Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 6 aprile 2017, n. 17546

La circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, configurabile rispetto a ogni delitto, punito con sanzione diversa dall’ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del Cp ovvero al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356), qualora l’occultamento giuridico di un’attività imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attività economica. Occorre, pertanto, in relazione al dolo specifico di favorire l’associazione richiesto per l’integrazione dell’aggravante, che la relativa finalità costituisca l’obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l’attività economica gestita – sotto copertura – da esponenti del sodalizio mafioso o comunque da persone a esso legate, sia funzionale agli interessi dell’organizzazione criminale, di modo che questa ne tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio; non è sufficiente, invece, che l’attività occulta serva gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice nella cosca, né che quest’ultima possa trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorirne il singolo partecipe.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale
sentenza 6 aprile 2017, n. 17546

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 311/2016 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 14/04/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’opponente di cui alla L. n. 203 del 1991 e alle esigenze cautelari, con rigetto nel resto;

Udito il difensore avv. (OMISSIS), che si riporta ai ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14.04.2016 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza emessa l’11.03.2016 con cui il GIP in sede aveva applicato le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. a (OMISSIS), gravemente indiziata, in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, comma 1, aggravato ex L. n. 203 del 1991, articolo 7 dalla finalita’ di agevolare l’attivita’ della cosca di âEuroËœndrangheta (OMISSIS), operante nel mandamento di Reggio Calabria, mediante la condotta, accertata nel 2014, consistita nel prestare il consenso, in qualita’ di socio amministratore titolare del 50% delle quote della s.n.c. (OMISSIS), all’intestazione fittizia a (OMISSIS) del restante 50% delle quote della medesima societa’, della quale (OMISSIS) era socio occulto e reale dominus, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Il Tribunale dava atto che le indagini che avevano condotto a configurare i gravi indizi del reato sopra descritto erano scaturite dalle denunce sporte da (OMISSIS) con riguardo agli episodi di intimidazione subiti (OMISSIS) ai danni dell’esercizio commerciale bar (OMISSIS) di (OMISSIS), di cui la (OMISSIS) aveva acquistato l’azienda e preso in locazione i locali con contratti stipulati coi fratelli (OMISSIS) (in qualita’ di cedenti/locatori), consistiti nell’esplosione di un ordigno artigianale collocato davanti alla saracinesca del bar e nel successivo rinvenimento di analogo ordigno inesploso; l’attivita’ di intercettazione, telefonica e ambientale, aveva consentito di accertare che gli atti delittuosi, di tipico stampo mafioso, si inserivano nel contrasto in atto tra le cosche di ndrangheta di (OMISSIS) per il controllo delle attivita’ economiche nel quartiere di (OMISSIS), che in base alla ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia aveva costituito oggetto di spartizione territoriale, nella misura del 50% ciascuna, tra le cosche (OMISSIS), da un lato, e (OMISSIS), dall’altro, le quali avevano affidato la concreta gestione e il controllo delle attivita’ illegali a famiglie di ndrangheta di loro fiducia, e in particolare, per quanto riguarda la cosca (OMISSIS), ai fratelli (OMISSIS), uno dei quali ( (OMISSIS)) era titolare di un bar aperto pochi mesi prima degli attentati a un centinaio di metri di distanza dal bar (OMISSIS), ed era percio’ entrato in conflitto con la cosca (OMISSIS), capeggiata da (OMISSIS); al fine di comporre il conflitto, il (OMISSIS) aveva ceduto il bar (OMISSIS), dopo l’acquisto, a (OMISSIS), titolare tramite la figlia di altro esercizio commerciale situato di fronte al bar e indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. L’attivita’ di intercettazione aveva consentito di accertare che la societa’ (OMISSIS), e la relativa attivita’ di bar pasticceria, era nella titolarita’ effettiva di (OMISSIS), cautelato anche per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., nonostante le quote sociali fossero formalmente intestate per il 50% al figlio Alessandro e per il residuo 50% alla cognata (OMISSIS) (agente per conto del coniuge (OMISSIS)), la quale si era prestata, in sede di costituzione della societa’ il 30.11.2006, a schermare la presenza del socio di fatto (OMISSIS) attraverso il consenso prestato all’intestazione fittizia del 50% delle quote, e della carica amministrativa, al figlio dello stesso.

