Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 marzo 2017, n. 10516

La misura cautelare personale va giustificata solo se, in funzione del giudizio prognostico in base al quale è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, la persona sottoposta a indagini tornerà a delinquere

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 3 marzo 2017, n. 10516

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 15/06/2016 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;

udito il udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 15/06/2016 del Tribunale di Napoli che ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza del 05/05/2016 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di traffico illecito di rifiuti di cui agli articoli 110, 81 cpv. cod. pen., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 260, consumato in varie occasioni ed in concorso con altre persone in (OMISSIS) e (OMISSIS) dal mese di gennaio 2014 in poi, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

1.1. Con unico motivo eccepisce la nullita’ del provvedimento impugnato per l’erronea applicazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen., e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.

Deduce, al riguardo, che gli indizi di colpevolezza si fondano esclusivamente sul fatto che durante una conversazione telefonica intercorsa alle ore 11,50 del 02/10/2014 tra (OMISSIS) (socio e direttore tecnico della societa’ “(OMISSIS) S.r.l.” di cui il ricorrente era socio al 40% ed amministratore unico) e un autotrasportatore, invitato dal (OMISSIS) stesso a non recarsi nella cava (di proprieta’ del (OMISSIS)) perche’ erano presenti le forze dell’Ordine, egli aveva semplicemente chiesto al (OMISSIS) con chi stesse parlando. Tale conclusione, prosegue, oltre ad essere fondata su basi fragili, e’ logicamente contrastata dal fatto che il dipendente (con mansioni di palista) al quale era stato affidato il compito di verificare la regolarita’ dei conferimenti ( (OMISSIS)) nei casi controversi contattava esclusivamente il (OMISSIS) oppure (OMISSIS) (indicato dalla rubrica come il titolare di fatto di una societa’ di consulenza ambientale). L’ordinanza tace completamente sulla deduzione difensiva che in altre conversazioni (segnatamente quella delle ore 9,51 del 16/10/2014) il (OMISSIS), parlando con la moglie, le aveva riferito che il (OMISSIS) lo aveva accusato di prendere le “mazzette” per consentire il conferimento in discarica rifiuti non ammessi (nella specie si trattava di un copertone rinvenuto dal ricorrente nella discarica). Il sospetto che il (OMISSIS) ricevesse danaro dal (OMISSIS) si evince dall’ordinanza del G.i.p., ma il Tribunale, investito della questione, di cio’ non fa menzione alcuna.

Altri episodi (le resistenze del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS) a ricevere in discarica i rifiuti conferiti dalla “(OMISSIS) S.r.l.” di (OMISSIS), e la rescissione contrattuale con la societa’ “(OMISSIS) S.p.a.”, che conferiva materiali non corrispondenti ai requisiti richiesti) dimostrano la mancanza dell’ipotizzato accordo di i titolari della “(OMISSIS)” a scaricare rifiuti di ogni genere nella discarica e in ogni caso la sua totale estraneita’ ai fatti, visto che non compare mai nelle conversazioni telefoniche intercettate.

Sotto il profilo cautelare contesta la natura contraddittoria ed apodittica della motivazione che in modo molto generico liquida l’eccezione difensiva, secondo la quale non v’era alcun pericolo di reiterazione del reato perche’ comunque la discarica era stata sequestrata, con la considerazione che il sequestro avrebbe potuto essere revocato in qualsiasi momento e con il fatto che egli aveva dimostrato sul campo la propria professionalita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.

3.1 rilievi che riguardano i gravi indizi di colpevolezza sono generici ed infondati.

3.1. La societa’ “(OMISSIS) S.r.l.” esercitava unicamente attivita’ di ricomposizione ambientale, ai fini del ripristino morfologico dell’area di estrazione della cava di (OMISSIS), giusto decreto dirigenziale n. 160 del 29/09/2011 della Regione Campania che autorizzava la societa’ a utilizzare anche materiale inerte derivante da demolizioni, purche’ compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfo-logiche dell’area da recuperare, previa sottoposizione a processi di separazione, vagliatura e macinazione.

3.2. Le indagini hanno invece accertato che la cava veniva utilizzata come una vera e propria discarica abusiva di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni di opere edilizie, conferiti tal quali in assenza dei prescritti formulari ovvero falsificando i relativi rapporti di prova ed il registro di carico e scarico emessi dalle imprese conferenti indicate nei vari capi di imputazione. Tale attivita’ illecita e’ stata condotta per mesi e per quantitativi enormi. L’imputato, del resto, non contesta la oggettiva sussistenza dei reati contestati bensi’ la sua responsabilita’.

