro, correttamente per le ragioni dette, aggrava la responsabilità del F. sotto il profilo della negligenza.
Così la Corte afferma: “Ora tenuto conto del fatto che il F. è primario dell’Ospedale Oftalmico di XXXXXX ed oftalmologo specialista; che la scelta del medesimo quale chirurgo comportava la conoscenza, da parte sua, più approfondita e completa delle situazioni di rischio e delle conseguenti misure necessarie a prevenirle e ad affrontarle; si ha che tutto ciò aggrava la sua responsabilità, e non vale ad escluderla, richiedendosi da lui una diligenza certamente maggiore all’ordinaria, che pure sarebbe stata bastevole ad impedire l’evento dannoso”.
E sotto il profilo della imperizia, la Corte di merito ha affermato che, anche a seguire quanto indicato nella c.t.u. (pag. 49 della sentenza) in ordine alle sequenze determinanti l’evento dannoso, “allora si deve rilevare una palese carenza di cautela del chirurgo, che, conoscendo il rischio, proprio in ragione della sua maggiore competenza tecnica e scientifica, non ha saputo adottare le misure necessarie a prevenire il contatto fra la punta del facomulsificatore e la capsula posteriore del cristallino.
La Corte di merito – cui spetta – ha fornito, con dovizia di particolari, anche tecnico – scientifici, ampia, motivata, approfondita ragione del suo convincimento che, non è nuovamente opinabile in questa sede.
Né le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta sono state contrastate – come afferma la sentenza (pag. 44) – da alcuna delle parti convenute ” che…non hanno mai dedotto né provato il proprio adempimento e tanto meno dimostrato la diligenza con cui avrebbero assolto alle obbligazioni contrattuali su di esse gravanti.
Il che comporta ex se la sussistenza dell’imputabilità dell’evento dannoso a carico di entrambe, ex art. 1218 c.c.”. Una tale affermazione non risulta neppure contrastata, nel ricorso incidentale del F. , da argomenti di segno contrario.
Ricorso incidentale Azienda Sanitaria Locale A.S.L. X di Torino.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 40 c.p..
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 1176 c.c. e 43 c.p., per aver la Corte ritenuto che la possibilità dell’intervento operatorio di vitrectomia posteriore (unico rimedio possibile alle condizioni della P. ) debba essere valutato con il criterio della prognosi postuma.
Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 1292 e 2055 c.c..
Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per aver la Corte rielaborato una ricostruzione di quanto accaduto durante il ricovero presso l’Ospedale Oftalmico di XXXXXX, non tenendo conto di tutte le diagnosi formulate, di tutte le cure prestate, delle gravi condizioni di salute generali della paziente (in evoluzione peggiorativa) così individuate dai CTU e non contestate dall’appellante, e prendendo in esame solo alcuni giorni di degenza, per di più non consecutivi.
Con il quinto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte disatteso le risultanze della CTU svolta in primo grado e non avendo tenuto conto della mancata contestazione alle conclusioni di detta consulenza da parte dei CTU attorei, senza adeguatamente chiarire le ragioni sottese a tale decisione. Tale insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, in quanto verte sull’unico accertamento medico legale effettuato in giudizio da parte di un collegio di esperti (da ritenersi quindi particolarmente importante e significativo) ed ignora l’acquiescenza dei consulenti attorei alle conclusioni formulate dai CTU.
Con il sesto motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte pronunciato condanna solidale dei convenuti senza tenere conto dei duplici rapporti obbligatori sorti e delle diverse prestazioni poste in essere dal prof. F. e dalla ASL X, e non avendo indicato le ragioni ed i principi posti alla base del proprio convincimento circa l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 1292 c.c..
Il primo, secondo, quarto e quinto motivo, per l’intima connessione delle censure con gli stessi prospettate, sono trattati congiuntamente. Essi non sono fondati.
Sono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte di legittimità i seguenti.
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a fatti d’inadempimento propri, sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.
A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico.
Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (v. per tutte Cass. 14.6.2007 n. 13593).
Inoltre, ai fini del riparto dell’onere probatorio – vale ribadire – l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (S.U. 11.1.2008 n. 577 e succ. conformi; v. anche Cass. 21.7.2011 n. 15993).
Ora, nella specie, la Corte di merito, dopo avere vagliato approfonditamente le risultanze fattuali – delle quali ha dato puntuale motivazione – ha affermato: “Considerando tali dati di fatto, si deve constatare come i sanitari ospedalieri a fronte di un dato diagnostico, costituito dal ritenuto distacco di retina, ripetutamente contraddetto da esami strumentali, che evidenziavano come distacco integrale non vi fosse stato, o comunque ponevano il dubbio diagnostico sulla sua esistenza, semplicemente nulla abbiano fatto per chiarire il quadro diagnostico e quindi per valutare le possibilità di intervento, nell’immediatezza del ricovero, così omettendo qualsiasi intervento possibile di vitrectomia, che – almeno sul piano della prognosi postuma – avrebbe comportato la rimozione dei residui del cristallino ed il recupero almeno parziale di visus da parte della paziente”.
Ed ha, quindi, individuato la colpa nella “palese negligenza dell’Ospedale non contrastata da alcuna prova contraria, che era onere di parte appellata fornire”, fondandola sui dati acquisiti.
Concludendo che “L’inerzia, del tutto ingiustificata da parte della A.S.L. X anche solo sul piano delle allegazioni, le cui cause giustificative neppure sono state provate da parte appellata; l’omessa rettifica della diagnosi iniziale di caduta della retina, e quindi dell’impossibilità di alcun recupero del visus, pur a fronte di palesi e reiterati dati strumentali contrari, e quindi la deduzione e considerazione di possibili interventi correttivi di parziale recupero del visus se attuati nell’imminenza del ricovero [vitrectomia, secondo la c.t.u. p.12], hanno reso definitiva la cecità totale all’occhio destro della paziente”.
Ora, di fronte ad un tale quadro, che afferma un “potente concorso” (pag. 54 della sentenza) nell’aggravamento degli ” esiti infausti dell’evento verificatosi in corso di intervento chirurgico” con la conseguente irreversibilità, la ricorrente incidentale, lungi dal contrastare efficacemente le conclusioni cui la Corte di merito giunge, si limita a proporre soltanto una diversa lettura ed una diversa valutazione dei fatti di causa, a sé più favorevole.
Ciò che non è consentito in sede di legittimità in presenza di una puntuale ed ampia valutazione che rispetta, con dovizia di riferimenti giuridici, i principii applicabili nella specie.
Né il riferimento alla “prognosi postuma” (alla quale si richiama la sentenza impugnata) altera le conclusioni raggiunte; e ciò perché ciò che è addebitato, in sostanza, alla struttura sanitaria – ed ai suoi medici – è la negligenza per non avere seguito il protocollo che le risultanze tecniche imponevano, indipendentemente dal risultato.
Il terzo e sesto motivo, relativi entrambi sotto diversi profili, al tema della solidarietà, sono trattati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Infatti, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale, sia di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass. 9.11.2006 n. 2398; v. anche Cass. 30.3.2010 n. 7618; Cass. 11.5.2012 n. 7404).
Che è ciò che si è verificato nel caso in esame per le ragioni più sopra dette.
Conclusivamente, sono accolti il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale.
È dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del F. .
Sono rigettati il ricorso incidentale della Azienda Sanitaria Locale ASL X di Torino e gli altri motivi del ricorso principale.
La sentenza è cassata in relazione, e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del F. . Rigetta il ricorso incidentale dell’Azienda Sanitaria Locale ASL X di Torino e gli altri motivi del ricorso principale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
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