La prova dell’intestazione fittizia trovava conferma, secondo il Tribunale, anche nelle dichiarazioni del commercialista (OMISSIS), che aveva curato per conto del (OMISSIS) le pratiche di acquisto del bar (OMISSIS), il quale aveva riferito che le relative trattative erano state condotte direttamente coi fratelli (OMISSIS) (che avevano confermato la circostanza) da (OMISSIS) (insieme a (OMISSIS)), che era anche il soggetto che aveva conferito l’incarico professionale e proceduto all’inventario dei beni; il figlio (OMISSIS) era intervenuto soltanto allorche’ la sua presenza si era resa necessaria per la stipula dell’atto notarile; (OMISSIS) era intervenuto personalmente anche nella fase successiva relativa alla cessione del bar al (OMISSIS), conducendo personalmente le trattative con quest’ultimo, che il (OMISSIS) aveva scelto come acquirente dopo il fallimento di altre trattative da lui intraprese (come confermato dalle risultanze dell’attivita’ di intercettazione, nel cui contesto il (OMISSIS) si era in piu’ occasioni dichiaratamente presentato come il “proprietario” di (OMISSIS)).

Il Tribunale valorizzava, ai fini dimostrativi della fittizieta’ dell’intestazione societaria finalizzata a evitare una probabile misura di prevenzione patrimoniale, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da (OMISSIS) e dalla stessa (OMISSIS), circa la disponibilita’ a intestarsi, durante la carcerazione della cognata (OMISSIS) (coniuge del (OMISSIS)), la quota di spettanza di quest’ultimo per trasferirla successivamente al figlio, (OMISSIS), una volta divenuto maggiorenne; le complessive vicende dell’attivita’ di pasticceria gestita dalla (OMISSIS) s.n.c., oggetto di una serie di trasformazioni aziendali e societarie che avevano sempre rispettato la suddivisione paritaria delle quote tra i membri delle famiglie (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentata da (OMISSIS), confermavano che questi aveva sempre deciso le operazioni finanziarie e di strategia imprenditoriale connesse alla gestione dell’attivita’, ricoprendo un ruolo infungibile, non surrogabile dal figlio e dalla cognata, e incamerandone gli utili. Quanto alla sussistenza del dolo specifico del reato, il Tribunale dava atto che (OMISSIS) era gia’ stato condannato due volte con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p., ed era stato sottoposto a due procedimenti di prevenzione, il primo dei quali concluso con l’applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, mentre la proposta di confisca di (OMISSIS) era stata rigettata in entrambe le occasioni sul presupposto della compatibilita’ dell’attivita’ coi redditi all’epoca prodotti dal proposto e dalla moglie; il (OMISSIS) era dunque consapevole del rischio concreto di un provvedimento ablativo che poteva colpire la sua societa’, essendo tra l’altro a conoscenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla sua intraneita’ alla ndrangheta, e tale consapevolezza era comune alla (OMISSIS) e al figlio (OMISSIS) (che erano a conoscenza della recente carcerazione del (OMISSIS) per il reato associativo), anche per quanto riguardava la funzionalita’ dell’occultamento delle attivita’ economiche del congiunto a implementare la forza della cosca mafiosa, dallo stesso capeggiata, nel territorio in cui operava, in termini idonei a integrare l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7.

