L’ordine giudiziale di demolizione di un edificio – pur avendo natura amministrativa – può essere emanato dal giudice penale, se arriva al termine di un processo in cui si afferma la responsabilità penale dell’imputato. Ciò al fine di garantire la celerità ed effettività del procedimento di esecuzione della demolizione
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 4 ottobre 2016, n. 41475
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/12/2014 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2014 il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di sospensione della demolizione proposta da (OMISSIS), ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale sollecitata sotto il profilo dell’irragionevolezza della mancata previsione della prescrizione della demolizione.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), articolando tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il ricorrente deduce violazione di legge sostanziale in relazione all’articolo 3 Cost., per la mancata previsione di un termine di prescrizione della sanzione della demolizione: lamenta che l’ordinanza impugnata concerna l’esecuzione di una demolizione disposta da una sentenza divenuta definitiva ben sedici anni prima.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale in relazione alla L. n. 240 del 1990, articolo 3, comma 4, lamentando che la fissazione della demolizione contenuta nell’ordinanza di sgombero sia precedente al decorso dei termini per il ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge sostanziale, non potendosi demolire la casa ove il ricorrente e la famiglia abita da decenni prima della pronuncia della Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Invero, il ricorso censura la violazione di legge sostanziale in relazione all’articolo 3 Cost., per la mancata previsione di un termine di prescrizione della sanzione della demolizione, sollecitando la proposizione di una questione di legittimita’ costituzionale.
La questione, tuttavia, e’ manifestamente infondata.
2.1. La giurisprudenza di legittimita’ ha elaborato una serie di principi che hanno costantemente ribadito la natura amministrativa della demolizione, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorita’ amministrativa, con il quale puo’ essere coordinato nella fase di esecuzione (ex multis, Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258518; Sez. 3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511; si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monter); in tale quadro, coerentemente e’ stata negata l’estinzione della sanzione per il decorso del tempo, ai sensi dell’articolo 173 cod. pen., in quanto tale norma si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670); ed altresi’ e’ stata negata l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall’articolo 28 l. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalita’ punitiva (“il diritto a riscuotere le somme… si prescrive”), mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione “ripristinatoria”, che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Sez. 3, Sentenza n. 16537 del 18/02/2003, Filippi, Rv. 227176).
La differente natura della sanzione amministrativa “ripristinatoria” della demolizione, rispetto alla finalita’ rieducativa delle sanzioni penali, alla quale e’ connessa l’estinzione per prescrizione, gia’ integra una situazione diversa, idonea giustificare il differente regime giuridico; l’imprescrittibilita’ dell’ordine di demolizione, infatti, deriva da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell’esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile in sede di vaglio della legittimita’ costituzionale sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalita’ rispetto alle sanzioni penali soggette a prescrizione.
2.2. Con riferimento alla natura della demolizione, peraltro, ed al parametro interposto di cui all’articolo 117 Cost., va altresi’ ribadita la non condivisibilita’ della tesi della natura “sostanzialmente penale” (Sez. 3, n. 9949 del 20/01/2016, Di Scala, non ancora massimata; Sez. 3, n. 35052 del 10/03/2016), proposta sulla base di una pretesa interpretazione “convenzionalmente” conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
La tesi e’ fondata, come noto, su una decisione, del tutto isolata, di un giudice di merito (Tribunale Asti, ordinanza del 03/11/2014, Delorier), che ha dichiarato l’estinzione per decorso del tempo dell’ordine di demolizione, sul presupposto che si trattasse non gia’ di una sanzione amministrativa, bensi’ di una vera e propria “pena”, nella declinazione “sostanzialistica” fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; in tal senso, dunque, anche all’ordine di demolizione sarebbe applicabile l’articolo 173 c.p., sulla prescrizione delle pene.
Al riguardo, come gia’ evidenziato da questa Corte, la tesi della natura “sostanzialmente penale” dell’ordine di demolizione, oltre ad essere, come di dira’, frutto di una applicazione del diritto Eurounitario eccentrica rispetto al sistema costituzionale delle fonti, e’ infondata.
Essa risulta fondata su una serie di indici “diagnostici” della “materia penale”, ovvero la pertinenzialita’ rispetto ad un fatto-reato, la natura penale dell’organo giurisdizionale che la adotta, l’indubbia gravita’ della sanzione e l’evidente finalita’ repressiva; sulla base di tali indici si afferma la natura penale, facendone poi discendere una disinvolta operazione di applicazione analogica dell’articolo 173 c.p..
