Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 settembre 2014, n. 39449

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. SAVINO Maria Pia – rel. Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 131/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del 28/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro: inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza in data 28.6.013 con la quale il Tribunale di Venezia, sezione del riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame dai medesimi proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Venezia il 7.6.013, ha annullato il sequestro limitatamente all’appartamento posto in (OMISSIS), confermando nel resto il provvedimento impugnato.
Il sequestro preventivo era stato disposto nell’ambito di procedimento penale pendente a carico del (OMISSIS) per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, contestatigli nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l., ed aveva colpito, oltre l’immobile posto in (OMISSIS) per il quale, come detto, era intervenuto annullamento, altro l’immobile posto in (OMISSIS), di cui era nuda proprietaria (OMISSIS) ed usufruttuario il (OMISSIS).
Il diritto reale in favore del (OMISSIS) era stata costituito nel 2002; difatti, con rogito (OMISSIS), i precedenti proprietari avevano venduto la nuda proprieta’ del bene alla di lui figlia, (OMISSIS), e l’usufrutto al (OMISSIS). Con successivo atto notarile in data (OMISSIS), la predetta, rappresentata dal padre in forza di procura speciale, aveva venduto la nuda proprieta’ dell’immobile gravato da usufrutto in favore del padre, all’odierna ricorrente (OMISSIS). Quindi all’atto del sequestro preventivo l’immobile era di proprieta’ della (OMISSIS) e su di esso insisteva ancora l’usufrutto costituito a favore del (OMISSIS) nel 2002.
I Giudici del riesame, accertata la sussistenza del fumus delicti, peraltro non contestata dai ricorrenti, che hanno incentrato la richiesta di riesame sulla sequestrabilita’ del suindicato immobile in quanto appartenente a persona estranea al reato, hanno ritenuto che, nonostante la titolarita’ formale del medesimo in capo alla (OMISSIS), legittimamente era stato disposto il sequestro su detto bene in quanto esso era nella disponibilita’ dell’indagato trattandosi di intestazione fittizia alla (OMISSIS). Ritenevano in proposito i giudici del riesame che l’intera vicenda relativa ai susseguenti trasferimenti dell’immobile deponeva per un’artificiosa predisposizione volta a sottrarre formalmente dal patrimonio del (OMISSIS) il bene onde evitare che fosse aggredito dal Fisco, pur conservandone egli la piena disponibilita’. Difatti inizialmente egli aveva fatto acquistare la nuda proprieta’ alla figlia acquisendo l’usufrutto sull’immobile e nel contempo si era fatto rilasciare dalla predetta una procura a vendere. Osservavano i giudici gravati che se gia’ il conferimento di procura a vendere all’atto dell’intestazione del bene alla figlia costituisce elemento indiziario significativo dalla fittizieta’ della intestazione, il successivo trasferimento dell’appartamento alla (OMISSIS) proprio nel momento in cui la (OMISSIS) si trovava in fin di vita, conferma ulteriormente l’ipotesi accusatoria.
Evidenziavano inoltre i giudici del riesame che la stessa (OMISSIS), sentita a sommarie informazioni testimoniali, aveva dichiarato trattarsi di una intestazione solo formale alla quale aveva acconsentito per soddisfare l’esigenza rappresentatale dal (OMISSIS) di sottrarre l’immobile agli eredi della figlia in fin di vita; che in realta’ il bene apparteneva a lui, che non aveva corrisposto alcun prezzo. Sebbene la (OMISSIS) avesse successivamente fornito, in sede di indagini difensive, una diversa versione dei fatti secondo cui l’immobile era stato oggetto di una donazione fattale dalla proprietaria (OMISSIS), cui era legata da profonda amicizia, quando era in fin di vita, ad avviso dei giudici del riesame doveva accordarsi preferenza alla prima versione anche in considerazione della maggiore compatibilita’ di questa con la strategia sin dall’inizio perseguita dal (OMISSIS) volta a sottrarre i beni dalle pretese dei creditori facendoli risultare appartenenti a terzi. A sostegno del ricorso la difesa del ricorrente deduce i seguenti motivi.
1-Lamenta la difesa la violazione dell’articolo 322 ter c.p. in quanto esso non prevede la possibilita’ di disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente anche su beni intestati fittiziamente a terze persone ma di fatto riconducibili all’indagato.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero in materia di reati transnazionali e di usura, il sequestro preventivo non puo’ colpire beni fittiziamente intestati a terzi, rimasti nella disponibilita’ dell’indagato. Trattandosi di vincolo reale, afflittivo del diritto di proprieta’, bene tutelato dalla Costituzione, deve ritenersi la natura eccezionale di tali disposizioni, non suscettibile di interpretazione estensiva. Peraltro l’articolo 322 ter c.p., che disciplina in via generale la sanzione della confisca per equivalente, non prevede l’impiego di tale rimedio anche nei casi di interposizione di persona. Di conseguenza, in assenza di una previsione normativa generale, il GIP non poteva sottoporre al sequestro preventivo di valore la nuda proprieta’ del bene, in quanto appartenente a terzo estraneo al reato, ma solo il diritto di usufrutto di cui e’ effettivo titolare l’indagato. Il vincolo reale dunque deve ritenersi validamente apposto solo sul diritto di usufrutto.
2- violazione degli articoli 982, 1376 e 1350 c.c..
Lamenta la difesa la manifesta illogicita’ della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui i giudici gravati hanno ritenuto che il permanere della disponibilita’ dell’appartamento in capo all’indagato, anche dopo la vendita dello stesso alla (OMISSIS), e’ elemento indiziario in una interposizione fittizia di persona.
Assume a tale proposito la difesa che la disponibilita’ del bene da parte dell’indagato, lungi dall’essere interpretata come indice sintomatico di una interposizione fittizia, e’ la tipica espressione dell’esercizio del diritto reale di usufrutto, che si estrinseca nel possesso del bene. L’uso della casa in cui (OMISSIS) ha continuato ad abitare con la moglie e il figlio anche dopo la sua vendita alla (OMISSIS), costituirebbe, ad avviso della difesa, il possesso ex usufructu previsto dall’articolo 982 c.c. che attribuisce all’usufruttuario il diritto di conseguire il possesso del bene di cui ha l’usufrutto. Esso dunque non sottende alcuna vendita simulata, anche perche’ non e’ stato l’indagato a vendere l’immobile ma la figlia in quanto nuda proprietaria.
3) contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Travisamento della prova documentale. Assume la difesa che i giudici del riesame non hanno tenuto in debita considerazione la distanza temporale fra gli atti traslativi in esame e la commissione dei reati contestati. E difatti l’atto notarile costitutivo dell’usufrutto risale al 2002, mentre le contestazioni riguardano fatti accertati nel 2012 e commessi a partire dal 2007. Il trasferimento della nuda proprieta’ a favore della (OMISSIS) risale al maggio 2005, quindi anch’esso e’ antecedente la commissione dei fatti. Peraltro parte venditrice era la figlia del (OMISSIS), non il padre oggi indagato, non interessato al trasferimento. E illogico il ragionamento del Tribunale del riesame laddove ritiene provata l’attivita’ fraudolenta volta alla sottrazione dei beni ai creditori sulla base di atto di costituzione dell’usufrutto stipulato cinque anni prima la commissione dei delitti e desume la malafede del terzo da un atto stipulato due anni prima l’inizio dell’attivita’ criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A norma dell’articolo 325 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello ex articolo 322 c.p.p. o di riesame ex articolo 324 c.p.p. contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo, e’ ammesso solo per violazione di legge. Nel caso in esame il ricorso e’ inammissibile quanto alle censure che involgono apprezzamenti di merito concernenti le la valutazione delle risultanze investigative, ed e’ infondato quanto ad asseriti profili di violazione di legge.
Il primo motivo con cui si lamenta violazione dell’articolo 322 ter c.p.p., non potendo il sequestro preventivo colpire beni fittiziamente intestati a terzi, rimasti nella disponibilita’ dell’indagato, e’ infondato.