Il Tribunale riteneva percio’ acquisita la prova indiziaria del concorso dell’indagata nella condotta e nella finalita’ elusiva perseguite da (OMISSIS), a cui la (OMISSIS) aveva apportato il proprio consapevole e volontario contributo nella lesione dell’interesse protetto dalla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, anche al fine di ovviare alla decadenza delle autorizzazioni amministrative e ai divieti di contrarre che sarebbero altrimenti conseguiti alla condanna del (OMISSIS) per il reato associativo; giudicava le modalita’ dei fatti e la personalita’ pericolosa della (OMISSIS) idonee a integrare l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, lettera c), che giustificava l’applicazione della misura coercitiva.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di doglianza.

2.1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 273 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies.

Premesso che il reato oggetto dell’incolpazione provvisoria, accertato nel 2014, risaliva al (OMISSIS), data di costituzione della societa’ di persone ( (OMISSIS) s.n.c.), allorche’ sarebbe avvenuta la fittizia intestazione delle quote a (OMISSIS), la ricorrente deduce la manifesta illogicita’ della motivazione con cui l’ordinanza impugnata aveva ritenuto sussistenti l’offensivita’ della condotta e il dolo specifico richiesto per l’integrazione del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, destinato a riflettersi sulla stessa oggettivita’ della condotta sub specie della sua idoneita’ elusiva, con riguardo alla necessaria provenienza illecita delle risorse economiche oggetto di intestazione fittizia e al fine, perseguito dall’agente, di eludere le misure ablative del proprio patrimonio; rileva la necessita’ dell’accertamento preliminare della confiscabilita’ dei beni, in rapporto alla finalita’ elusiva dell’intestazione, che non e’ ordinariamente configurabile nei riguardi dei prossimi congiunti, soggetti a loro volta all’ambito di operativita’ della misura di prevenzione patrimoniale.

La ricorrente rileva che il patrimonio di (OMISSIS) era gia’ stato interessato da due procedimenti di prevenzione per l’applicazione di misure reali, conclusisi il primo nel 1998 col rigetto della proposta di confisca dei beni sequestrati, comprensivi della societa’ (OMISSIS), e il secondo con un provvedimento apprensivo del patrimonio del proposto, emesso nel 2012, che aveva escluso dal suo ambito l’attivita’ commerciale di (OMISSIS), sul presupposto che la disponibilita’ dei beni era compatibile coi redditi leciti dichiarati dal (OMISSIS) e dalla moglie; deduce l’idoneita’ di quest’ultimo provvedimento a escludere che la condotta ascritta alla ricorrente nel 2006 potesse riguardare disponibilita’ aventi origine illecita, essendo stata l’attivita’ commerciale esercitata sempre dalla medesima societa’ nella stessa composizione sociale; contesta la sussistenza della finalita’ di eludere una misura di prevenzione patrimoniale che era stata rigettata per due volte da altrettanti provvedimenti giudiziali; rileva l’assenza di elementi di fatto ulteriori in grado di concretizzare l’oggettiva capacita’ elusiva dell’operazione patrimoniale, posto che l’intestazione delle quote sociali era avvenuta in ambito familiare, e valorizza l’assoluzione di (OMISSIS), anche nel merito, da un’analoga accusa ex L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies riguardante i figli, che confermava l’origine lecita delle disponibilita’ patrimoniali; rileva che l’indagata aveva agito in qualita’ di titolare effettiva delle quote di (OMISSIS) e della relativa attivita’ commerciale fin dal 1996, e non gia’ come prestanome di (OMISSIS), e deduce l’illogicita’ di ritenere provato il dolo specifico riguardante una condotta risalente al 2006, che era stata posta in essere nel fondato convincimento, basato sull’esito del precedente procedimento di prevenzione, che l’attivita’ commerciale della societa’ non potesse essere interessata da misure ablative.

La ricorrente contesta la valenza confessoria attribuita alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, nelle quali aveva affermato che tanto il subentro alla cognata nel 1996 quanto quello del nipote nel 2006 erano stati accompagnati dalla regolazione economica delle relative quote; deduce l’assenza di precedenti penali del coniuge, (OMISSIS), di cui non era la prestanome.

