Cassazione10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 27 agosto 2015, n. 17209

Ritenuto in fatto

L. D’A. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Erba, la A. Assicurazioni s.p.a., V. C.
• C. P. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito in conseguenza del sinistro del 10 dicembre 2012.
Assumeva l’attore che tale sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo di proprietà della P., condotto da V. C..
Il Giudice di Pace condannò quest’ultimo, C. P.
• la A. Assicurazioni s.p.a., in solido, a risarcire all’attore i danni verificatisi a seguito del sinistro, con il pagamento della complessiva somma di £ 2.860,09, oltre accessori.
Propose appello dinanzi al Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, la Ugf Assicurazioni (già A. Assicurazioni spa).
L’appellante chiedeva in via principale che il giudice di secondo grado, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarasse adeguato l’importo di € 1.455, 00 corrisposto al D’A. in sede stragiudiziale e condannasse quest’ultimo alla restituzione della somma di € 7.135,95 percepita in esecuzione della sentenza di primo grado; in via subordinata chiedeva che il danno attoreo fosse riliquidato con detrazione dell’importo di € 1.455,00 da rivalutare dalla data del versamento e con condanna del D’A. alla restituzione della somma percepita in esecuzione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha accolto il secondo motivo d’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’appellante al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dell’incidente, da L. D’A., liquidandoli nella minor somma di € 2.095,09; ha condannato l’appellato alla restituzione, in favore dell’appellante, della somma di € 765,00. Ha rigettato l’appello incidentale. Ha compensato nella misura della metà le spese del grado e condannato l’appellato L. D’A. alla rifusione delle spese di lite nella residua metà. Ha posto a carico dell’appellante le spese della ctu.
Propone ricorso per cassazione L. D’A. con due motivi.
Resiste con controricorso l’Unipol Assicurazioni spa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto – ex art. 360 comma 1 numero 3 cpc in relazione agli artt. 2043 e 2059 codice civile. »

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha errato nell’affermare che il danno morale non sussiste in re ipsa ed ha altresì errato ad operare una illegittima inversione dell’onere della prova in capo ad esso ricorrente, sostenendo che era suo onere fornire in primo grado la prova delle sofferenze patite in conseguenza del sinistro. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il danno morale non può essere liquidato in re ipsa e che l’odierno ricorrente non ha fornito la prova, anche in via presuntiva, dell’esistenza dello stesso.

La motivazione è corretta.

In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori

(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.

Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma ‘l’autonomia ontologica del danno morale’, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.

Nel caso in esame, come emerge dall’impugnata sentenza, il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta del pregiudizio biologico, omettendo tuttavia di argomentare sull’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.

In definitiva va esclusa ‘ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato’, mentre ‘la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all’integrità psicofisica’, deve essere supportata da un’attività ‘almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo’ (Cass., n. 29121/2008).

Con il secondo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto – ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 1223 codice civile ed omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc.»

Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione della somma richiesta a titolo di spese legali per l’attività stragiudiziale.

Il motivo è infondato.

A sostegno della propria tesi il D’A. riporta la sentenza di questa Corte n. 14594 del 2005 secondo la quale le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione.

A sostegno della tesi del rigetto la controricorrente Unipol riporta la sentenza di questa Corte del 21 gennaio 2010, n. 997 secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

In ambedue le pronunce si ritiene che le spese, per essere rimborsate, devono essere necessarie e giustificate.

Nel caso in esame, secondo il Tribunale, la natura del danno, l’assenza di contestazione sulla sua astratta risarcibilità e la pregressa esperienza del danneggiato escludono che tale spesa potesse ritenersi necessaria e giustificata.

La valutazione sulla necessità di tali spese è una valutazione di merito insindacabile il sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente, in favore di UGF Assicurazioni, alle spese del giudizio di cassazione che liquida in C 1.200,00, di cui e 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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