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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 febbraio 2014, n. 6990

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa al termine di rito abbreviato in data 5/10/2012, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha condannato il sig. P. , previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione perché colpevole del reato continuato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi di imputazione 3, 6, 9, 12) e dall’art.74 di tale ultima legge, reato commesso agendo quale partecipe di un’associazione volta al commercio internazionale di sostanze stupefacenti (cocaina) che veniva importata in Italia dalla Repubblica Dominicana in quantità ogni volta rilevanti, sostanze che l’imputato ha in una occasione personalmente trasportato e nelle altre ricevuto e custodito in concorso con coimputati; fatti commessi dal (omissis) nel contesto di associazione che avrebbe operato fino al mese di (omissis) .
2. Con sentenza del 22/5/2013 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a otto anni di reclusione la pena inflitta al sig. P. , respingendo peraltro i motivi di appello in ordine al giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo e alla sussistenza del reato contestato al capo 12.
3. Avverso tale decisione il sig. P. propone separati ricorsi a firma dei difensori di fiducia.
Con ricorso a firma dell’avv. Roberto Bruni in sintesi si lamenta:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al reato contestato al capo 12: la Corte di appello ha non compreso il senso dell’atto d’impugnazione (secondo motivo di appello) e omesso di rispondere alla censura secondo la quale in caso di accordo per l’acquisto di mercé “con riserva di gradimento” il contratto si perfeziona unicamente con l’accettazione della mercé in esito alla verifica delle sue caratteristiche da parte dell’acquirente; confusa e contraddittoria, poi, la motivazione di pag.16 in ordine alla limitazione del gradimento al solo tema del prezzo in rapporto alla qualità del prodotto;
b. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett. e) cod. proc. pen. per omessa illustrazione delle ragioni che hanno condotto a respingere la censura in tema di mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva contestata e la censura in tema di eccessività della pena base e degli aumenti per i singoli reati satellite.
Con ricorso a firma dell’avv. Ivano Chiesa in sintesi si lamenta:
a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo al reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: erra la Corte di appello nel ritenere che la mera condotta di acquisto di non modesti quantitativi di sostanza stupefacente sia sufficiente per integrare il reato di partecipazione all’associazione criminosa che gestisce l’ingresso della sostanza in Italia. Il ricorrente ha acquistato stupefacente dai correi per un breve arco di tempo e per un numero limitato di volte e lo ha fatto acquistano sempre da due sole persone, peraltro legate tra loro da vincolo di parentela, ignorando gli eventuali legami tra costoro e il gruppo organizzato che gestiva il traffico della sostanza. La giurisprudenza (Sez. 6, n. 23798 del 7/4/2003, Marrone) ha posto in evidenza la differenza esistente fra le due ipotesi di reato di concorso nel commercio di sostanza e di adesione al sodalizio criminoso, chiarendo come le condotte e l’elemento soggettivo che connotano la seconda ipotesi debbano differenziarsi da quelle che integrano la prima ipotesi.

Considerato in diritto

1. La Corte ritiene che il ricorso proposto in termini diversi ma complementari dai Difensori del sig. P. debba essere giudicato infondato.
2. La Corte considera non meritevoli di censura le motivazioni della sentenza impugnata, per quanto in alcuni passaggi obiettivamente sintetiche, nella parte in cui confermano la responsabilità del sig. P. per le singole ipotesi di detenzione illegale della sostanza stupefacente. Ciò vale anche per l’ipotesi oggetto del capo d’imputazione 12, posto che alle ampie e logiche spiegazioni offerte dal Tribunale (pagg. 76 – 78) circa il perfezionamento dell’accordo fra fornitore e acquirente nell’ambito di una ormai collaudata metodologia fa seguito il concorrente giudizio della Corte di appello che (pag. 16) illustra le ragioni per cui vanno condivise le argomentazioni del primo giudice e non può essere accolta la diversa ipotesi difensiva che escluderebbe il perfezionarsi dell’accordo. Sul punto il ricorso ripropone il contenuto dei motivi di appello e prospetta la mancata comprensione di questi da parte della Corte di appello. Così non sembra a questa Corte, avendo i giudici di appello affrontato il tema sottoposto al loro controllo e ritenuto motivatamente di condividere il giudizio del Tribunale.