Deduce l’esistenza di una pluralita’ di elementi dimostrativi della sua effettiva intraneita’ alla gestione della societa’, nella quale prestava quotidianamente la propria attivita’, cosi’ da escludere la fittizieta’ dell’intestazione, anche sulla scorta degli utili di esercizio progressivamente crescenti percepiti annualmente; allega la capacita’ gestionale dimostrata e la provata conoscenza dell’organizzazione del lavoro di (OMISSIS); contesta l’idoneita’ delle vicende relative al bar (OMISSIS) a riscontrare una condotta risalente al 2006.

2.2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 273 c.p.p. e L. n. 203 del 1991, articolo 7.

Deduce assenza di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante di agevolazione dell’associazione mafiosa, anche in relazione al notevole lasso temporale che separava la condotta ascritta alla (OMISSIS), risalente al 2006, dalla vicenda associativa ascritta a (OMISSIS) nel 2014; censura l’automatica riconduzione dell’aggravante all’illiceita’ del reato base, a fronte della liceita’ della gestione societaria; contesta la valenza oggettiva attribuita all’aggravante dal provvedimento impugnato, al fine di estenderla alla ricorrente, nonostante la sua natura soggettiva, necessitante del dolo specifico di agevolare il sodalizio mafioso, e non della sola consapevolezza delle finalita’ perseguite dal concorrente intraneo al sodalizio criminale; deduce la conseguente necessita’ di un autonomo accertamento della sussistenza degli estremi dell’aggravante in capo alla ricorrente, rilevando l’insufficienza dell’eventuale finalita’ di favorire la persona di un singolo associato, anche con un ruolo apicale nella cosca.

2.3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 274 c.p.p., censurando la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato a fronte della risalenza della condotta al 2006, tale da innalzare lo standard motivazionale richiesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, che e’ diretto a contestare la configurabilita’ del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, comma 1, nella condotta ascritta all’indagata, non e’ fondato, alla stregua dei principi di diritto affermati da questa Corte sul tema della individuazione degli elementi costitutivi del reato de quo, nonche’ del complesso degli elementi di fatto che integrano il quadro indiziario rappresentato dall’ordinanza impugnata, la cui congruenza all’ipotesi accusatoria deve essere apprezzata, in questa sede cautelare, in funzione della natura incidentale del procedimento de libertate che e’ preordinato a un giudizio prognostico in termini di qualificata probabilita’ di colpevolezza della persona indagata, e non all’acquisizione della certezza processuale della sua responsabilita’, che e’ riservata al successivo giudizio di merito (Sez. 5 n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213; Sez. 1 n. 19517 dell’1/04/2010, Rv. 247206).

1.1. Con riguardo all’elemento oggettivo del reato e all’offensivita’ della condotta, l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte ha chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori e’ un reato a concorso necessario (caratterizzato da dolo specifico) che puo’ essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato (Sez. 5 n. 13083 del 28/02/2014, Rv. 262764), per la cui configurabilita’ e’ sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri della titolarita’ o della disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’ – da intendersi in un’accezione ampia, che rinvia non solo alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permanga intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione patrimoniale, per conto o nell’interesse del quale essa e’ operata, e che puo’ legittimamente includere, percio’, anche un’azienda, un’attivita’ imprenditoriale, o una societa’ (Sez. 2 n. 52616 del 30/09/2014, Rv. 261613), e cio’ con riferimento tanto al momento iniziale dell’impresa quanto a una fase successiva, allorquando in una societa’ sorta in modo lecito si inserisca un socio occulto, che avvalendosi dell’interposizione fittizia persegua le finalita’ illecite previste dalla norma incriminatrice (Sez. 2 n. 5647 del 15/01/2014, Rv. 258343) – senza che sia necessariamente richiesto l’apprezzamento della concreta capacita’ elusiva dell’operazione, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Sez. 5 n. 40278 del 6/04/2016, Rv. 268200).

