Le massime
1. Con la modifica apportata dalla L. 2002, n. 189 all’art. 12, comma 3, d. lgs. 1998, n. 286, che ha sostituito al termine “favorire l’ingresso” il termine “procurare l’ingresso” , vi è stata una abrogazione per incompatibilità, ma questa ha riguardato solo le norme precedenti incompatibili con le nuove disposizioni, e pertanto solo quelle norme che prevedevano come reato anche il comportamento consistente nel semplice favorire l’ingresso nello Stato, ma che non integrasse anche il procurare l’ingresso nello Stato.
2. Il termine favorire ha un ambito di applicazione più esteso del procurare, dato che il primo comprende anche il secondo, ma non viceversa. Di conseguenza, con la modifica legislativa, lo spettro di applicazione della precedente normativa si è ristretto, con la conseguenza che è stata sottratta alla sfera del penalmente rilevante la condotta di chi favorisce l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia qualora questa condotta non si sia estrinsecata anche in atti che abbiano procurato tale ingresso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA 30 maggio 2012, n.20880
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 2 marzo 2009 il tribunale di Lecce – per quanto in questa sede ancora interessa – ridimensionando notevolmente le originarie imputazioni ed escludendo quella più grave di associazione per delinquere, dichiarò M.M.A. e F.C. colpevoli (insieme ad altri coimputati) del reato di cui all’art. 12, commi 3 e 3 bis, lett. a), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere favorito l’ingresso illegale in Italia di alcune cittadine brasiliane, ed il F. anche dei reati di tentata violenza sessuale e di violenza sessuale in danno di A.B.L. , e condannò la M. alla pena di anni tre e mesi undici di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa ed il F. alla pena di anni quattro di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
2. La corte d’appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, escluse l’aggravante di cui all’art. 12, comma 3 bis, lett. a); ridusse la pena per la M. ad anni due e mesi undici di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa e per il F. ad anni tre e mesi nove di reclusione; e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
3. M.M.A. propone, a mezzo dell’avv. Francesco Rubichi, ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e segnatamente dell’art. 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Osserva che con quest’ultima disposizione è stato sostituito il primo comma dell’art. 12 del d. lgs, 25 luglio 1998, n. 286, nel senso che mentre la disposizione originaria puniva chiunque compisse “attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato”, la nuova disposizione del 2002 punisce chiunque compie “atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato”. Il comportamento vietato e punito è quindi diverso da quello precedente, non potendo, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello di Lecce, ritenersi che favorire e procurare siano termini equivalenti né tanto meno potendo ritenersi che il legislatore non abbia scelto oculatamente le parole usate. Da ciò deriva che la disposizione di cui all’art. 12 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è stata abrogata per incompatibilità dalla disposizione dell’art. 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con la conseguenza che la ricorrente doveva essere assolta perché il fatto contestatole non era più previsto dalla legge come reato. Deriva altresì l’annullamento della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, anche perché queste, alla stregua della disposizione vigente all’epoca, non erano danneggiate bensì persone favorite, avendo ottenuto di espatriare, mentre alla stregua della nuova disposizione potevano essere interessate al processo solo nella veste di procuratori. Osserva che comunque l’attività svolta dagli imputati era consistita nel fornire semplicemente le informazioni che erano conosciute da tutti per essere rese note dalle stesse autorità consolari italiane. Inoltre l’ingresso delle straniere in Italia non era stato né illegale né clandestino perché avvenuto pubblicamente alla frontiera aeroportuale e col rispetto di tutte le norme e procedure previste.
4. F.C. propone personalmente ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 599 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla verifica della inesistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Motivi della decisione
1. Il ricorso di F.C. è palesemente inammissibile perché con esso si denuncia una mancanza di motivazione sulla inesistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. in riferimento ad una pretesa sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen., mentre nella specie la sentenza impugnata ha rigettato nel merito l’appello dell’imputato ed è stata emanata secondo il rito ordinario. Del resto, nemmeno vengono indicate le pretese cause di non punibilità di cui il giudice di appello non avrebbe tenuto conto.
Il ricorso del F. va dunque dichiarato inammissibile per genericità e, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., il F. va condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
2. Il ricorso di M.M.A. è fondato nei limiti che seguono.
Già con l’atto di appello il difensore della M. aveva eccepito che l’imputata era stata in primo grado condannata per il reato di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e che questa disposizione era stata abrogata dall’art. 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che aveva sostituito al termine “favorire l’ingresso” il termine “procurare l’ingresso”, con la conseguenza che il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. La corte d’appello ha invece ritenuto che si sarebbe trattato di un caso di c.d. “abrogatio sine abolitione” e soprattutto che vi sarebbe stata una modifica meramente formale senza alcuna incidenza sulla portata ed estensione del precetto penale. Pertanto l’uso del verbo “procurare” al posto del verbo “favorire”, secondo la corte d’appello, non avrebbe “prodotto un’effettiva immutatio legis”, perché i due verbi sono stati usati indifferentemente e perché quindi la modifica è stata solo nominale e formale, senza incidere sulla struttura della figura di reato.