2.2.1. Nel solco di quanto gia’ evidenziato da questa Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, non ancora massimata), nel sindacato di legittimita’ dell’ordinanza del Tribunale di Asti, il quadro normativo che disciplina la demolizione delle opere abusive esclude, innanzitutto, che ricorra l’indice, indiziante la natura penale della misura, della pertinenzialita’ rispetto ad un fatto-reato; invero, il Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, articolo 27, disciplina la c.d. demolizione d’ufficio, disposta dall’organo amministrativo a prescindere da qualsivoglia attivita’ finalizzata all’individuazione di responsabili, sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo; una demolizione, dunque, che ha una finalita’ esclusivamente ripristinatoria dell’originario assetto del territorio.
L’articolo 31 Testo Unico edil. disciplina l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, adottata dall’autorita’ amministrativa nel caso non venga disposta la demolizione d’ufficio; in caso di inottemperanza, e’ prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e, comunque, l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune, finalizzata alla demolizione “in danno”, a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con specifica deliberazione consiliare non venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.
Il medesimo articolo 31, comma 9, prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
Una lettura sistematica, e non solipsistica, della disposizione, dunque, impone di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, della demolizione, pur quando ordinata dal giudice penale; tant’e’ che, pur integrando un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorita’ amministrativa, nel senso che la demolizione deve essere ordinata dal giudice penale anche qualora sia stata gia’ disposta dall’autorita’ amministrativa, l’ordine “giudiziale” di demolizione coincide, nell’oggetto (l’opera abusiva) e nel contenuto (l’eliminazione dell’abuso), con l’ordine (o l’ingiunzione) “amministrativo”, ed e’ eseguibile soltanto “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
Pertanto, se la “demolizione d’ufficio” e l’ingiunzione alla demolizione sono disposte dall’autorita’ amministrativa, senza che venga revocata in dubbio la natura amministrativa, e non penale, delle misure, e senza che ricorra la pertinenzialita’ ad un fatto-reato, in quanto, come si e’ visto, la demolizione puo’ essere disposta immediatamente, senza neppure l’individuazione dei responsabili, non puo’ affermarsi che la “demolizione giudiziale” – identica nell’oggetto e nel contenuto – muti natura giuridica solo in ragione dell’organo che la dispone.
Anche perche’ e’ pacifico che l’ordine “giudiziale” di demolizione e’ suscettibile di revoca da parte del giudice penale allorquando divenga incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972), in tal senso non mutuando il carattere tipico delle sanzioni penali, consistente nella irretrattabilita’, ed e’ impermeabile a tutte le eventuali vicende estintive del reato e/o della pena (ad esso non sono applicabili l’amnistia e l’indulto, cfr. Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010 (dep.2011), D’Avino, Rv. 249309; resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’articolo 445, comma 2, cod. proc. pen., cfr. Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291; non e’ estinto dalla morte del reo sopravvenuta all’irrevocabilita’ della sentenza, cfr. Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci e altri, Rv. 249317).
Si tratta, dunque, della medesima sanzione amministrativa, adottabile parallelamente al procedimento amministrativo, la cui emissione e’ demandata (anche) al giudice penale all’esito dell’affermazione di responsabilita’ penale, al fine di garantire un’esigenza di celerita’ ed effettivita’ del procedimento di esecuzione della demolizione.
Del resto, anche la dottrina piu’ consapevole ha sottolineato la differente finalita’ e natura delle misure amministrative previste a salvaguardia dell’assetto del territorio: la demolizione, infatti, e’ connotata da una finalita’ ripristinatoria, l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime e le sanzioni pecuniarie alternative alla demolizione hanno una finalita’ riparatoria dell’interesse pubblico leso, le sanzioni pecuniarie previste in caso di inottemperanza all’ingiunzione a demolire sono connotate da una finalita’ punitiva.
