In mancanza di una espressa previsione normativa, come evidenziato da parte della dottrina, si deve ritenere che la disciplina in materia di prescrizione della pena non preveda cause di sospensione o interruzione.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 6 aprile 2017, n. 17228
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. ANDRONIO A.M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 17 novembre 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 17 novembre 2015, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale di rigetto dell’istanza di declaratoria di estinzione delle pene pecuniarie per decorso del tempo ex articolo 173 c.p., in relazione alle sentenze di condanna del Tribunale di Cremona n. 525 del 2001 e del Tribunale di Brescia nn. 569 del 2002 e 1978 del 2004.
Il giudice dell’esecuzione rileva che vi erano stati alcuni pagamenti volontari e che la durata temporale dell’attivita’ di recupero coattivo e’ irrilevante ai fini della prescrizione della pena, purche’ il recupero abbia effettivamente avuto inizio. Afferma, inoltre, di non condividere l’interpretazione data dal Tribunale di Milano con un’ordinanza del 7 novembre 2011 – richiamata dalla difesa – nel senso della inidoneita’ della notificazione della cartella esattoriale ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione della multa.
2. – Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in primo luogo, l’erronea applicazione dell’articolo 173 c.p., e la manifesta illogicita’ della motivazione. Quanto alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 525 del 2001, l’interessato aveva provveduto al parziale pagamento dell’ammenda mediante il versamento di dieci rate, l’ultima delle quali pagata il 3 aprile 2006; vi era stata la successiva emissione di un ruolo coattivo per la somma di Euro 10.000,00, il 29 novembre 2010. Per quanto riguarda la sentenza n. 569 del 2002 del Tribunale di Brescia, vi era stato un pagamento rateale cessato il 5 ottobre 2006, con l’emissione di un ruolo esecutivo, per la somma di Euro 11.333,29, in data 20 settembre 2012. Per la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1978 del 2004, vi era stato solo il pagamento di alcune rate, l’ultima delle quali in data 5 ottobre 2006, senza emissione di un ruolo esecutivo. La difesa sostiene che la notificazione del ruolo e’ inidonea ad interrompere la prescrizione della pena pecuniaria, in mancanza di espressa previsione normativa in tal senso; anzi, alla disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non possono essere applicate cause di sospensione o interruzione della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso e’ infondato.
3.1. – Come evidenziato da parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od interruzione; non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni corrispondenti agli articoli 159 e 160, i quali devono intendersi come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione all’estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalita’ e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione e’ sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza se tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato. Anche quanto alla pena pecuniaria, dunque, deve ritenersi che l’effettuazione del pagamento, anche parziale, ne impedisca l’estinzione, indipendentemente dalla circostanza se a tale pagamento parziale seguano altri pagamenti fino al completo adempimento del debito. Il pagamento parziale preclude percio’, in via definitiva, l’estinzione della pena per decorso del tempo; con la conseguenza che l’eventuale successiva notificazione di una cartella esattoriale per la somma residua risulta irrilevante a tal fine.
3.2. – Nel caso di specie, e’ pacifico in atti che, quanto alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 525 del 2001, divenuta definitiva il 9 ottobre 2002, vi sia stato un parziale pagamento dell’ammenda da parte dell’interessato mediante il versamento di alcune rate, l’ultima delle quali pagata il 3 aprile 2006, e che vi era stata la successiva emissione di un ruolo coattivo (il 29 novembre 2010) per la somma residua. E anche in relazione alle condanne di cui alle sentenze del Tribunale di Brescia (nn. n. 569 del 2002 e 1978 del 2004, divenute definitive, rispettivamente, il 26 novembre 2003 il 12 ottobre 2004) vi erano stati pagamenti rateali parziali, fino al 5 ottobre 2006. Per tali ultime condanne, del resto, vi erano stati provvedimenti di rateazione del magistrato di sorveglianza in data 10 febbraio 2005 (come risulta da una nota dell’ufficio recupero crediti del Tribunale di Brescia del 21 maggio 2015) Proprio in forza di tali provvedimenti, l’interessato aveva cominciato a effettuare i pagamenti rateali poi interrotti. Ne deriva che le pene pecuniarie non si sono estinte, perche’ i primi pagamenti erano stati effettuati ben prima del decorso del termine quinquennale di estinzione di cui all’articolo 173 c.p., da computarsi a partire dall’irrevocabilita’ delle relative sentenze. Ed essendo l’esecuzione gia’ iniziata, con la collaborazione dello stesso condannato, non assumono alcuna rilevanza ne’ la circostanza che questo abbia poi smesso di pagare, ne’ eventuali ulteriori atti esecutivi successivi.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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