Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 18 settembre 2015, n. 18308
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ricorso 14739-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio (OMISSIS) in MILANO del 29/01/2010 rep. n. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 199/2011 del TRIBUNALE DI TREVISO SEDE DISTACCATA DI CONEGLIANO, depositata il 17/06/2011 R.G.N. 881/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17/6/2011 il Tribunale di Treviso ha respinto il gravame interposto dalla sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia G. di P. Conegliano n. 195/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS), verso le ore 19,40, in via (OMISSIS), a seguito di tamponamento dell’autovettura Opel Corsa di cui era alla guida da parte di autoveicolo rimasto non identificato.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Il Resiste con controricorso societa’ (OMISSIS) s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte ex articolo 379 c.p.c., u.c., chiedendo che “se la proposta dell’Ill.mo Proc. Generale, di non riconoscere la qualifica di vittima a chi si sottragga al dovere giuridico (non scritto) di annotarsi il numero di targa (di chi si sia fermato e poi ripartito senza declinare le proprie generalita’), dovesse essere riconosciuta come conforme al diritto italiano (Legge n. 990 del 1969, articolo 19, lettera a e successiva sua trasfusione nel codice delle assicurazioni)” venga disposta “la remissione del presente processo alla Corte di Giustizia Europea ex articolo 267, comma 3 (rinvio pregiudiziale obbligatorio) per verificare la compatibilita’ di tale nomofilachia interna con il 6 Considerando della 2 Dir. Auto (1984/5/CE) che consente l’esclusione dell’indennizzo a carico dell’org… interno solo nel caso dei sinistri – non fraudolenti – con danni a cose) e con l’articolo 1, comma 4 della citata direttiva (poi trasfuso nell’articolo… Dir. 2009/103”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” della Legge n. 990 del 1969, articolo 19, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia “motivazione incongrua ed illogica” su punti decisivi della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che il giudice dell’appello l’abbia erroneamente ritenuta in colpa per non aver preso tempestivamente nota della targa dell’autoveicolo antagonista, benche’ il conducente si fosse fermato e fosse sceso dall’autovettura per constatare i danni, non avendo al riguardo tenuto in considerazione le proprie condizioni psicofisiche conseguenti al sinistro, laddove non e’ normativamente richiesto “da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza”.
I motivi del ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’articolo 360 c.p.c. – e’ proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).
Risponde altresi’ a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimita’ che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificita’, della completezza, e della riferibilita’ alla decisione stessa, con -fra l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a se’ stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonche’ delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessita’ di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
E’ cioe’ indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierna ricorrente.
I motivi dei ricorsi risultano infatti formulati in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., al “verbale di ricezione di denuncia-querela, sub doc. n. 2)”; alla “denuncia querela in parola”, alla “trattativa stragiudiziale”, all'”atto di citazione datato 14.03.2003″, alla “memoria istruttoria attorea datata 23.05.2003”, alle “prove testimoniali”, alle dichiarazioni della “teste (OMISSIS)”, alla CTU espletata in grado d’appello limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimita’ accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimita’ in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Va per altro verso sottolineato che il requisito di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non risulta invero soddisfatto mediante la trascrizione come nella specie di parte degli atti o documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare, la denuncia-querela, a parte della sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, a parte dell’impugnata sentenza).
E’ al riguardo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimita’.
La violata disposizione e’ infatti volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), atteso che ai fini del rispetto del suindicato requisito ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimita’, con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito cio’ che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 14/6/2011, n. 12955; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).
Il ricorrente e’ pertanto al riguardo tenuto non gia’ ad un’attivita’ compilativa di richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione bensi’ a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimita’ dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180), trovando a tale stregua ragione il tenore dell’articolo 366 c.p.c. la’ dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioe’ i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonche’ indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’articolo 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).
Va sotto altro profilo ribadito che il vizio di motivazione non puo’ essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la mera facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’.
Con particolare riferimento al 1 motivo va ulteriormente osservato che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (Legge n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a), ha l’onere di provare sia che il sinistro si e’ verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo e’ rimasto sconosciuto (v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860).
A tal fine e’ sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorita’ di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorita’ giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purche’ egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 8/3/1990, n. 1860).
La prova che il danneggiato e’ tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, puo’ essere dal danneggiato data anche in base a mere “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/11/2005, n. 24449).
Puo’ essere del pari offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorita’. Senza peraltro automatismi, ben potendo il giudice di merito sia escludere la riconducibilita’ della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (v. Cass., 3/9/2007, n. 18532).
Si da questa Corte per altro verso precisato che ragione giustificativa della non identificazione del veicolo e’ che il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno (cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15367), presupposto indefettibile al riguardo essendo solamente che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (v. Cass., 13/1/2015, n. 274).
Il danneggiato e’ infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da ultimo, Cass., 13/1/2015, n. 274), sicche’ si e’ esclusa la possibilita’ di configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse” che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (in tali termini v. Cass., 18/6/2012, n. 9939; Cass., 18/11/2005, n. 24449), nonche’ alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarieta’ sociale che trova applicazione, oltre che nell’adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilita’ extracontrattuale (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304; Cass., 20/5/2015, n. 10270).
Sistema che questa Corte ha gia’ avuto modo di ravvisare essere in linea con l’articolo 1, comma 4, Direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 5, trasfuso nell’articolo 10, comma 1, Direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 103 (v. Cass., 13/1/2015, n. 274).
Si e’ al riguardo posto in rilievo che l’intervento di un organismo che indennizzi le vittime dei c.d. “pirati della strada”, presente nel nostro ordinamento sin dal 1969, e’ stata in seguito imposta al legislatore nazionale dalla suindicata fonte comunitaria (v. Cass., 13/1/2015, n. 274).