La fattispecie incriminata integra, infatti, un reato di pericolo, per la cui commissione e’ sufficiente che l’agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale, e il concorrente necessario, compiano un qualsiasi negozio giuridico con la finalita’ elusiva prevista dalla norma; di tal che la valutazione del pericolo di elusione deve essere compiuta ex ante, e su base parziale, alla stregua delle circostanze che al momento della condotta erano conosciute o conoscibili in quella determinata situazione (Sez. 2 n. 12871 del 9/03/2016, Rv. 266661).

Da cio’ consegue che il reato deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni che non provengono necessariamente da delitto, ma la cui origine illecita sia riconducibile all’operativita’ della presunzione relativa scaturente dalla pericolosita’ sociale qualificata del soggetto nel cui interesse e’ stata realizzata l’intestazione fittizia, secondo i criteri di proiezione temporale individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, in accordo con la ratio dell’incriminazione che persegue l’obiettivo di evitare manovre fraudolente da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione patrimoniale, dirette a occultare la disponibilita’ di beni o altre utilita’, anche a prescindere da un accertamento preciso, in questa sede, della loro provenienza (vedi Sez. 2 n. 13448 del 16/12/2015, Rv. 266438).

Consegue altresi’ che la configurabilita’ del reato non e’ esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano intestati fraudolentemente a soggetti – come il coniuge, i figli, le persone stabilmente conviventi, i parenti e gli affini entro il grado indicato dalla legge per i quali opera la presunzione d’interposizione fittizia prevista dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 26 comma 2, e prima dalla L. n. 575 del 1965, articolo 2-ter (Sez. 2 n. 13915 del 9/12/2015, Rv. 266386; Sez. 6 n. 37375 del 6/05/2014, Rv. 261656), sia pure con la precisazione che in tali casi la capacita’ elusiva dell’operazione patrimoniale non puo’ prescindere dall’apprezzamento di elementi di fatto ulteriori rispetto all’atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice non solo sul piano oggettivo ma anche su quello soggettivo (Sez. 1 n. 49970 del 19/12/2014, Rv. 265408).

Quanto all’elemento psicologico del reato, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, non richiede che la condotta sia posta in essere in pendenza dell’applicazione o dell’emanazione della misura (che rileva solo come indice sintomatico della relativa finalita’ elusiva: Sez. 2 n. 29224 del 14/07/2010, Rv. 248189), e prescinde dalla concreta possibilita’ di adozione della misura ablativa all’esito del procedimento, essendo integrato anche solo dal fondato timore del suo possibile inizio, prima ancora che la procedura sia intrapresa (Sez. 2 n. 2483 del 21/10/2014, Rv. 261980): alla stregua di tale proiezione finalistica della condotta elusiva, assume dunque particolare rilievo, sul piano indiziario, il fatto che l’agente sia (o sia stato) sottoposto ad indagini per il delitto di cui all’articolo 416-bis c.p., trattandosi di una situazione che integrando il presupposto soggettivo di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera a) – rende agevolmente prevedibile il verosimile inizio del procedimento di prevenzione (Sez. 6 n. 24379 del 4/02/2015, Rv. 264178).

1.2. Sulla scorta dei principi di diritto cosi’ enunciati, le doglianze dedotte dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione si rivelano inidonee a inficiare la tenuta logica della motivazione con cui l’ordinanza gravata ha valorizzato i plurimi elementi fattuali (piu’ sopra indicati nella parte in fatto), che sono stati acquisiti nel corso delle indagini in ordine alla riconducibilita’ a (OMISSIS) della titolarita’ e della gestione effettiva della societa’ (OMISSIS) e dell’attivita’ di pasticceria dalla stessa esercitata, anche in riferimento alla vicenda relativa all’acquisizione del bar (OMISSIS), al fine della configurabilita’, a carico del (OMISSIS) e della ricorrente, dei gravi indizi di commissione del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies (comma 1).

