Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza  9 gennaio 2017, n. 645

L’esibizione di un supporto materiale, qual è la tessera sanitaria, su cui risultino i dati anagrafici di un soggetto ed il suo codice fiscale vale quale comportamento concludente diretto ad integrare la condotta incriminata nella sostanziale identità dell’esibizione con la dichiarazione mendace.
La natura del documento e la sua inidoneità a porsi come documento di identità diviene quindi del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 496 cod. pen. e come tale la stessa è stata correttamente intesa dal Tribunale, per operato richiamo a giurisprudenza di questa Corte che si è formata su fattispecie in cui, la natura del documento esibito assume, nella struttura del contestato reato, carattere meramente accidentale nella rilevante ed evidenziata equivalenza della mera condotta di esibizione di documenti, per le indicazioni ivi contenute, con quella di verbale declinazione delle proprie generalità del soggetto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza  9 gennaio 2017, n. 645

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Gorizia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato a D.P. la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., di sette mesi e dieci giorni di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337, 651, 496, 341-bis, cod. pen., per avere il prevenuto usato violenza e minaccia nei confronti di appartenenti al Corpo dei Carabinieri, nell’esercizio del loro ufficio, e per essersi loro rivolto, in presenza di più persone, con espressioni destinate ad offenderne l’onore ed il prestigio.
In una unicità di contesto la pena è stata altresì applicata per avere l’imputato reso, dopo il rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità, dichiarazioni mendaci sulla propria identità ai pubblici ufficiali esibendo una tessera sanitaria intestata ad un terzo e rispondendo alla richiesta con tali generalità.
2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione personalmente il prevenuto, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente fa valere violazione di legge processuale e nullità della sentenza (art. 520 cod. proc. pen.) per omessa notifica del verbale d’udienza del 18 agosto 2015 in cui il P.M. aveva modificato il capo d’imputazione (dal reato di cui all’art. 494 cod. penale al reato di cui all’art. 496 cod. pen.) e ciò nonostante la contraria attestazione contenuta in sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per le figure della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen. (capo d) rubrica).
Il Tribunale avrebbe ritenuto integrate, secondo contestazione, sia la fattispecie di cui all’art. 496 cod. pen. che quella definita dall’art. 651 cod. pen. nonostante il rapporto di incompatibilità esistente tra le stesse e l’attribuibilità ad errore, dovuto alla concitazione del momento, dell’esibizione della tessera sanitaria, condotta che in ogni caso non andava apprezzata come integrativa del reato, non costituendo l’indicata tessera documento valido per l’identificazione (art. 35 d.P.R. n. 445 del 2000), e quindi idoneo a ledere il bene giuridico protetto dalla norma.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di patteggiamento parziale che, avanzata dalla difesa con riguardo all’ipotesi di reato di cui all’art. 496 cod. pen., era nel resto diretta a definire le ulteriori imputazioni ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. E’ stata depositata memoria in data 5 dicembre 2016 in cui il ricorrente ha insistito sulla natura della tessera sanitaria e sulle circostanze in cui sarebbe maturata la condotta qualificata ai sensi dell’art. 496 cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. II ricorso è inammissibile per genericità, non deducibilità e comunque manifesta infondatezza dei rilievi portati all’impugnata sentenza.
1.1. La denunciata nullità da omessa notifica del verbale, in cui è stata modificata dal P.M. l’imputazione, resta superata dal rito prescelto.
L’applicazione della pena concordata postula infatti la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (tra le altre: Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Da Silva, Rv. 260392).
1.2. La deduzione sull’omesso controllo esercitato dal giudice del patteggiamento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. è dei tutto generica.
Non si indica per lo stesso la ragione per cui, a fronte di una richiesta di applicazione di pena finale proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza e sull’entità della concordata pena, il giudice avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere ad una decisione liberatoria, dovendo la richiesta di applicazione pena essere considerata come ammissione del fatto (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. U, 5777 del 27/03/1992, di Benedetto, Rv. 191135).
La critica mossa all’operata qualificazione del fatto in alcun modo segnala errori manifesti della motivazione, unici a consentire ingresso all’indicata censura rispetto a sentenza adottata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34902 del 24/0612015, Brughitta, Rv. 264153).
Sfugge quindi al sindacato rimesso a questa Corte la motivazione dell’impugnata sentenza là dove congruamente e correttamente apprezza l’ esibizione di una tessera sanitaria come integrante il reato di cui all’art. 496 cod. pen.
Pur non rientrando l’indicato documento nel novero di quelli di identità, nell’equipollenza sancita in tal senso dall’art. 35, comma 2, d.P.R. n. 444 del 2000, la norma sanziona, secondo chiaro dettato, la condotta di chi renda dichiarazioni mendaci sulla identità propria a un pubblico ufficiale.
L’esibizione di un supporto materiale, qual è la tessera sanitaria, su cui risultino i dati anagrafici di un soggetto ed il suo codice fiscale vale quale comportamento concludente diretto ad integrare la condotta incriminata nella sostanziale identità dell’esibizione con la dichiarazione mendace.
La natura del documento e la sua inidoneità a porsi come documento di identità diviene quindi del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 496 cod. pen. e come tale la stessa è stata correttamente intesa dal Tribunale, per operato richiamo a giurisprudenza di questa Corte che si è formata su fattispecie in cui, la natura del documento esibito assume, nella struttura del contestato reato, carattere meramente accidentale nella rilevante ed evidenziata equivalenza della mera condotta di esibizione di documenti, per le indicazioni ivi contenute, con quella di verbale declinazione delle proprie generalità del soggetto (Sez. 5, n. 4576 del 16/12/1975 (dep. 1976), Minnic, Rv. 133211; Sez. 5, n. 22585 del 23/03/2012, Hadgu, Rv. 252970).
Né in termini di manifesta erroneità si pone l’apprezzata coeva esistenza dei reati di cui agli artt. 651 e 496 cod. pen.
1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso da vagliarsi per i suoi possibili rilievi in punto di illegalità della pena finale applicata.
Per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di riti alternativi è inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante solo alcuni dei reati contestati (Sez. 3, n. 41138 del 23/05/2013, Lukasuak, Rv. 256929), fermo in tal caso, solo, il limite che l’azione penale sia stata esercitata nei confronti del medesimo imputato per fatti tra loro non connessi o che comunque non potrebbero essere nemmeno riuniti ai sensi dell’art. 17 cod. proc. pen., risultando in tal caso la separata definizione utile alla speditezza del processo (Sez. 3, n. 10109 del 21/01/2016, Composto, Rv. 266249).
2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

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