L’estraneita’ del (OMISSIS) alla titolarita’ dell’immobile posto in Venezia non e’ sufficiente ad escludere l’assoggettabilita’ al sequestro di valore ove si dimostri che il bene sia di fatto rimasto nella effettiva disponibilita’ dell’indagato anche dopo la vendita della nuda proprieta’ alla (OMISSIS).
Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (articolo 322-ter cod. pen.) puo’ essere applicato ai beni, che, pur non essendo intestati all’indagato, sono nella sua disponibilita’, per quest’ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi. Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 dep. 20/04/2012) Rv. 252378.
Si e’ precisato al riguardo che l’applicabilita’ del sequestro di valore e’ ammessa anche quando l’indagato conservi la disponibilita’ dei beni per interposta persona fisica o giuridica, con la conseguenza che anche beni conferiti in “trust”, che l’indagato “trustee” continui ad amministrare conservandone la piena disponibilita’, sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Cio’ che conta, indipendentemente dalla titolarita’ formale, e’ la disponibilita’ effettiva dei beni sui quali disporre il sequestro, da parte dell’indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’.
Va tuttavia precisato che la possibilita’ di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente appartenenti a terzi estranei al reato, richiede, ai fini dell’accertamento del requisito del periculum in mora, una attenta valutazione da parte del giudice, sia pure in termini di semplice probabilita’, del collegamento di tali beni con le attivita’ delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilita’ da parte dell’indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato. Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008 Cc. (dep. 04/07/2008) Rv. 240573, Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014 Cc. (dep. 05/02/2014) Rv. 258210.
Orbene, nel caso in esame, i giudici gravati, con motivazione esauriente e congrua, hanno evidenziato come l’intera vicenda relativa ai susseguenti trasferimenti dell’immobile deponga per un’artificiosa predisposizione volta a sottrarre formalmente dal patrimonio del (OMISSIS) il bene onde evitare che fosse aggredito dal Fisco, pur conservandone egli la piena disponibilita’; essi hanno enucleato gli elementi indiziari di una riconducibilita’ dell’immobile all’indagato nonostante l’assenza di titolarita’ formale, quali l’aver egli fatto acquistare la nuda proprieta’ alla figlia acquisendo l’usufrutto sull’immobile, facendosi nel contempo rilasciare dalla predetta una procura a vendere. Condivisibile e’ il rilievo che, se gia’ il conferimento di procura a vendere all’atto dell’intestazione del bene alla figlia costituisce elemento indiziario significativo dalla fittizieta’ della intestazione, il successivo trasferimento dell’appartamento alla (OMISSIS) proprio nel momento in cui la (OMISSIS) si trovava in fin di vita, con tutte le implicazioni successorie che derivavano dal rischio di un’acquisizione iure ereditatis da parte del coniuge della figlia, conferma ulteriormente l’ipotesi accusatoria.
I giudici del riesame hanno condivisibilmente valorizzato le prime dichiarazioni rese, in sede di sommarie informazioni testimoniali, dalla (OMISSIS) (anche se non confermate nel corso delle indagini difensive), secondo cui si e’ trattato di una intestazione solo formale alla lei quale aveva acconsentito per soddisfare l’esigenza rappresentatale dal (OMISSIS) di sottrarre l’immobile agli eredi della figlia in fin di vita; in realta’ il bene apparteneva al predetto e lei non aveva corrisposto alcun prezzo.
Gli altri motivi sono inammissibili in quanto, riproponendo la stessa questione della irrilevanza del possesso dell’immobile da parte del (OMISSIS) ai fini della prova della simulazione della vendita dello stesso alla (OMISSIS), in sostanza si risolvono in censure sulla logicita’ della motivazione, non consentite in quanto il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari reali e’ ammesso solo per violazione di legge. L’ordinanza impugnata ha svolto adeguata motivazione sulle ragioni per le quali, con riferimento del requisito del periculum in mora, si deve ritenere che l’intestazione dell’immobile sia fittizia e che esso sia rimasto nella disponibilita’ dell’indagato, motivazione in presenza della quale e’ sottratto al sindacato della Corte ogni rilievo sull’esercizio delle facolta’ attinenti all’esercizio diritto di usufrutto in capo all’indagato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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