La sussistenza del ridetto compendio indiziario, con riguardo all’interposizione fittizia della (OMISSIS) e alla finalita’ elusiva della condotta, necessarie a integrare il reato, non e’ di per se’ contraddetta ne’ dal rapporto di affinita’ intercorrente tra i coindagati, ne’ da quanto allegato dalla ricorrente sull’origine non delittuosa delle risorse impiegate nella costituzione della societa’, ne’ dalla sua risalenza al novembre del 2006 (dovendosi avere riguardo all’attualita’ della gestione sociale esercitata nell’interesse e per conto del (OMISSIS), e al ruolo di dominus effettivo, emerso in particolare dall’attivita’ captativa, rivestito da quest’ultimo), ne’ dalla ricorrenza di una reale cooperazione materiale della (OMISSIS) all’andamento dell’attivita’ della pasticceria (che non esclude la titolarita’ in capo al (OMISSIS) delle relative scelte decisionali), ne’, infine, dall’assenza di procedimenti in atto per l’applicazione di misure patrimoniali e dall’esito negativo di quelle precedentemente intraprese nei confronti del (OMISSIS) e dei suoi congiunti.

In particolare, l’impiego di disponibilita’ di provenienza lecita nella societa’ gestita di fatto da (OMISSIS) appare efficacemente contraddetto dalla motivazione complessiva dell’ordinanza impugnata sulla risalenza delle attivita’ delittuose dello stesso e sul suo radicamento nel contesto criminale delle articolazioni locali della ndrangheta, esercenti il controllo delle attivita’ economiche nel quartiere di (OMISSIS) per conto delle famiglie mafiose dominanti sul territorio di (OMISSIS).

La consapevolezza dell’esistenza dei precedenti procedimenti di prevenzione, il cui esito favorevole al (OMISSIS) per quanto riguarda la sorte di (OMISSIS) non precludeva evidentemente l’avvio di una nuova procedura basata su ulteriori presupposti fattuali, unitamente alle condanne definitive per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p. riportate dal (OMISSIS), attinto anche nell’ambito dell’attuale procedimento coinvolgente la (OMISSIS) da misura cautelare personale per il medesimo reato associativo (come dato atto nell’ordinanza impugnata), sono state legittimamente valorizzate dal Tribunale, con motivazione – sul punto incensurabile, al fine di supportare la prova indiziaria dell’elemento psicologico del reato, connotato dal dolo specifico nei termini sopra indicati.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati in modo congiunto per la loro stretta connessione, sono invece fondati, per le ragioni e agli effetti che seguono.

2.1. Questa Corte ha affermato il principio che la circostanza aggravante della finalita’ di agevolare l’attivita’ di un’associazione mafiosa, prevista dalla L. n. 203 del 1991, articolo 7, puo’ trovare applicazione anche in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, qualora l’occultamento giuridico dell’attivita’ imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale a implementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un’attivita’ economica (Sez. 5 n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267299).

Occorre, pertanto, in relazione al dolo specifico di favorire l’associazione richiesto per l’integrazione dell’aggravante, che la relativa finalita’ costituisca l’obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l’attivita’ economica gestita – sotto copertura – da esponenti del sodalizio mafioso o comunque da persone ad esso legate, sia funzionale agli interessi dell’organizzazione criminale, di modo che questa ne tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio; non e’, di contro, sufficiente che l’attivita’ occulta serva gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice nella cosca, ne’ che quest’ultima possa trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorirne il singolo compartecipe (Sez. 2 n. 49090 del 4/12/2015, Rv. 265515).

