Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 giugno 2012 n. 9150. Il venir meno, per eventi successivi, dell’accertata pericolosità sociale del prevenuto, non ha influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite

66

Il testo integrale[1]

aprire il seguente collegamento

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 giugno 2012 n. 9150

Così deciso dalla seconda sezione della  Corte di cassazione con la sentenza 21894/2012.

La misura predetta (confisca), infatti, pur essendo applicata per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di ‘prevenzione’, ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso od equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’articolo 240 codice penale.

 

Sorrento 7 giugno 2012.

Avv. Renato D’Isa