Viene, dunque, esclusa una natura punitiva della demolizione, che non puo’ conseguire automaticamente dall’incidenza della misura sul bene. In tal senso, non sembra ricorrere neppure l’ulteriore “indice diagnostico” della natura penale, ovvero la finalita’ repressiva, essendo pacifico che cio’ che viene in rilievo e’ la salvaguardia dell’assetto del territorio, mediante il ripristino dello status quo ante (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736: “In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non e’ soggetto alla prescrizione stabilita dall’articolo 173 c.p., per le sanzioni penali, ne’ alla prescrizione stabilita dalla L. n. 689 del 1981, articolo 28, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalita’ punitiva”); che non ricorra una finalita’ repressiva, del resto, e’ confermato altresi’ dalla possibilita’ di revoca della demolizione, allorquando gli interessi pubblici sottesi alla tutela del territorio siano diversamente ponderati dall’autorita’ amministrativa, divenendo incompatibili con l’esecuzione della misura ripristinatoria. L’attitudine di un interesse pubblico a paralizzare l’esecuzione della sanzione, dunque, sembra escluderne la asserita finalita’ repressiva.
2.2.2. L’altro profilo di perplessita’ che suscita l’interpretazione (asseritamente) conforme alla giurisprudenza “Eurounitaria” riguarda l’applicazione analogica della norma sulla prescrizione delle pene, che appare addirittura disinvolta.
2.2.2.1. L’applicazione analogica viene infatti fondata sulla sostanziale obliterazione ermeneutica dell’articolo 14 preleggi, sul rilievo che, poiche’ tale norma non puo’ riferirsi a previsioni di favore, non occorre il presupposto dell’eadem ratio.
La delimitazione del divieto di analogia appare innanzitutto arbitraria, oltre che immotivatamente assertiva.
Se e’ vero, infatti, che il divieto di analogia in materia penale e’ considerato, dalla dottrina piu’ attenta, relativo, concernente soltanto le norme penali sfavorevoli, nondimeno l’articolo 14 preleggi, impedisce l’integrazione della norma mediante il procedimento analogico nei casi di norme eccezionali.
Al riguardo, la dottrina penalistica piu’ accorta ritiene che il ricorso al procedimento analogico sia precluso rispetto alle cause di non punibilita’ (denominate anche “limiti istituzionali della punibilita’”) fondate su specifiche ragioni politico-criminali o su situazioni specifiche: in tal senso, l’analogia non sarebbe consentita rispetto alle immunita’, alle cause di estinzione del reato e della pena, e alle cause speciali di non punibilita’ (ad es., il rapporto di famiglia rilevante ex articolo 649 c.p.).
Gia’ tale rilievo impedirebbe, dunque, l’applicazione analogica di una causa di esclusione della pena come la prescrizione disciplinata dall’articolo 173 c.p..
2.2.2.2. Ma, in ogni caso, cio’ che impedisce tale disinvolta operazione interpretativa e’ la carenza dei due presupposti dell’analogia, alla stregua della tradizionale e condivisa teoria generale del diritto: l’esistenza di una lacuna normativa e l’eadem ratio.
L’applicazione analogica, infatti, presuppone la carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o di un caso (per riprendere la formula dell’articolo 14 Prel.), che altrimenti la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimesso all’esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato.
Nel caso di specie, non sembra scorgersi una lacuna normativa, non potendo ritenersi indefettibile la previsione di una causa estintiva della sanzione amministrativa della demolizione in conseguenza del decorso del tempo.
L’opzione di individuare una lacuna normativa, dunque, e’ del tutto arbitraria, e rimessa alle personali e soggettive scelte dell’interprete.
Del resto, l’assenza di una causa di estinzione e’ comune alla demolizione e ad altre sanzioni amministrative, e sarebbe irragionevole, e comunque arbitraria, un’applicazione analogica della prescrizione alla prima e non alle altre; anche perche’ mentre la prescrizione (del reato e della pena) in materia penale e’ legata alla tutela di interessi individuali (liberta’ personale e dignita’ umana) ed alla progressiva erosione dell’attitudine risocializzante della pena, in ragione del decorso del tempo (tempori cedere), nella materia lato sensu amministrativa il legislatore ragionevolmente puo’ decidere di non dare rilevanza, in una o piu’ fattispecie sanzionatorie, al decorso del tempo quale causa estintiva, in ragione della prevalenza di interessi pubblicistici oggetto di privilegiata considerazione normativa (nel caso di specie, la prevalenza e’ attribuita al ripristino dell’assetto del territorio).
Inoltre, manca anche l’eadem ratio, l’elemento di identita’ fra il “caso” previsto ed il “caso” non disciplinato, sulla quale la tesi della natura intrinsecamente penale della demolizione sorvola.