Il 6 Considerando della citata Direttiva n. 84/5 spiega che scopo della previsione e’ quello di “garantire la vittima”.
Il principio secondo cui tutta la disciplina dell’assicurazione della r.c.a. e’ preordinata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada costituisce oggi ius reception nella giurisprudenza di questa Corte, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. Cass., 13/1/2015, n. 274).
Che la tutela della vittima sia stata la finalita’ principale della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e’ stato affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la Legge n. 990 del 1969, “ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore (v. Cass., 13/1/2015, n. 274).
A tale scopo (il legislatore) ha istituito l’assicurazione obbligatoria in materia, ponendo cosi’ la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato, ai fini della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarieta’ sociale cui l’articolo 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale (v. Corte Cost., 29/3/1983, n. 77).
Questo principio e’ stato recepito dal diritto comunitario, risultando affermato dal 2 , 12 e 14 Considerando della Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 (la quale, peraltro, non ha fatto che recepire le norme previgenti nell’ordinamento comunitario sin dal 1972), nonche’ affermato dalla Corte di Giustizia U.E. (v. Corte Giust., 28/3/1996, Bernaldez, C-129/94; Corte Giust., 30/6/2005, Candolin, C-537/03; Corte Giust., 9/6/2011, Lavrador, C-409/09; Corte Giust., 17/3/2011, Carvalho Ferreira Santos, C-484/09)(v. Cass., 13/1/2015, n. 274).
A tale stregua, in caso di dubbio, le norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con la suindicata fonte comunitaria o eurounitaria.
Si e’ al riguardo sottolineato come laddove si pervenisse ad affermare che l’intervento dell’impresa designata esige necessariamente la sussistenza di una fuga del responsabile, la disciplina sarebbe in contrasto con i suindicati principi, stante la indebita limitazione del campo applicativo della norma che ne risulterebbe (v. Cass., 13/1/2015, n. 274).
Peraltro, il presupposto che giustifica l’intervento dell’impresa designata dal (OMISSIS), in luogo dell’assicurazione per la r.c.a. del danneggiante, e’ che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioe’ di obiettiva impossibilita’ di accertamento, nonche’ soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato, e cioe’ non improntato a negligenza, imprudenza, imperizia, giusta accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito.
Orbene, nella specie i giudici di merito dei suindicati principi hanno nell’impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione.
Diversamente da quanto sostanzialmente sostenuto dall’odierno ricorrente, il giudice dell’appello (come gia’ il giudice di prime cure) non ha richiesto invero all’odierna ricorrente un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretta all’identificazione del responsabile (cui dalla richiamata sentenza Cass., 18/11/2005, n. 24449 si e’ escluso che fosse tenuta la vittima investita da autovettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza dell’urto, non era riuscita -stante anche l’ora notturna- ad annotarne il numero di targa), bensi’ l’esplicazione della normale diligenza del buon padre di famiglia, cui il soggetto e’ tenuto (non solo nell’adempimento delle obbligazioni ma anche) nei comuni rapporti della vita di relazione (cfr. Cass., 20/5/2015, n. 10270; Cass., 20/2/2015, n. 3367/ Cass., 27/8/2014, n. 18304).
Quanto all’ulteriore prospettazione secondo cui “l’esclusione dell’indennizzo a carico dell’organismo interno” sarebbe dalla suindicata Direttiva ammessa “solo nel caso di sinistri -non fraudolenti- con danni a cose” e mai in presenza di danno alla persona, essa risulta del pari infondata.
Il presupposto posto dall’ordinamento per l’intervento del F.G.V.S. e’, in conformita’ con quanto richiesto dalla suindicata normativa comunitaria o euro unitaria, che il veicolo sia rimasto non identificato. Non si tratta quindi di interpretare la Direttiva, che e’ chiara, e la soluzione adottata dalla legge italiana e’ ad essa conforme.
L’obbligo di interpretazione conforme al diritto U.E. non impone invero di pervenire ad affermarsi la risarcibilita’ del danno da parte dell’impresa designata per il (OMISSIS), e pertanto sostanzialmente dalla comunita’, anche allorquando la mancata identificazione del veicolo sia come nella specie ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti interprivati della vita di relazione, dell’ordinaria diligenza e prudenza della vittima (nella specie, a voler prendere per buona la citazione della denuncia-querela contenuta nel ricorso, dalla stessa ricorrente invero ammessa laddove ha affermato di avere “ingenuamente” acconsentito alla richiesta del tamponante di “spostare l’auto”, per poi constatare assieme al conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro i danni, chiedere “il numero di telefono del tipo” e asseritamente non riuscire quindi a “trascrivere il numero di targa” del veicolo antagonista perche’ l’asserito tamponante risaliva in auto e si allontanava, con una condotta dai giudici di merito accertata, non essere peraltro stata cosi’ “rapida da impedire l’annotazione del numero di targa”, anche in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo).
Una tale interpretazione, con l’addossare come detto alla comunita’ le conseguenze della condotta non diligente, imprudente, imperita del privato nell’ambito dei comuni rapporti della vita di relazione si appaleserebbe invero eccentrica rispetto alle finalita’ della normativa comunitaria de qua piu’ sopra esposte, nonche’ suscettibile di vulnerare il sistema, in quanto inidonea ad evitare abusi e possibili frodi.
La prospettata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia risulta a tale stregua infondata e va pertanto rigettata.
Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., n. 4, si risolvono in realta’ nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’articolo 360 c.p.c., in realta’ sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
All’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generale ed accessori come per legge.
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