Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 28 settembre 2015, n. 39187
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO Amedeo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di ROMA in data 17/03/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi, per il ricorrente, i difensori Avv. (OMISSIS) ed Avv. (OMISSIS), che hanno chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 17/03/2015, depositata in data 13/04/2015, il tribunale del riesame di ROMA ha rigettato l’appello cautelare presentato avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il tribunale di Roma in data 9/02/2015; per migliore intelligibilita’ del ricorso, va qui precisato che si procede nei confronti dell’indagato per il reato di cu al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11; il sequestro ha avuto ad oggetto beni mobili e immobili facenti parte del (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., oltre a beni e denaro nella disponibilita’ dell’indagato fino alla concorrenza del debito tributario pari ad oltre 103 milioni di euro, per come meglio descritto nell’imputazione cautelare.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo dei difensori fiduciari cassazionisti, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione dell’articolo 321 c.p.p., e articolo 322 ter c.p..
Premette il ricorrente che successivamente all’esecuzione del sequestro, erano intervenute alcune pronunce della Commissione tributaria regionale del Lazio che avevano annullato gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate; l’Ufficio provvedeva quindi allo “sgravio” di tutti gli importi di cui agli avvisi di accertamento in questione; il concessionario della riscossione (OMISSIS), quindi, rilasciava formale attestazione di inesistenza di debiti tributari; a seguito di quanto sopra, veniva presentata istanza di dissequestro con parere favorevole del P.M. limitatamente al mantenimento del sequestro ai soli beni individuati nella richiesta di sequestro come profitto diretto della condotta illecita, riferibile al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; il GIP aveva pero’ rigettato la richiesta in quanto non era ancora definitivo il giudizio tributario; il tribunale del riesame, decidendo in sede di appello cautelare ex articolo 322 bis c.p.p., confermava il rigetto.
In sintesi, premesso in fatto quanto sopra, si duole il ricorrente dell’illogicita’ della motivazione in quanto il devolutum riguardava solo la sopravvenuta insussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento del sequestro per l’annullamento del debito, stante l’indebito arricchimento per l’Erario ed il venir meno dei presupposti giustificativi del sequestro; il tribunale, in particolare, non avrebbe motivato su tale doglianza, limitandosi ad affermare che la posizione dell’indagato sarebbe ancora sub iudice, e, dunque, precaria, in quanto non essendo ancora definitivo il decisum della CTR il sequestro era da mantenersi attesa la sua strumentalita’ rispetto alla salvaguardia delle pretese erariali; l’ordinanza sarebbe quindi affetta da violazione di legge, in quanto se e’ vero che il sequestro per equivalente non richiede specifiche esigenze cautelari, tuttavia il medesimo e’ pur sempre strumentale alla confisca che riguarda il profitto del reato purche’ quest’ultimo realmente sussista; il mantenimento del sequestro non puo’ quindi che essere legato all’esistenza di una pretesa erariale che si identifichi con il profitto del reato contestato; l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento e il conseguente “sgravio” del debito tributario disposto integralmente – in applicazione della giurisprudenza di questa Corte (il riferimento, in ricorso, e’ alla sentenza di questa Sezione, n. 37195/2014) – comporterebbero dunque la revoca del sequestro per equivalente, essendo venuto meno il debito fiscale e quindi il profitto del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
4. Al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione, e’ utile richiamare in sintesi il contenuto del provvedimento impugnato.