2.2. Nel caso di specie, la finalizzazione della condotta di interposizione fittizia ascritta all’indagata a favorire e implementare le attivita’ dell’articolazione territoriale della cosca di ndrangheta, nella quale il (OMISSIS) rivestiva (secondo la ricostruzione accusatoria) un ruolo di vertice, e’ stata affermata dall’ordinanza impugnata in termini essenzialmente assertivi e privi di reale contenuto argomentativo, che si limitano – in definitiva – a ricavare la prova indiziaria della specifica finalita’ che deve connotare la circostanza aggravante dai medesimi elementi che sono stati valorizzati agli effetti della prova del reato base, rappresentati dalla caratura mafiosa del soggetto ( (OMISSIS)) di cui la ricorrente e’ accusata di essersi prestata a schermare la presenza e l’attivita’ nella societa’ (OMISSIS), a fini elusivi delle misure ablative che potevano conseguire dalla condizione personale del socio occulto, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali l’obiettivo (direttamente) perseguito dalla (OMISSIS) con la sua condotta sarebbe stato non solo e non tanto quello di favorire l’interesse personale del (OMISSIS), e degli appartenenti alla sua cerchia familiare, ad evitare la confisca della pasticceria di proprieta’, quanto quello di favorire la cosca di riferimento del correo e l’interesse collettivo degli associati, attraverso il rafforzamento delle relative capacita’ operative.

Il provvedimento gravato finisce, dunque, per diluire la prova della sussistenza dell’aggravante nella semplice contestualita’ ambientale, omettendo la doverosa verifica dimostrativa, sia pure a livello di gravita’ indiziaria, della commissione del reato al fine specifico di favorire l’attivita’ dell’associazione mafiosa e della consapevolezza individuale dell’indagata dell’ausilio cosi’ prestato al sodalizio criminale (Sez. 3 n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464), resa necessaria dalla natura soggettiva della circostanza aggravante in esame (Sez. 2 n. 35266 del 13/06/2007, Rv. 237849), dimostrazione che doveva essere tanto piu’ rigorosa in considerazione dei vincoli di appartenenza familiare che legano la ricorrente al (OMISSIS), tali da spiegare ex se la disponibilita’ a prestarsi alla condotta incriminata. 2.3. La fondatezza della censura sulla carenza di motivazione dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, articolo 7, dedotta nel secondo motivo di ricorso, rifluisce necessariamente sulla tenuta logica del giudizio che supporta l’applicazione alla ricorrente della misura coercitiva (oggetto del terzo motivo di doglianza), in relazione al venir meno della presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari, sancita dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, che sarebbe destinata a conseguire all’esclusione della circostanza aggravante, tale da imporre una rinnovata valutazione dei pericula libertatis, ancorata ai parametri di concretezza e attualita’ richiesti dal novellato testo dell’articolo 274, lettera c).

Nel caso di specie, peraltro, dallo stesso testo dell’ordinanza impugnata emerge l’obiettiva incongruenza delle misure di natura non custodiale applicate alla ricorrente, costituite dall’obbligo di dimora nel comune di residenza congiuntamente a quello di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, a cautelare il pericolo di recidiva genericamente evocato dal Tribunale, sotto il profilo dell’intrinseca inidoneita’ degli spazi di liberta’ comunque consentiti dalle misure in corso (e suscettibili, in ipotesi, di essere confermate all’esito di un eventuale giudizio di rinvio) a prevenire il rischio di reiterazione del reato, con riguardo alla capacita’ concreta di impedire all’indagata di continuare a prestarsi a schermare le attivita’ commerciali di (OMISSIS).

Per tale assorbente ragione l’ordinanza del Tribunale del riesame e quella impositiva delle misure coercitive, emessa dal GIP l’11.03.2016, devono essere annullate senza rinvio; ai sensi dell’articolo 626 c.p.p., il dispositivo della presente sentenza deve essere trasmesso al Procuratore Generale presso questa Corte perche’ dia i provvedimenti occorrenti in ordine alla cessazione delle misure cautelari personali applicate a (OMISSIS) con le ordinanze annullate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio di Calabria in data 11.03.2016 impositiva della misura coercitiva a carico di (OMISSIS).

Manda la cancelleria per la comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte perche’ dia i provvedimenti occorrenti

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *