Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 10 ottobre 2014, n. 21414
Svolgimento del processo
1. M.T.G. convenne dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia, la Eurospin – C.L.A.S.I. s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno per essere stata colpita da alcuni scatoloni caduti dagli scaffali del supermercato gestito dalla convenuta.
Eurospin restò contumace.
2. Il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta contumace al pagamento di E 30.031,00, oltre le spese di lite.
Propose appello la Eurospin chiedendo dichiararsi la nullità della notifica della citazione in primo grado e, quindi, della sentenza. Nel merito chiese dichiararsi prescritto il diritto e comunque eccessivo il risarcimento.
La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello confermando la validità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado e, nel merito, la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia.
3. Propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, Eurospin – C.L.A.S.I. s.r.l. che ha anche depositato memoria memoria.
Resiste con controricorso M.T.G..
Motivi della decisione
1. La Eurospin denuncia «nullità della sentenza ex art. 360 1° comma, n. 4 c.p.c. per nullità non sanata della notificazione dell’atto di citazione in primo grado.» Sostiene che il duplicato dell’avviso di ricevimento, contenente l’indicazione che la consegna è stata effettuata aldirettore responsabile. non è idoneo a provare l’identità di chi ha ricevuto l’atto, mentre a suo avviso l’attrice M.T.G. avrebbe dovuto depositare l’estratto del registro di consegna, unico documento rilevante ed essenziale dal quale si sarebbe potuto risalire alle generalità del consegnatario.
A sostegno della sua tesi la ricorrente cita Cass, sez. un. in. 627/2208 e Cass. n. 7809/2010.
Il motivo è infondato.
Le due sentenze richiamate dalla ricorrente non sono pertinenti al caso in esame in quanto la prima riguarda le ipotesi di mancata produzione dell’avviso di ricevimento mentre la seconda riguarda il caso del mancato rinvenimento e deposito della cartolina di ricevimento e del duplicato, quando la notifica sia stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Nel caso in esame la Corte d’appello, dopo aver esaminato il duplicato della relazione dell’Ufficiale postale prodotto da M.T.G., in cui si legge che la copia dell’atto di citazione fu consegnata il 13 marzo 2006 a persona a servizio della Società (direttore responsabile), correttamente ha ritenuto che l’indicazione rendeva identificabile la persona alla quale l’atto era stato consegnato,
La circostanza che nel duplicato manchi il nome e il cognome del soggetto che ha ricevuto il plico ma sia indicata solo la qualifica dello stesso non implica la nullità del duplicato.
Per giurisprudenza costante l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ed ha natura di atto pubblico, munito di fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la ricorrente, qualora avesse contestare l’attendibilità del duplicato, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
2. Il ricorrente, in memoria, prospetta l’inammissibilità del controricorso, per radicale ed insanabile difetto di notificazione.
A suo avviso, essendo stato il controricorso notificato a mezzo del servizio postale su diretta iniziativa dell’avv. Carlo Recchia, mero domiciliatario, e non dall’avv. Polidoro, si è per questo determinata l’inammissibilità del controricorso per insanabile difetto di notificazione.
L’eccezione è fondata.
Il procuratore che sia semplice domiciliatario è infatti abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché – a norma dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità (Cass n. 357/2011).
Nel caso in esame, non essendo state eseguite le attività di notificazione dal difensore ma dal domiciliatario neppure a tanto delegato, il suindicato principio non può che trovare piena applicazione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre, ricorrendo un’ipotesi di radicale inesistenza della notifica del controricorso, non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
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