Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 4 ottobre 2016, n. 41501

Il Daspo può essere emesso non solo in relazione a fatti violenti durante eventi sportivi, ma anche in relazione a manifestazioni politiche. In base all’art. 6 della legge n. 401/1989 le misure previste possono essere alternativamente applicate sia nei casi di cui alla prima parte della disposizione (.. persone denunciate o condannate .. per uno dei reati di cui ..) sia (.. ovvero) nel caso di cui alla seconda parte (.. per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive .. ), con possibilità quindi di disporre il DASPO non solo in relazione a condotte illecite tenute nel corso di manifestazioni sportive ma anche politiche

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 4 ottobre 2016, n. 41501

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 12/09/2015 del Gip del Tribunale di Livorno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 12 settembre 2015 il Gip del Tribunale di Livorno convalidava il provvedimento del Questore di Livorno in data 8 settembre 2015 emesso L. n. 401 del 1989, ex articolo 6, nella parte in cui si disponeva l’obbligo di presentazione alla P.S..
2. Contro il provvedimento, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) deducendo un unico motivo.
2.1 Lamenta il ricorrente violazione di legge in ordine alla applicazione della misura fuori delle previsioni di cui alla fonte normativa evocata, non trattandosi di vicenda inerente una manifestazione sportiva, bensi’ politica.
3. Il PG ha depositato requisitoria con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato il motivo dedotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Con il motivo dedotto il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia viziato da violazione di legge, poiche’ sostiene che nei suoi confronti sia stata erroneamente applicata la misura del DASPO e quella correlata dell’obbligo di presentazione all’Autorita’ di PS al di fuori delle ipotesi di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1. In particolare afferma che tale disposizione possa essere utilizzata soltanto per i comportamenti posti in essere nell’ambito delle manifestazioni sportive e non di quelle politiche, quali quella in cui si sono verificati i fatti che gli vengono ascritti.
La censura e’ infondata.
Anzitutto vi e’ da osservare che non vi e’ alcun argomento letterale che induca all’interpretazione della norma de qua patrocinata dalla difesa dell’ (OMISSIS).
La disposizione infatti, come interpolata nel 2001 (Decreto Legge n. 336, convertito con modificazioni in L. n. 377, e da ultimo nel 2014 con il Decreto Legge n. 119, convertito con modificazioni in L. n. 146), prevede che il DASPO possa essere applicato anche nei confronti di chi “.. risulta aver tenuto.. una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo”.
Orbene, essendo pacifici i fatti ascritti al ricorrente ossia che egli abbia minacciato, provocato lesioni personali e portato un oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo nell’occasione ed a causa di una manifestazione di natura politica in Livorno il 14 luglio 2015, come correttamente rilevato dal Gip del Tribunale di Livorno, integrando la terza di tali condotte il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 4, per il quale l’ (OMISSIS) e’ stato denunciato e sottoposto ad indagini preliminari, deve percio’ ritenersi concretizzata una delle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 1, al fine dell’emissione del DASPO e della misura accessoria rafforzativa di cui al comma 2, della disposizione stessa.
Il ricorrente peraltro evoca il criterio della “volonta’ del legislatore”, citando le dichiarazioni fatte in sede di conversione di detto decreto legge dal relatore, che indurrebbero ad un’interpretazione restrittiva delle nuove disposizioni, limitandone la sfera applicativa alle sole manifestazioni di tipo sportivo.
A parte che dai resoconti parlamentari richiamati testualmente nel ricorso cio’ non sembra proprio essere stato espressamente detto da chi e’ intervenuto nell’ iter legislativo, comunque il testo della legge non e’ questo, posto che viene usata la disgiunzione “ovvero” e quindi cio’ univocamente significa che si tratta di previsioni normative tra loro alternative.
In altri termini si deve affermare che, stando alla lettera dell’enunciato, le misure de quibus possono essere alternativamente applicate sia nei casi di cui alla prima parte della disposizione (.. persone denunciate o condannate.. per uno dei reati di cui..) sia (.. ovvero) nel caso di cui alla seconda parte (.. per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive..).
D’altro canto configurare in questi termini la sfera applicativa della disposizione legislativa ha una logica stringente che la fa rientrare pienamente nella ratio della scelta del legislatore. E’ infatti evidente che con la novella del 2001 si e’ inteso estendere la portata della disposizione medesima estendendone ex novo l’efficacia a tutte le persone potenzialmente pericolose per l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive. Quindi non piu’ soltanto a coloro che tale pericolosita’ hanno manifestato direttamente in occasione delle stesse, ma anche a coloro i quali tale pericolosita’ hanno evidenziato aliunde, per essere stati denunciati/condannati per determinati reati specificamente indicati ed appunto scelti quali indici precisi della pericolosita’ stessa (cfr. in senso analogo, ancorche’ su fattispecie concreta diversa, Sez. 3 n. 27284 del 2010).
Sicche’ l’inserimento del reato di cui alla stessa L. n. 401 del 1989, articolo 6 bis, nel “catalogo” di questi “indici di pericolosita’” non fa che rafforzare l’interpretazione che si afferma e comunque, al contrario di quanto deduce il ricorrente, non la smentisce affatto, essendo peraltro evidente il piu’ stretto collegamento tra le condotte sanzionate da questa norma incriminatrice con gli eventi sportivi.
In ogni caso non si ravvede alcuna controindicazione costituzionale all’orientamento ermeneutico espresso dal Gip del Tribunale di Livorno e che questa Corte condivide, particolarmente rispetto ai principi di uguaglianza/ragionevolezza, trattandosi di una scelta discrezionale che ben puo’ essere fatta dal legislatore, onde rafforzare la tutela pubblica di fenomeni sociali, quali quelli sportivi, di amplissima fruizione da parte della collettivita’ nazionale e per questa ragione evidentemente considerati dal legislatore stesso di preminente interesse pubblico.
3. Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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