Il tribunale del riesame motiva ripercorrendo i contenuti del provvedimento del GIP; quanto al fumus delicti, il tribunale rinvia genericamente al precedente provvedimento reso in sede di riesame; quanto alla dedotta inapplicabilita’ del principio del c.d. doppio binario, sostenuto dalla difesa nel ritenere illegittimo il mantenimento del sequestro per il venir meno del debito tributario, i giudici del riesame richiamano il disposto del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 20, e la soppressione della c.d. pregiudiziale tributaria che consente di affermare l’autonomia dei due procedimenti; quanto alla dedotta esecutivita’ della sentenza della CTR, il tribunale richiama l’articolo 373 c.p.c., e la derogabilita’ di tale principio; nel merito, poi, il tribunale sostiene che proprio la presenza di alcuni elementi oggettivi (in particolare, la nota della Direzione Prov.le dell’Agenzia delle Entrate che suggerisce all’Avvocatura dello Stato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR) rende evidente la “precarieta’” della posizione dell’indagato, la cui situazione dinanzi al Fisco risulta sub iudice, non potendo trarsi alcun elemento a favore della dichiarazione di insussistenza del debito erariale prodotta dalla difesa del ricorrente, sicche’ l’attuale doppia pendenza del processo (penale e tributario) non consentirebbe la revoca del sequestro per equivalente, non essendovi alcuna indebita compressione del diritto di proprieta’, essendo finalizzato il sequestro alla salvaguardia delle pretese erariali.
5. Rileva il Collegio che le censure del ricorrente colgono nel segno, soprattutto alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, che, sul punto, ha gia’ avuto modo di pronunciarsi in fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame (v., in termini: Sez. 3, sentenza n. 37195 del 2014, Franchina, non massimata).
Con il motivo di ricorso, invero, la difesa si duole della mancata valutazione da parte del giudice della cautela della questione del rapporto tra il sequestro e l’annullamento degli atti di accertamento da parte della Commissione tributaria regionale.
Vero e’ che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente e’ costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutivita’ della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria (Sez. 3 , n. 9578 del 17/01/2013 – dep. 28/02/2013, Tanghetti, Rv. 254748); ma e’ altrettanto vero che, nel caso in esame, non di sospensione dell’esecutivita’ della cartella si e’ trattato ma di annullamento. Nei reati tributari, il profitto e’ certamente costituito anche dal risparmio economico che consegue alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (Sez. 3 , n. 1199 del 02/12/2011 – dep. 16/01/2012, Galiffo, Rv. 251893; Sez. 3 , n. 35807 del 07/07/2010 – dep. 06/10/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618; piu’ di recente, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 – dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255036), ma e’ altrettanto vero che la possibilita’ di sequestro preventivo per equivalente del profitto (consistente nell’imposta non versata) derivante dal reato tributario e’ prevista nella misura in cui la somma corrispondente sia rimasta nelle casse della societa’. Se e’ vero che a seguito del reato tributario non si e’ verificato un decremento del patrimonio circolante, l’accrescimento patrimoniale e’ solo il riflesso di un mancato depauperamento che, pero’, non si traduce in un elemento concreto, materialmente apprensibile. Nel caso di specie, dunque, l’intervenuto annullamento della cartella esattoriale, ancorche’ con sentenza non definitiva, comporta il venir meno della pretesa tributaria (e, dunque, l’esistenza del profitto del reato, consistente nel delitto in esame nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma: Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015 – dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri, Rv. 262754), atteso l’intervenuto sgravio delle somme di cui all’avviso di accertamento. Quest’ultimo, in particolare, renderebbe privo di qualsiasi giustificazione “allo stato” (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza di qualsivoglia “attuale” pretesa erariale, sembrando non esservi infatti nell’attualita’ nulla da salvaguardare a seguito non solo dell’annullamento degli avvisi di accertamento ma anche del conseguente provvedimento di “sgravio” del debito tributario, cio’ che manifesterebbe l’assenza, appunto, attuale, di pretese erariali, rendendo quindi illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto, in atto, inesistente.
6. L’ordinanza impugnata dev’essere, conseguentemente, annullata con rinvio al tribunale del riesame, al fine di accertare, se alla luce di quanto emerso – pur nella sommarieta’ della delibazione legata alla fase cautelare – possa ritenersi ancora sussistere il fumus del delitto per cui si procede, chiarendo, in caso affermativo, se e in che misura possa ancora mantenersi in sequestro il patrimonio del ricorrente ed individuando di conseguenza, se esistente, il profitto confiscabile, imprescindibile presupposto del mantenimento del vincolo.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di ROMA.
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