3.3. Orbene, non corrisponde a vero che il Tribunale del riesame ha valorizzato il solo dato della sua richiesta di sapere con chi stesse parlando il (OMISSIS); l’eccezione, cosi’ proposta, e’ decisamente generica perche’ non coglie che un aspetto dell’episodio, volutamente trascurando il ben piu’ ampio contesto nel quale quella chiamata telefonica era stata fatta (avvertire i camionisti di non recarsi alla cava perche’ erano presenti le forze dell’Ordine) e la circostanza che il (OMISSIS) vi stava assistendo, chiedendo anche chi (dei camionisti) il (OMISSIS) stesse avvertendo. L’ordinanza lo afferma chiaramente: “( (OMISSIS)) in quel momento si trovava con (OMISSIS) per fronteggiare la situazione”.

3.4. Ulteriori indicatori sono stati utilizzati dal Tribunale per sostenere la consapevolezza da parte del ricorrente dell’attivita’ illecita che veniva svolta nella cava. Tra questi la circostanza che il palista (OMISSIS), responsabile del controllo “visivo” dei rifiuti, “opera continui riferimenti alle direttive impartite dal (OMISSIS)” il quale gli aveva anche detto che in caso di controlli da parte della polizia avrebbe “dovuto dire che lui faceva il guardiano della cava perche’ questo risultava dalla documentazione della cava”. Di tali passaggi non c’e’ traccia nel ricorso che inammissibilmente allega fatti diversi e circostanze estranee al testo del provvedimento impugnato attraverso i quali tende a scardinare la logica della decisione impugnata modificandone i presupposto fattuali. Tra l’altro l’episodio del “copertone” non e’ decisivo ed anzi prova, sul piano logico, il contrario perche’ secondo quanto risulta dal testo dell’ordinanza i gestori della cava non volevano che si notassero, alla vista, rifiuti oggettivamente incompatibili con quelli utilizzabili ai fini del risanamento della cava stessa. Di qui la compatibilita’ del comportamento del ricorrente con la sua piena consapevolezza della illecita gestione della cava di cui era altresi’ proprietario. Non e’ dunque manifestamente illogico dedurre da questi fatti noti (unitamente alla reiterazione delle condotte, alla pluralita’ delle imprese coinvolte, agli enormi quantitativi di rifiuti conferiti) la convinzione che il ricorrente non solo fosse consapevole, ma partecipasse attivamente alla gestione dell’attivita’. Del resto non risulta mai dedotto in quale altro modo egli avesse provveduto al risanamento della cava, oggettivamente compromesso dall’enorme quantita’ di rifiuti conferiti.

3.5. Quanto all’omessa valutazione degli ulteriori elementi addotti a discolpa dal ricorrente contenuti in una memoria e/o evincibili dall’ordinanza cautelare genetica, questa Corte deve ricordare che in base ad un proprio consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo la denunzia dell’omessa o inadeguata valutazione, nell’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal tribunale del riesame e’ compatibile con il ricorso per cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo sufficiente, in assenza dell’illustrata condizione, nemmeno l’allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione (Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 22333 del 06/06/2012, Lagravanese, Rv. 252885; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D’Amato, Rv. 250686).

3.6. Nel caso in esame non sono stati allegati al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, ne’ la memoria (con il necessario attestato del suo deposito), ne’ l’ordinanza di applicazione della misura cautelare, con quanto ne consegue in termini di non valutabilita’ dell’eccezione.

4. Sono invece fondate le censure relative alle esigenze cautelari.

4.1. Il Tribunale cosi’ motiva la concretezza e l’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato: “le modalita’ operative delle condotte ascritte al prevenuto sono particolarmente allarmanti e denotano personalita’ trasgressiva, inclinazione a delinquere e concreto pericolo di reiterazione, essendosi egli stabilmente e professionalmente impegnato in un’incessante attivita’, protrattasi per diversi mesi e mai interrottasi, nonostante i controlli operati dalla PG. Appare, invero, particolarmente significativa (…) la circostanza che l’attivita’ illecita esercitata presso la cava di cui e’ giudizio sia proseguita in maniera incessante e pervicace (…) anche dopo i sopralluoghi e controlli eseguiti dalla P.G. (…) La semplice adozione della misura cautelare reale, potenzialmente revocabile, non appare da sola idonea, come perorato dalla difesa, a sconfessare il pericolo di reiterazione, posto che la professionalita’ dimostrata sul campo nella gestione dell’attivita’ illecita scrutinata, per la realizzazione della quale l’indagato si e’ avvalso di soggetti competenti e tecnicamente capaci di camuffare il deprecabile traffico di rifiuti, induce a ritenere concreta ed attuale la possibilita’ che il (OMISSIS) possa rendersi artefice di ulteriori omologhe condotte, promuovendo iniziative imprenditoriali illecite, utilizzando siti diversi ed avvalendosi della rete di collegamenti e delle cognizioni di settore acquisite”.

