iva

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 settembre 2014, n. 36859

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di BRESCIA in data 25/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO A. che ha chiesto annullarsi l’impugnata sentenza senza rinvio perche’ il fatto non sussiste;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di BRESCIA, emessa in data 25/06/2013, depositata in data 18/07/2013, con cui e’ stata confermata la sentenza del Tribunale di BERGAMO dell’11/01/2013 che condannava il ricorrente alla pena di mesi 7 di reclusione per aver omesso, quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.a.s., di versare l’IVA dovuta per il periodo di imposta 2006 per l’importo di euro 53.962,00 e, per il periodo di imposta 2007, per l’importo di euro 52.297,00.
2. Con il ricorso, proposto personalmente dall’imputato, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed apoditticita’ ed illogicita’ in merito all’interpretazione ed applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla valutazione della gravita’ del fatto contestato ed irragionevolezza dell’impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev’essere accolto ma per ragioni diverse da quelle illustrate.
4. Ed invero, la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al (OMISSIS), punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.
5. Ne consegue, pertanto, atteso che le contestazioni mosse al ricorrente riguardano omessi versamenti IVA di importo inferiore a quello sopra indicato, l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio per insussistenza del fatto, da preferirsi a quella “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”. Ed invero, quest’ultima formula va adottata la’ dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione (integrale e non parziale, come nel caso di specie) d’incostituzionalita’, permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile; la formula “il fatto non sussiste”, che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008 – dep. 02/04/2008, Diop, Rv. 239949).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i fatti non sussistono.

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