Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 16 settembre 2015, n. 37357
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/01/2014, della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aceto Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D’AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/01/2014, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 09/07/2013 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di quella stessa citta’ che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli odierni ricorrenti alla pena, rispettivamente, di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa l’ (OMISSIS), e sei anni di reclusione ed euro 40.000,00 di multa il (OMISSIS), per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 1, commesso dal primo il (OMISSIS) e dal secondo il (OMISSIS), ha concesso le circostanze attenuanti generiche al (OMISSIS), rideterminando la pena nella misura di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata dai soli imputati.
1.1. Si contesta all’ (OMISSIS) di aver trasportato e comunque detenuto, a fine di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo eroina, pari a circa 2 kg., fatto in (OMISSIS), con recidiva.
Al (OMISSIS) si contesta il trasporto di poco piu’ di 2 kg. di eroina commesso in (OMISSIS), con recidiva reiterata e specifica.
2. Per l’annullamento della sentenza ricorrono entrambi gli imputati.
3.L’ (OMISSIS) eccepisce la nullita’ della sentenza per omessa motivazione in ordine alla eventuale applicazione dell’articolo 129 c.p.p..
4. Il (OMISSIS) eccepisce, invece, la violazione degli articoli 178 e segg., articoli 420 e segg. e articolo 97 c.p.p., articolo 111 Cost. e articolo 6, Convenzione E.D.U., e deduce, al riguardo, che la Corte di appello ha ingiustamente respinto l’istanza con cui i difensori avevano chiesto il rinvio del processo per aderire all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi unitari dell’avvocatura.
4.1. Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione sui criteri di determinazione della pena.
4.2.1 motivi di ricorso sono stati ulteriormente illustrati con atto depositato il 29/01/2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono inammissibili.
3. Il ricorso dell’ (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ assolutamente generico, essendosi limitato a eccepire la violazione dell’articolo 129, c.p.p., sotto i profili, tra l’altro, della violazione di legge e della mancata assunzione di una prova decisiva, nemmeno illustrati ma utilizzati come mero “titolo” dell’eccezione.
4. Il ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
4.1. L’imputato e’ stato giudicato, insieme con l’ (OMISSIS), con rito abbreviato, sicche’ l’appello si e’ svolto in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 599 c.p.p..
4.2.1 giudici distrettuali hanno disatteso la richiesta di rinvio sul rilievo che trattandosi di udienza camerale a partecipazione non necessaria la scelta del difensore di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi unitari dell’Avvocatura, non integrando un’ipotesi di impedimento assoluto a comparire, non ha alcun rilievo.
4.3.Benche’ la questione sia oggettivamente controversa, il Collegio condivide e ribadisce il principio, da ultimo affermato da questa Sezione con sentenza n. 19586 del 19/03/2014, Pierri, Rv. 259440 (alla lettura della cui articolata motivazione si rimanda) e ribadito da Sez. 3 , n. 14254 del 20/01/2015, n.m., secondo il quale il diritto di astenersi dalle udienze, da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, e’ configurabile anche in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria, ai sensi dell’articolo 3, comma primo, del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede l’astensione dalle udienze e dalle altre attivita’ in cui e’ prevista la partecipazione del difensore, “ancorche’ non obbligatoria”, con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all’astensione di categoria, si determina una nullita’ a regime intermedio per la mancata assistenza dell’imputato (nello stesso senso anche Sez. 6 , n. 1826 del 24/10/2013, Rv. 258336; Sez. 1 , n. 14775 del 12/03/2014, Lapresa, Rv. 259438; cfr. anche Sez. 2 , n. 13033 del 11/10/2000, Matranga, Rv. 217507, citata in motivazione, nonche’ Sez. U., n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346, pure ivi citata, della quale viene valorizzata la significativa e condivisa affermazione secondo la quale l’adesione all’astensione di categoria costituisce espressione del diritto di associazione costituzionalmente garantito e regolato da una disposizione normativa di fonte secondaria, e non semplicemente un legittimo impedimento partecipativo).
4.4.Nel caso di specie, la decisione della Corte di appello di non accogliere la richiesta di rinvio dei difensori degli imputati e’ errata.
4.5.Tuttavia, trattandosi di nullita’ a regime intermedio, era onere dei difensori eccepirla subito dopo l’adozione dell’ordinanza (articolo 182 c.p.p.).
4.6.In ogni caso si tratta di nullita’ priva di conseguenza perche’ i difensori hanno regolarmente preso parte all’udienza, discutendola e rassegnando le conclusioni.
5. Il secondo motivo e’ generico e manifestamente infondato.
5.1. I Giudici distrettuali hanno condiviso la decisione del Tribunale di non concedere il minimo della pena richiesto, in considerazione dell’oggettiva quantita’ di droga oggetto materiale della condotta che, seppur non ingente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, e’ stata ritenuta tale da costituire grave pericolo per la salute pubblica in considerazione dell’elevatissimo numero di dosi ricavabili.
5.2. I Giudici di merito hanno dunque selezionato, tra gli indici di
graduazione della pena offerti dall’articolo 133 c.p., la gravita’ oggettiva del reato cui hanno attribuito una funzione privilegiata nella quantificazione della condanna.
5.3.E’ dunque privo di fondamento il rimprovero in ordine alla mancanza di motivazione sul punto;
5.4. Peraltro il ricorrente non lamenta l’omessa considerazione di ulteriori e diversi indici di valutazione eventualmente indicati nell’atto di appello ed in ipotesi totalmente obliterati; nel che sta la genericita’ della sua doglianza, infarcita di richiami giurisprudenziali ma priva di riferimenti al caso concreto.
6. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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