4.2. Secondo l’indirizzo precedente le modifiche introdotte all’articolo 292 cod. proc. pen., dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, articolo 9, comma 1, il requisito della “concretezza” del pericolo specifico di commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello della “attualita’” del pericolo stesso, derivante, cioe’, dall’esistenza di occasioni per la commissione di nuovi reati: “concretezza” del pericolo non equivaleva (e non equivale) alla sua “attualita’”. Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi concreto (e dunque sussistente) ipotizzando che la persona sottoposta alle indagini o imputata, verificandosene l’occasione, avrebbe commesso i delitti contemplati dall’articolo 274 c.p.p., lettera c), (Sez. 1, n. 4534 del 05/11/1992, Rv. 192651).

4.3. Tale indirizzo e’ rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n. 332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857).

4.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la modifica dell’articolo 274 c.p.p., lettera c), abbia inteso attribuire al concetto di “attualita’” il significato che gli e’ stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici.

4.5. Ne consegue che per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione del reato, non e’ piu’ sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilita’) continuera’ a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’articolo 274 c.p.p., lettera c), ma e’ necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata probabilita’ che l’occasione del delitto si verifichera’. Ne consegue che il giudizio prognostico non puo’ piu’ fondarsi sul seguente schema logico: “se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reiterera’ il delitto”, ma dovra’ seguire la diversa, seguente impostazione: “siccome e’ certo o comunque altamente probabile che si presentera’ l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilita’ la persona sottoposta alle indagini/imputata tornera’ a delinquere” (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265653; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, Lori, Rv. 266481; Sez. 2, n. 9908 del 03/03/2016, Foti, Rv. 267570; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; si veda altresi’ quanto affermato, in motivazione, da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, secondo cui concretezza ed attualita’ del pericolo costituiscono attributi distinti, legati l’uno, la concretezza, alla capacita’ a delinquere del reo, l’altro, l’attualita’, alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori – specifiche modalita’ e circostanze del fatto e personalita’ dell’indagato o imputato – deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualita’ e viceversa).

4.6. La privazione della liberta’ personale, in assenza e prima di una condanna che faccia irrevocabilmente cadere la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 27 Cost., comma 2, costituisce un’eccezione che, comprimendo un diritto inviolabile della persona (articolo 13 Cost.) e pregiudicando la stessa finalita’ tendenzialmente rieducativa della pena (del tutto estranea alle misure cautelari restrittive), puo’ essere consentita solo in casi di effettiva necessita’ contenitiva di cui il requisito della attualita’ costituisce espressione: ogni giorno di privazione della liberta’ sofferta in misura cautelare e’ un giorno sottratto alla finalita’ rieducativa della pena.

4.7. Tali criteri devono orientare il giudice anche nella scelta della misura da adottare nel caso concreto, in base ai principi di effettiva necessita’, proporzionalita’ ed adeguatezza della misura cautelare che costituiscono altrettante declinazioni dei principi sopra esposti.

4.8. Orbene, come visto, il Tribunale, a fronte di una misura cautelare reale che ha comunque impedito la prosecuzione della condotta illecita, non spiega, al di la’ di un generico richiamo ad indici rivelatori della concretezza del pericolo di recidiva (e dunque della capacita’ a delinquere del ricorrente), in quali specifici contesti tale attitudine al delitto potrebbe manifestarsi, non essendo sufficiente il generico ed apodittico richiamo ad altri contesti (nemmeno individuati) nei quali il (OMISSIS) potrebbe commettere reati analoghi a quelli per i quali si procede nei suoi confronti.

4.9. E’ vero che la misura cautelare puo’ essere revocata in qualsiasi momento, e’ altrettanto vero, pero’, che la sua adozione sottrae specificita’ all’argomento, utilizzato ai fini della attualita’ del pericolo di recidiva, che il ricorrente aveva continuato a delinquere nonostante i controlli della p.g., il che – come detto – impone al Tribunale di indicare in quali altri diversi contesti il ricorrente potrebbe mettere a frutto la sua capacita’ a delinquere.

4.10. Ne consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, Sezione riesame, per nuova deliberazione

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