La tesi della corte d’appello non può però essere seguita perché apodittica e non corrispondente ad una interpretazione sistematica, che tenga conto della ratio legis.
Va ricordato che il testo originario dell’art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disponeva, al comma 1, che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni”; al comma 3, che “Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui […] la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico…”; ed, al comma 5, che “Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni”.
Successivamente, Part. 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha disposto che all’art. 12 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 Euro per ogni persona”; il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero […] è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 Euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”; ha quindi inserito l’art. 3 bis, che prevede che le pene sono aumentate quando ricorrono talune circostanze sempre relative alla attività di procurare l’ingresso o la permanenza illegale.
Si è quindi trattato di una semplice sostituzione del testo della disposizione, che non ha comportato né una c.d. “abrogatio sine abolitione’, come sostiene la corte d’appello, né tanto meno una totale abrogazione della disposizione precedente, come sostiene la ricorrente. Il reato previsto dalla disposizione in esame non è quindi venuto meno e perciò non può ritenersi che tutti i fatti contemplati dalla precedente disposizione non siano più previsti come reato per effetto di una successiva abrogazione.
3. Tuttavia, la modifica normativa non è stata senza effetto sul contenuto della disposizione e sulla estensione della norma penale. Il verbo “favorire” e quello “procurare” non sono invero sinonimi e la sostituzione dell’uno con l’altro non è certamente indifferente a livello della norma penale. La stessa sentenza impugnata, del resto, riconosce che il verbo favorire ha il significato di aiutare, agevolare, secondare, promuovere, appoggiare, sostenere; mentre il verbo procurare ha il significato di avere cura, procacciare, provvedere, adoperarsi, fare per altri. Esattamente la ricorrente osserva che, mentre il favorire può esplicarsi anche solo sul piano psicologico, il procurare riflette un rapporto materiale che si estrinseca in un fare per conto di altri. È pertanto infondato l’assunto della sentenza impugnata secondo cui la modifica testuale della disposizione non avrebbe comportato nessuna conseguenza a livello normativo e che il legislatore avrebbe usato indifferentemente i due termini, e ciò per la ragione che dai lavori preparatori non emergerebbe la presenza di una meditata scelta linguistica. Ed invero, è noto che la ratio legis, il significato e la ragione di una disposizione hanno un valore oggettivo e non si ricavano tanto dai lavori preparatori (che peraltro nella specie sono non indicativi) quanto dall’insieme del sistema delineato del legislatore. Ora, se si esaminano i testi delle disposizioni sostituite e di quelle sostitutive, è facile accorgersi che i due termini non sono stati affatto usati dal legislatore indifferentemente o in modo casuale, bensì esprimono una precisa scelta normativa, tanto che la sostituzione del verbo favorire col verbo procurare è stata sistematicamente operata in tutte le disposizioni modificate. Del resto, la ratio legis di questa sostituzione può agevolmente individuarsi dall’interprete proprio nella intenzione di evitare, dopo il rilevante aggravamento delle sanzioni apportato dalle nuove disposizioni, interpretazioni applicative che estendessero la norma penale anche a fattispecie di poco rilievo sul piano concreto del disvalore e dell’offesa all’interesse tutelato dalla norma. D’altra parte, non può ritenersi dovuto al caso che per l’ipotesi di reato relativa alla permanenza illegale in Italia è stato mantenuto il verbo favorire. Allo stesso modo non può ritenersi un caso che anche le successive modifiche dell’art. 12 (art. 1, comma 26, della legge 15 luglio 2009, n. 94) abbiano continuato a parlare di “atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato” e non di atti diretti a favorire.
4. Col succedersi delle disposizioni, quindi, vi è stata sì una abrogazione per incompatibilità, ma questa ha riguardato solo le norme precedenti incompatibili con le nuove disposizioni, e pertanto solo quelle norme che prevedevano come reato anche il comportamento consistente nel semplice favorire l’ingresso nello Stato, ma che non integrasse anche il procurare l’ingresso nello Stato. In altri termini, il termine favorire ha un ambito di applicazione più esteso del procurare, dato che il primo comprende anche il secondo, ma non viceversa. Di conseguenza, con la modifica legislativa, lo spettro di applicazione della precedente normativa si è ristretto, con la conseguenza che è stata sottratta alla sfera del penalmente rilevante la condotta di chi favorisce l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia qualora questa condotta non si sia estrinsecata anche in atti che abbiano procurato tale ingresso.
In questi limiti, pertanto, l’assunto della ricorrente è fondato. Se infatti la condotta della prevenuta si fosse limitata al semplice favorire e non anche al procurare, la stessa dovrebbe essere assolta perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.
5. Ora, già per questa ragione la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. Essa infatti, essendosi fondata sull’assunto erroneo che il reato è integrato anche dal semplice favorire l’ingresso nel territorio dello Stato, non ha esaminato e valutato se, ed eventualmente in quali occasioni e con quali concreti comportamenti, l’attuale ricorrente abbia anche procurato, oltre che favorito, l’ingresso nello Stato delle sue connazionali.
Né questa indagine potrebbe comunque essere fatta in questa sede di legittimità se non altro perché – e in ciò deve ravvisarsi un diverso ed ulteriore motivo di annullamento – la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente insufficiente, almeno per quanto concerne M.M.A. , avendo per la gran parte avuto riguardo a distinti comportamenti ed episodi addebitati ad altra coimputata. Innanzitutto, invero, non vengono indicate nella sentenza impugnata quali sarebbero le specifiche condotte illecite compiute dalla A.M. che si sarebbero esplicate in attività dirette a “procurare” un ingresso abusivo (essendo stato escluso che vi siano stati ingressi clandestini). In particolare, non viene indicato quali comportamenti la ricorrente, direttamente o per mezzo di eventuali concorrenti, avrebbe compiuto per procurare l’ingresso prima che le donne partissero dal Brasile, apparendo anzi della sentenza impugnata che queste si sarebbero autonomamente procurato (e pagato) il biglietto aeree nonché il denaro o le carte di credito che la polizia italiana notoriamente richiede che siano a disposizione di chi entra in Italia. Non è stato poi spiegato perché integrerebbe il “procurare” l’ingresso il semplice comunicare notizie ed informazioni pubbliche e divulgate a tutti non solo dalle autorità consolari italiane in Brasile ma anche da numerosissimi siti, forum, blog internet sia di pubbliche autorità sia di privati. Nemmeno è ben specificato se il denaro ricevuto sia stato consegnato o promesso quando le donne erano ancora in Brasile o quando avevano già raggiunto Lecce e se la consegna fosse finalizzata a procurare l’ingresso in Italia, o per favorire la permanenza delle donne nel territorio dello Stato o solo per procurare loro un lavoro.
Infine, la corte d’appello ha totalmente omesso di valutare l’incidenza sulla fattispecie in esame delle ulteriori modifiche all’art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, le quali, come si vedrà, possono incidere notevolmente sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio.
In ogni caso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di M.M.A. in ordine ai residui reati a lei addebitati con il capo A), sia per errore di diritto sia per vizio e carenza di motivazione circa la sussistenza degli elementi integrativi dei reati stessi.
6. Va peraltro a questo punto rilevato che, attesa la data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, nella specie deve applicarsi la nuova disciplina della prescrizione, introdotta dalla legge 251/2005.
Pertanto, quanto al reato commesso nei riguardi di D.M.R.M. , avvenuto prima della modifica legislativa e per il quale è stato applicato l’originario testo dell’art. 12, comma 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la disposizione di cui al detto comma 3 costituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale della ipotesi prevista dal comma 1 (cfr. Sez. I, 21.10.2004, n. 44644, Ren, m. 230187; Sez. I, 4.12.2000, n. 5360, Vishe, m. 218087), che prevedeva la pena della reclusione fino a tre anni, il termine massimo di prescrizione è di sette anni e sei mesi. Nella specie non vi sono state sospensioni della prescrizione, la quale pertanto è maturata ancor prima della sentenza impugnata.
7. Deve però ritenersi che la prescrizione si sia maturata anche per gli altri episodi di cui al capo A) verificatisi nel 2004. Per questi episodi la corte d’appello ha ritenuto applicabile il testo dell’art. 12, comma 3, vigente al momento dei fatti, ossia il testo modificato dall’ari 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevedeva, per l’ipotesi di cui al comma 3, oltre la multa, la pena della reclusione da 4 a 12 anni (poi aumentata a 15 anni dall’art. 1 ter del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271) e per l’ipotesi di cui al comma 1 la pena della reclusione fino a tre anni. Sennonché, secondo la giurisprudenza, il nuovo testo dell’art. 12, comma 3, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito legge 30 luglio 2002, n. 189, costituisce non più -come per il testo precedente – una circostanza aggravante rispetto alla ipotesi del comma 1, bensì una ipotesi autonoma di reato (Sez. I, 22.1.2008, n. 7157 Karpeta, m. 239304; Sez. I, 25.1.2006, n. 11578, Rufai Kuku, m. 233872). Ne consegue che il termine di prescrizione sarebbe stato di 15 anni e non sarebbe quindi ancora decorso.
Deve tuttavia tenersi conto del fatto che l’art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è stato successivamente di nuovo sostituito dall’art. 1, comma 26, della legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale ha portato ad una diversa formulazione e strutturazione dei reati in esame. La nuova disposizione deve ovviamente trovare applicazione anche per i fatti anteriori qualora sia più favorevole. Ora, il reato di cui al comma 3 non prevede più l’ipotesi (riconosciuta dai giudici di merito nel caso in esame) che il fatto sia commesso a fine di lucro, ma punisce (con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di Euro 15.000,00 per ogni persona) chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, tra l’altro compie atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, sempre però che ricorra una delle condizioni ivi indicate (fra le quali non è più compreso l’aver a-gito a fine di lucro). Ora, dalla sentenza impugnata non risulta in alcun modo che nel caso in esame sussistesse una di tali condizioni, e cioè che il fatto riguardava l’ingresso di cinque o più persone, o che la persona trasportata era stata esposta a pericolo di vita o sottoposta trattamento inumano o degradante, o che il fatto era stato commesso da tre o più persone in concorso o usando mezzi internazionali di trasporto o documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti, o che gli autori avessero la disponibilità di armi o materie esplodenti. E difatti, nella specie, l’episodio più grave ritenuto a carico della M..A. e per il quale è stata fissata la pena base, riguarda il “favoreggiamento” all’ingresso di tre persone (G.P.D.F. , A.R.C.M.d.G. , A.L.M. ) mentre gli altri due distinti reati (commessi nel xxxx) si riferivano ad un solo soggetto. Nemmeno risulta dalla sentenza impugnata che i suddetti specifici reati siano stati commessi in concorso da tre o più persone. Ne deriva che, alla stregua degli elementi offerti dalla sentenza impugnata, non sussistono le condizioni per la configurabilità della ipotesi di cui all’art. 12, comma 3, secondo il testo sostituito dall’art. 1, comma 26, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
D’altra parte, la corte d’appello ha correttamente specificato (pag. 43-44) che i reati a carico di M.M.A. (tranne quello nei confronti di D.M.R.M. ) dovevano essere qualificati ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3, secondo il testo sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e che in ogni caso essi erano aggravati unicamente dal fine di profitto (comma 3) e non anche ai sensi del comma 3 bis, lett. a), non avendo mai il fatto riguardato il contemporaneo ingresso in Italia di cinque o più soggetti. Deve perciò ritenersi che la corte d’appello abbia evidentemente escluso che ricorresse anche l’ipotesi aggravata (prevista allora dal secondo periodo del comma 3) del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
Le fattispecie in esame andrebbero pertanto qualificate come reati ai sensi del nuovo testo (più favorevole) dell’art. 12, comma 1, il quale punisce con la reclusione da uno a 5 anni e con la multa di Euro 15.000,00 chiunque, tra l’altro, compie atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato.
8. Non interessa perciò stabilire in questa sede se, secondo la nuova formulazione e struttura – molto diversa da quella prevista dall’ari 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189 – dell’art. 12, l’ipotesi di cui al comma 3 continui ad essere configurata come un reato autonomo ovvero se sia tornata ad essere una circostanza aggravante dell’ipotesi base di cui al comma 1. In ogni caso, invero, sulla base della disposizione successiva più favorevole, le fattispecie in esame rientrerebbero nella ipotesi di reato di cui al comma 1, che prevede la pena massima di 5 anni di reclusione. Di conseguenza, anche per gli ulteriori reati commessi nel 2004 il termine massimo di prescrizione (in assenza di sospensioni) è di anni 7 e mesi 6. Poiché, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, gli ulteriori reati a carico dell’attuale ricorrente si consumarono rispettivamente il 28.7.2004, il 19.5.2004, ed il 21.1.2004 (e del resto il capo di imputazione contesta genericamente i reati commessi fino al “(omissis) ”) gli stessi si sono tutti estinti per prescrizione il 28.1.2012, o al più il 1.3.2012.
9. Stante la già verificatasi causa di estinzione dei reati e il conseguente obbligo di immediata declaratoria della stessa, è precluso un annullamento con rinvio per una nuova valutazione da parte del giudice penale sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Pertanto, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di M.M.A. in ordine ai reati di cui al capo A) perché estinti per prescrizione.
Quanto alle statuizioni civili, invece, i dianzi rilevati vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integrativi dei detti reati impongono il rinvio al competente giudice civile in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di F.C., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.M.A. senza rinvio in ordine ai reati di cui al capo A) perché estinti per prescrizione e rinvia al giudice civile competente in grado di appello per le statuizioni civili.
Leave a Reply