L’articolo 173 c.p., infatti, disciplina l'”estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo” (cosi’ come, analogamente, l’articolo 172 c.p., disciplina la prescrizione delle pene della reclusione e della multa); la causa di estinzione, dunque, e’ limitata alle sole pene principali, non e’ una norma “di favore” generale, applicabile, ad esempio, anche alle pene accessorie. A conferma, peraltro, della natura eccezionale della disposizione, gia’ solo per tale motivo insuscettibile di applicazione analogica.
Non si scorge un motivo, ragionevole (inteso non gia’ nella declinazione “soggettiva”, bensi’ costituzionale, di parita’ di trattamento di situazioni analoghe) e ancorato a criteri oggettivi, dunque, per applicare analogicamente la prescrizione alla sanzione della demolizione, e non alle pene accessorie – la cui natura penale, peraltro, oltre ad essere normativamente sancita, non e’ revocabile in dubbio – ovvero agli effetti penali della condanna.
La diversa natura e finalita’ delle pene principali, da un lato, e della demolizione, dall’altra, non consentono, infatti, di individuare un elemento di identita’ tra i due “casi” che consenta un’applicazione analogica della norma sulla prescrizione: e’ stato gia’ evidenziato che mentre le pene “principali” hanno una natura lato sensu “repressiva”, ed una finalita’ rieducativa (recte, risocializzante), ai sensi dell’articolo 27 Cost., comma 3, la demolizione non ha una natura intrinsecamente “repressiva”, ne’ persegue finalita’ risocializzanti, perseguendo invece una finalita’ ripristinatoria dell’assetto del territorio sulla quale le esigenze individuali legate all’oblio per il decorso del tempo risultano necessariamente soccombenti rispetto alla tutela collettiva di un bene pubblico (Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, Sentenza n. 16537 del 18/02/2003, Filippi, Rv. 227176).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, deve negarsi innanzitutto la natura intrinsecamente penale della demolizione, ed in secondo luogo la legittimita’ di un procedimento analogico, in assenza dei due presupposti della lacuna normativa e dell’eadem ratio.
2.3. Non ricorrendo gli estremi di una legittima analogia legis, secondo i canoni interpretativi tradizionalmente desunti dall’articolo 14 preleggi, si deve prendere in considerazione l’ipotesi che l’operazione “interpretativa” a fondamento dell’applicazione analogica della prescrizione alla sanzione della demolizione sia in realta’ frutto di una analogia iuris, nella quale si e’ proceduto alla (invero arbitraria) formulazione ed applicazione di principi generali dell’ordinamento, secondo i canoni desunti dall’articolo 12 preleggi.
E tuttavia anche tale procedimento interpretativo sarebbe frutto di una soggettiva ed arbitraria opzione politica dell’interprete, in assenza di una inequivocabile lacuna normativa.
Innanzitutto l’analogia iuris presupporrebbe la necessita’ di risolvere un “caso dubbio” – e non sembra il caso dell’estinzione della sanzione della demolizione -; in secondo luogo imporrebbe l’individuazione di un principio generale applicabile al “caso dubbio”: e non sembra che l’estinzione di una sanzione amministrativa (ma neppure penale) per il decorso del tempo possa plausibilmente integrare un principio generale dell’ordinamento, sia nazionale che sovranazionale.
Va al riguardo sempre rammentato che l’integrazione dell’ordinamento e’ solo residuale e succedanea all’interpretazione, e, se il caso non e’ dubbio, non e’ necessario ricorrere all’applicazione dei principi, in quanto e’ sufficiente l’applicazione della disposizione scritta.
2.4. Particolarmente attuale appare il monito, espresso anche da consapevole dottrina, che il diritto “Eurounitario”, ed in particolare il diritto proveniente dalla giurisprudenza – fonte della Corte di Strasburgo, non venga adoperato dall’interprete alla stregua di un diritto a’ la carte, dal quale scegliere l’ingrediente ermeneutico ritenuto piu’ adatto ad un’operazione di pre-comprensione interpretativa.
Il distorto utilizzo della giurisprudenza casistica delle Corti Europee, infatti, puo’ condurre, come nel caso dell’applicazione analogica della prescrizione alla demolizione, a compiere una “disanalogia”, con la quale si universalizza arbitrariamente la portata di un principio affermato in un determinato contesto.
In realta’, il principale ostacolo al procedimento analogico adoperato nell’applicazione della prescrizione alla demolizione risiede nel limite “logico” del tenore lessicale della disposizione di cui all’articolo 173 c.p.; una norma dall’univoco significato letterale, che non consente esiti ermeneutici contra legem, e che impedisce la (sovente malintesa) interpretazione conforme.
Per impedire forme di “normazione mascherata”, infatti, il nostro sistema costituzionale delle fonti, come interpretato nel diritto vivente della Corte costituzionale, ha chiarito, fin dalle c.d. “sentenze gemelle” (n. 348 e 349 del 2007), che il diritto CEDU non e’ direttamente applicabile; il giudice comune, infatti, ha la sola alternativa di esperire una interpretazione “convenzionalmente conforme” della norma nazionale, ove percorribile, ovvero proporre una questione di legittimita’ costituzionale, adoperando il diritto CEDU quale parametro interposto di legittimita’, ai sensi dell’articolo 117 Cost. (Corte Cost. n. 80 del 2011).
Ebbene, nel caso di specie, poiche’ la norma sulla prescrizione delle pene non appare suscettibile ne’ di applicazione analogica, ne’ tanto meno di interpretazione “convenzionalmente conforme”, a tanto ostandovi l’univoco tenore lessicale (che limita la prescrizione alle pene “principali”), il giudice comune, ove avesse avuto un fondato dubbio di costituzionalita’ della norma, per l’omessa previsione di una causa estintiva della demolizione, in virtu’ della ritenuta natura penale della stessa, avrebbe potuto percorrere l’unica strada della proposizione di una questione di costituzionalita’.
2.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, esclusa la natura penale della demolizione, non appare fondata la questione di legittimita’ costituzionale sollecitata dal ricorrente, ne’ sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, ne’ sotto il profilo della violazione del parametro interposto dell’articolo 117 Cost..
3. Il secondo motivo e’ inammissibile, concernendo un preteso profilo di illegittimita’ di un provvedimento amministrativo – l’ordinanza di sgombero estraneo al sindacato di questa giurisdizione, che avrebbe dovuto essere sollevato dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa.
Peraltro, il giudizio amministrativo proposto dall’odierno ricorrente risulta essere stato definito con sentenza di rigetto n. 4125 del 14/07/2015 della 6 Sez. del Consiglio di Stato.
4. Il terzo motivo e’ generico, limitandosi a lamentare l’illegittimita’ della demolizione in quanto avente ad oggetto la casa di abitazione del ricorrente e della sua famiglia.
Va, al riguardo, osservato che la Corte di Strasburgo ha di recente ribadito la legittimita’ “convenzionale” della demolizione, allorquando, valutandone la compatibilita’ con il diritto alla abitazione, ha affermato che anche se il suo unico scopo e’ quello di garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni normative che gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione, la stessa puo’ essere considerata come diretta a ristabilire lo stato di diritto; salvo il rispetto della proporzionalita’ della misura con la situazione personale dell’interessato, la Corte, richiamando quanto previsto dall’articolo 8, articolo 2, della Convenzione e.d.u., ha ritenuto che, nel contesto in esame, la misura puo’ essere considerata come rientrante nella “prevenzione dei disordini”, e finalizzata a promuovere il “benessere economico del paese” (Corte EDU, Sez. 5, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov vs. Bulgaria).
Altrettanto importante appare l’affermazione della Corte e.d.u. laddove esclude che l’ordine di demolizione contrasti con l’articolo 1, del protocollo n. 1 (protezione della proprieta’), con la precisazione che l’ordine, emesso dopo un ragionevole lasso di tempo dopo la sua edificazione (per un precedente, cfr. il caso Hamer c. Belgio, deciso il 27 novembre 2007, n. 21861/03), ha l’obiettivo di garantire il ripristino dello “status quo ante”, cosi’ ristabilendo l’ordine giuridico violato dal comportamento dell’autore dell’abuso edilizio, e di scoraggiare altri potenziali trasgressori ( 75).
Nel caso in esame, il ricorrente, che pure aveva omesso, in precedenza, l’adempimento dell’ingiunzione a demolire disposta dalla Procura competente, si e’ limitato a dedurre la pretesa illegittimita’ della demolizione e l’asserita incidenza sulla propria dimensione abitativa, senza neppure documentare la laconica doglianza e l’effettivita’ della situazione abitativa rappresentata.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l’articolo 616 c.p.p., non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilita’ dichiarata ex articolo 606 c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilita’ pronunciata ex articolo 591 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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