Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 23 giugno 2015, n. 12892

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30744/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SAS, (OMISSIS) SAS;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SAS, (OMISSIS) SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1713/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/11/2010 R.G.N. 1360/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data (OMISSIS) (OMISSIS) (vedova (OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) da una parte, (OMISSIS) con (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’altra, stipularono dal notaio vari atti al fine di definire i rapporti di partecipazione dei due gruppi familiari in alcune societa’ immobiliari. Gli atti erano diretti a separare gli interessi delle due famiglie concentrando la partecipazione della prima famiglia nella (OMISSIS) s.a.s. e della seconda nella (OMISSIS) s.a.s., rimanendo tutti soci solo di altra societa’. Sempre in pari data, con altra scrittura privata integrativa, regolarono i loro rapporti anche finanziari rispetto alle nuove composizioni societarie.

Nel dicembre del 1994, le signore (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), convennero in giudizio l’ingegner (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al fine di sentir dichiarare: a) nulla, per carenza di causa e/o indeterminatezza dell’oggetto, la scrittura privata sottoscritta il (OMISSIS); b) in via subordinata l’annullamento per dolo e/o errore essenziale oppure, sentir dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta. Oltre, la condanna dei convenuti alla eventuale restituzione delle somme pagate sulla base dell’atto impugnato e al risarcimento dei danni subiti.

Le attrici sostennero che gli impegni da loro assunti non trovavano alcuna ragione giustificatrice nelle corrispondenti obbligazioni poste a carico della famiglia (OMISSIS). Inoltre l’oggetto dell’obbligazione non risultava comunque determinato o determinabile, il consenso era stato loro carpito con malafede ed erano state indotte in errore circa la reale portata dell’atto.

Si difesero i convenuti, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti e convennero, a loro volta, con separato giudizio, le attrici per sentirle condannare al pagamento di una somma risultante dal presunto disavanzo del credito che la societa’ (OMISSIS) vantava verso i soci. La domanda venne spiegata anche dalla s.a.s. (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS), quale litisconsorte attiva. Nel secondo giudizio si costituiva (OMISSIS). Le cause vennero riunite.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3185 del 29 novembre 2000, rigetto’ le domande proposte dalla (OMISSIS) e dalle (OMISSIS) e le condanno’ al pagamento in favore dei (OMISSIS) della somma di lire 91.409.259, oltre interessi.

2. La decisione e’ stata riformata, con sentenza n. 1083 del 19 giugno 2003, dalla Corte d’Appello di Firenze. La Corte ha dichiarato la nullita’ della scrittura privata del (OMISSIS), per indeterminatezza ed indeterminabilita’ dell’oggetto.

3. Avverso tale decisione, i (OMISSIS), (OMISSIS) e Riomaggiore, proponevano ricorso in Cassazione. Con sentenza numero 11673 del 21 maggio 2007, la Suprema Corte accoglieva il terzo e il quarto motivo e rinviava alla Corte d’Appello di Firenze.

4. La (OMISSIS) e le sorelle (OMISSIS) riassumevano il procedimento davanti la Corte di Appello di Firenze che, con sentenza n. 1713 del 23 novembre 2010, rigettava l’appello principale proposto da (OMISSIS) e le (OMISSIS), accoglieva l’appello incidentale proposto dai (OMISSIS) e (OMISSIS) disponendo che gli interessi sulla somma di euro 47. 208,94 decorressero dal 1 giugno 1994, oltre la restituzione della somma di euro 27.000. 547,96.

5. Avverso tale decisione, (OMISSIS) e le sorelle (OMISSIS) propongono ricorso in cassazione con due motivi.

5.1. Resistono i (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso e la (OMISSIS) s.a.s. propone ricorso incidentale condizionato, con unico motivo, contro la societa’ (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.a.s.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1. Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano “violazione degli articoli 1427, 1429 e 1337 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo pregiudizio”.

Sostengono innanzitutto che la sentenza e’ errata laddove ha affermato che le appellanti, (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno rinunziato alla domanda di nullita’ della scrittura privata del (OMISSIS), dato che si sono limitate a riproporre solo le domande di annullabilita’ per vizio del consenso e di risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta. Detto cio’, lamentano che l’ing. (OMISSIS) avrebbe taciuto loro una serie di circostanze decisive, tra cui anche quella di essere soggetto di inchiesta penale e di avere in corso circa 50 contenziosi, al fine di indurle in errore e che, su tale punto, la Corte territoriale non abbia speso neanche una parola.