3. Una volta esclusa la fondatezza del ricorso con riferimento alle ipotesi ex art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, vanno affrontate le censure relative alla partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa che curava l’approvvigionamento e l’importazione della sostanza.
4. La valutazione cui è chiamata questa Corte prende le mosse dalle circostanze di fatto accertate dai giudici di merito e, in particolare, dalle modalità delle condotte del ricorrente e dalle relazioni intrattenute con i fornitori della sostanza. In particolare, va rilevato che nelle occasioni oggetto dei capi di imputazione 3, 6 e 9 il sig. P. raggiunge accordi col sig. T. per approvvigionarsi di sostanza che fa parte del più vasto quantitativo importato, definito “non inferiore” a 800 e 850 grammi. Analoghe caratteristiche prevedono gli accordi che concernono i 435,45 grammi di sostanza sequestrati a F. .
5. Per comprendere il senso e la portata di tali accordi va ricordato che la sentenza della Corte di appello si salda con quella di primo grado, cui opera talvolta rinvio, e prende come riferimento innanzitutto il contenuto delle conversazioni telefoniche illustrate alle pagine 40, 52, 54 e 60 della sentenza del Tribunale. Si tratta di conversazioni da cui i giudici di merito ricavano l’esistenza di rapporti assai stretti e confidenziali fra il ricorrente e il proprio contatto fra i fornitori; giudizio, questo, rafforzato dalla lettura che viene data alle dichiarazioni di N.G. . Si tratta di dichiarazioni esaminate puntualmente a pag. 61 della sentenza del Tribunale e dalle quali emergono alcune circostanze ritenute decisive per inquadrare il ruolo e la portata delle condotte del sig. P. . La donna, fidanzata di T.C. , riferisce, tra l’altro: a) che era quest’ultimo che si recava più volte a Bergamo a incontrare P. ; b) che fra i due si verificavano scambi di denaro nei quali erano ora l’uno ora l’altro a consegnare il denaro; c) che esisteva fra di loro in caso di comunicazioni telefoniche un codice di linguaggio teso a dissimulare l’effettivo oggetto della conversazione.
L’insieme di questi elementi ha condotto il primo giudice (pag.75 e ss. della motivazione) e la Corte di appello a concludere che il sig. P. non operasse come mero acquirente della sostanza, ma facesse consapevolmente parte della più vasta organizzazione criminosa, di cui condivideva lo scopo e alla quale assicurava un sicuro sbocco commerciale per quantità di sostanza sempre rilevanti.
6. Tale giudizio, che deve essere definito coerente coi dati di fatto e fondato su argomentazioni logicamente corrette, si pone in linea con l’interpretazione che questa Corte ha dato della partecipazione al reato associativo. Può sul punto richiamarsi la recente decisione con cui la Sez. 6 (sent. n.3509 del 10/1/2012, Ambrosio e altri) ha ribadito il principio, così massimato (rv 251574): “L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale”.
7. Il principio così fissato può essere meglio apprezzato ove si esamini la motivazione della decisione, per molti aspetti fondata su elementi di fatto simili a quelli oggetto del ricorso proposto dal sig. P. . Si legge, infatti, tra l’altro: “… In particolare, bene la corte distrettuale ha richiamato la decisione di questa sezione (40505/2009 Rv. 245282) la quale ha ribadito che, agli effetti della configurabilità del sodalizio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendosi desumere la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale.
“Riassumendo in punto di diritto: l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si concretizza ogniqualvolta tra tre o più persone si formi, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale (Cass. pen. sez. 1, 23424/02, r.v. 224589; Cass. pen. sez. 1, 3133/1998 Rv. 210186), un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale.
Pertanto, ciò che rileva non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, e neppure una cassa comune ma l’esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (Cass. pen. sez. 6, 3846/2000, r.v. 218418; 8046/1995 Rv. 202031) che finisce col dare corpo e sostanza all’affectio societatis stessa.
Orbene, fermi tale alteri, dall’esame della motivazione oggetto di critica, risulta che tali canoni interpretativi sono stati rispettati mediante una giustificazione che, per come proposta è indenne da incoerenze espositive, illogicità od altri vizi valutabili in questa sede.
L’affermazione di responsabilità è stata invero ottenuta mediante l’analisi del contenuto univoco delle intercettazioni, raccolte in un lasso di più mesi, e con l’argomentata deduzione della sussistenza di una struttura organizzativa a carattere permanente, con ripartizione di compiti fra gli associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati in materia di stupefacenti.
