Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 9 gennaio 2107, n. 798

La condotta contestata di utilizzo della creolina va inquadrata nella seconda parte dell’art. 674 cod. pen. e non nella prima giacché, tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che, come quella di specie, emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 9 gennaio 2107, n. 798

Ritenuto in fatto

1. B.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lucca di condanna per il reato continuato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere versato in luogo di pubblico transito in due distinte occasioni sostanza di tipo “creolina” che in un’occasione era atta ad offendere e molestare i vicini di casa L.G., L.M.R. e L.I. ed in una seconda cagionava difficoltà respiratorie a L.M.R.
2. Con un primo motivo lamenta la errata applicazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. In particolare deduce che a seguito di petizioni con le quali l’imputato ed altri residenti si erano lamentati delle scarse condizioni igieniche del paese, il Comune aveva autorizzato l’uso della creolina quale disinfettante mentre i testi esaminati hanno dimostrato che l’uso della sostanza era comune nella zona della frazione di Arni. Censura poi il ragionamento del Tribunale secondo cui la fattispecie sarebbe inquadrabile nella prima parte dell’art. 674 cod. pen. senza che assuma alcun rilievo la liceità dell’emissione inquinante.
In particolare, alla luce della giurisprudenza prevalente, a fronte di una regolare autorizzazione amministrativa si realizzerebbe una sorta di inversione dell’onere probatorio a fronte del quale occorre dimostrare che l’emissione abbia comunque superato i parametri della normale tollerabilità sicché è irrilevante il disagio che il soggetto particolare e non invece la collettività intera, abbia ricevuto per effetto di un’azione di per sé già lecita.
3. Con un secondo motivo lamenta l’omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in particolare non avendo il Tribunale valutato sotto questo profilo la liceità della vendita e dell’uso della sostanza giacché, anche al di là della presenza dell’ordinanza comunale n. 63 del 2009, già le caratteristiche del prodotto, in libera vendita, e del suo impiego erano sufficienti ad escludere l’integrazione dell’elemento psicologico.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.
Seppure, infatti, contrariamente a quanto argomentato in premessa dal Tribunale, la condotta contestata di utilizzo della creolina vada inquadrata nella seconda parte dell’art. 674 cod. pen. e non nella prima giacché, tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che, come quella di specie, emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle persone (vedi, da ultimo, Sez. 3, n. 46149 del 13/07/2016, dep. 03/11/2016, Capello, non massimata, Sez. 3, n. 2377 del 04/11/2011, dep. 20/01/2012, Landi, Rv. 251903), ciò non muta la conclusione cui è correttamente giunto il Tribunale in ordine alla illiceità dell’uso stesso : infatti, non risultando stabiliti dei limiti di legge oltre i quali l’uso della sostanza di specie (autorizzato, a quanto sembra, sia pure in un secondo tempo dalla stessa amministrazione comunale), non potesse andare, il criterio da impiegare per giudicare della liceità o meno della stessa è quello della “stretta” e non della “normale” tollerabilità (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 19898 del 21/04/2005, dep. 26/05/2005, Pandolfini, Rv. 231651). Le doglianze sul punto del ricorrente sono dunque infondate mentre l’assunto difensivo circa la occasionalità delle condotte appare smentito in fatto da quanto argomentato in sentenza circa l’uso ripetuto delle sostanze.
2. Appare invece fondato il secondo motivo giacché nessuna argomentazione risulta svolta in sentenza in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, nella specie rappresentata dalla colpa, secondo la regola generale posta dall’art. 42, comma 4, cod. pen., soprattutto a fronte dell’autorizzazione all’uso di cui parrebbe dare atto, come già detto sopra, la stessa sentenza. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per nuova motivazione sul punto; sennonché il reato risulta, nel frattempo, e precisamente, in relazione alle condotte contestate, prescritto in data 03/04/2015 e 19/04/2015 (tenuto conto anche dei periodi di sospensione dovuti ai rinvii nelle udienze del 18/11/2011 e 25/10/2013); la sentenza va dunque annullata senza rinvio per estinzione del reato, dovendo, al contempo, in relazione alle statuizioni civili, attesa la lacuna motivazionale evidenziata che osta alla decisione in questa sede in ordine alla conferma o meno delle stesse ex art. 578 c.p.p., disporsi il rinvio avanti al giudice civile competente per valore in grado d’appello (da ultimo, Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011, Perrone, Rv. 252665; Sez. 5, n. 15015 del 23/02/2012, P.G. e p.c. in proc. Genovese, Rv. 252487).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione e rinvia, quanto alle statuizioni civili, al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

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