6.2. Col secondo motivo, si dolgono della “violazione degli articoli 1427, 1428 1431, ed omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo pregiudizio”.

Ha errato il giudice d’appello nella parte in cui ha respinto la domanda subordinata di annullamento della scrittura privata per vizio del consenso, determinato da errore.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente dato la loro stretta connessione e sono entrambi infondati.

La sentenza della Corte d’Appello non e’ incorsa in alcuno dei vizi denunciati. La sentenza analizza il thema decidendum su cui deve pronunciarsi e lo fa delimitandolo alla domanda di annullabilita’ del contratto per vizio del consenso, dolo o errore, e di risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di dolo ed errore evidenziandone i presupposti. E cioe’ che nel caso del dolo viene in rilievo la condotta, omissiva o commissiva, tenuta dal deceptor e le conseguenze prodotte sul deceptus. Mentre nel caso dell’errore deve essere esaminata la condotta della parte vittima dell’errore.

La Corte d’Appello per escludere il dolo da parte del (OMISSIS) ha percorso un iter motivazionale assolutamente corretto e condividibile, sottolineando in particolare che la scrittura privata del (OMISSIS) si inseriva in un complessivo disegno di sistemazione patrimoniale perseguito dai due gruppi familiari e che le altre coeve scritture (nove), che ne costituivano il prologo ed erano di contenuto anche piu’ complesso della scrittura in questione, non erano state oggetto di impugnazione da parte delle ricorrenti. Tutti gli atti, comunque, erano stati stipulati con il consenso di tutti i soci comprese, appunto, la (OMISSIS) e le (OMISSIS). Inoltre, la circostanza che le ricorrenti avessero posto fiducia o che si fossero disinteressate della gestione della societa’ non poteva integrare ex se il dolo richiesto per l’annullamento del negozio, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, correttamente citata dai giudici del merito secondo cui in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’articolo 1439 c.c., e’ causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volonta’ a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realta’, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’articolo 1429 c.c.. In particolare, ricorre il “dolus malus” solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza (Cass. n. 14628/2009). O ancora, a norma dell’articolo 1439 c.c., il dolo e’ causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volonta’ del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realta’, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’articolo 1429 c.c.. Ne consegue che a produrre l’annullamento del contratto non e’ sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima (Cass. n. 20792/2004).

Elementi, questi ultimi, la cui sussistenza e’ stata correttamente esclusa dal giudice dell’Appello ed e’ appena il caso di sottolineare come tale valutazione costituisca un giudizio di fatto che, in quanto tale, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, qualora il ragionamento posto dal giudice di merito, a base delle raggiunte conclusioni, sia caratterizzato, cosi’ come e’ avvenuto nella specie, da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione alla denunciata sussistenza del vizio di consenso determinato da errore. A riguardo, si deve evidenziare come il ragionamento svolto dalla Corte di merito meriti di essere pienamente condiviso laddove deduce che le ricorrenti sbagliano nel porre a base del motivo di censura l’ignoranza, da parte loro, della effettiva situazione patrimoniale. Ed invero, in tal modo, le ricorrenti – cosi’ continua la Corte di merito – avevano trascurato che nella specie la loro ignoranza fu certamente colpevole, essendosi entrambe disinteressate della gestione della societa’.

La considerazione della Corte territoriale e’ valida e convincente in quanto la tutela della legge non puo’ estendersi al punto di coprire la negligenza dato che esse ben potevano partecipare alla conduzione della societa’ direttamente o per interposta persona, acquisendo tutte le informazioni previa nomina di un professionista di fiducia. Cio’, senza trascurare che merita di essere debitamente valorizzata l’ulteriore circostanza, pur richiamata dalla Corte territoriale, la quale ha opportunamente evidenziato come, sia pure ex post, dalle risultanze della scrittura contabile non fosse emersa prova alcuna che, alla data della sottoscrizione del patto parasociale, la situazione patrimoniale della societa’ (OMISSIS) fosse gravemente compromessa e che cio’ esponesse le odierne ricorrenti ad una responsabilita’ patrimoniale. Considerazioni che di per se’ valgono ad escludere, anche in punto di fatto, l’ipotesi del dolo e dell’errore e che in ogni caso non sono state fatte oggetto di specifica censura.

7. Rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale condizionato spiegato dalla societa’ (OMISSIS) contro la societa’ (OMISSIS) s.a.s..

8. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato, e condanna le ricorrente al pagamento del presente giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi euro 7.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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