Trattasi di valutazioni del tutto aderenti al materiale processuale versato in atti, senza travisamenti (neppure dedotti dalle parti), ed oggetto di una progressiva ragionevole individuazione delle caratteristiche connotative del sodalizio, la cui ricorrenza è stata ribadita in appello, avuta presente la consolidata regola di giudizio che l’associazione de qua sussiste, non solo nel caso di condotte parallele, di persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto societario, mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale infatti non è per nulla ostativa alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né l’associazione criminosa può essere impedita dalla diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, oppure da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che né l’una, né l’altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo.
Importante è infatti, come si è verificato nella specie, che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell’intera attività criminale (ex plurimis: Cass. pen. sez. 5, 10077/1997 Rv. 208822.
Correttamente quindi la corte distrettuale ha valorizzato il tenore delle intercettazioni in atti e l’assiduità delle stesse, per inferire il dato inoppugnabile che tra i due fornitori e l’Ambrosio vi fosse un rapporto niente affatto estemporaneo e collegato a dati episodici, ma stabile e funzionale al commercio di droga gestito da quest’ultimo, anche se talvolta si è reso necessario rivolgersi ad altri fornitori, questi si sporadici ed occasionali, per provvisoria mancanza di mercé presso i detti consociati o perché il Fe. , detto (…), si era reso momentaneamente irreperibile.
Pertanto la pluralità dei soggetti coinvolti, l’accordo criminoso che li univa, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell’organizzazione, per la quale tutti gli aderenti erano indotti ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuivano all’attuazione del programma criminale, risultano essere elementi tutti pacificamente convergenti al fine dell’inquadramento delle condotte accertate nello schema dogmatico del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 con rigetto dei motivi di gravame sul punto”.
8. Restano da affrontare le censure relative al trattamento sanzionatorio. Anche con riferimento a questo profilo, così come per le questioni concernenti la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, la valutazione cui è chiamata la Corte deve prendere le mosse dalla motivazione della sentenza del Tribunale. Infatti, il primo giudice ha dedicato ai profili di giudizio sulla personalità dell’imputato e sulla rilevanza dei fatti una motivazione più articolata e approfondita di quanto si sia soliti registrare; non solo l’esistenza di precedente specifico, ma le modalità della condotta, le caratteristiche dell’adesione al complessivo progetto criminoso, il comportamento processuale e il percorso di recupero avviato tempestivamente hanno costituito oggetto di esame e hanno condotto a ritenere che le pur concedibili circostanze attenuanti generiche non possano che bilanciare la recidiva contestata, recidiva che (pag.83) viene posta in relazione e ritenuta rilevante per i fatti oggetto del presente procedimento.
9. Con l’atto di appello l’imputato ha sollecitato una diversa valutazione, dovendosi giungere a una più favorevole considerazione della gravità dei fatti, a contenere l’aumento di pena per la continuazione e a privilegiare il percorso compiuto successivamente alle condotte incriminate.
10. I giudici di appello hanno accolto la richiesta difensiva per quanto riguarda l’aumento ex art. 81 cod. pen., ma, pur con motivazione in sé insufficiente, ritenuto di mantenere fermo l’impianto della prima sentenza con riferimento sia al giudizio sulla gravità del reato base sia al giudizio di equivalenza tra le circostanze. Tale valutazione è ritenuta da questa Corte comprensibile alla luce della ricostruzione dei fatti e della condotta del ricorrente che la Corte di appello opera soprattutto alle pagine 15-16 della motivazione, nonché dall’argo-mentazione che conduce alla riduzione della pena complessiva inflitta in primo grado. Si tratta di ragionamento che trova il proprio riferimento nell’ampia motivazione di primo grado, ove gli elementi sottolineati in sede di atto di appello erano già esaminati e ponderati, con la conseguenza che le ragioni che supportano la decisione dei giudici di appello non possono dirsi nel loro complesso assenti o non comprensibili. Conclusivamente, la Corte ritiene che l’obbligo motivazionale ex art. 125 cod. proc. pen. possa dirsi non eluso e che la motivazione della sentenza impugnata abbia consentito a questo giudice un controllo essenziale di congruità e logicità, con conseguente carenza dei presupposti per addivenire al richiesto annullamento.
11. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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