Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 luglio 2017, n. 37426

In tema di reato di uccisone di animali (articolo 544 bis c.p.).

Sentenza 27 luglio 2017, n. 37426
Data udienza 4 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 27/10/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27/10/2014, depositata in data 17/12/2014, la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 25/10/2012, che aveva dichiarato il (OMISSIS) colpevole del reato di uccisone di animali (articolo 544 bis c.p.), commesso secondo le modalita’ esecutive e spazio temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 15/02/2011, irrogando al medesimo la pena di mesi sei di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) personalmente, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione all’articolo 544 bis c.p..

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i giudici avrebbero condannato l’imputato in assenza di prova certa ed incontrovertibile della morte degli animali, Che rappresenta un elemento costitutivo del reato contestato, ed in assenza della quale il reato non sussiste; la prova sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni del relato rilasciate dall’imputato medesimo alla persona offesa, avendo il primo confessato, ma a seguito di una violenza psicologica della persona offesa, che aveva prima smarrito e poi ucciso gli animali; i giudici, in evidente carenza di imparzialita’ avrebbero ritenuto fondate le dichiarazioni confessore dell’imputato in evidente contrasto con il principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio.

2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione all’articolo 52 c.p..

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, non e’ stata ritenuta credibile dai giudici di merito la tesi della legittima difesa; nel caso in esame si osserva, il ricorrente, esercente l’attivita’ di pastore, si trovava per i campi con il proprio gregge quando all’improvviso si era visto avvicinare da due cani liberi, i quali ben avrebbero potuto spaventare tutte le pecore, animali notoriamente paurosi, con la conseguenza della loro fuga o morte per schiacciamento; i giudici nel voler condannare l’imputato, avrebbero dimostrato di non conoscere l’etologia ovina, giustificando l’assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della legittima difesa con la presenza dei cani maremmani da guardia; infine non si sarebbe tenuto conto del fatto che l’imputato aveva gia’ riferito alla persona offesa di aver agito per legittima difesa.

2.3. Deduce il ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera d) ed e) in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 546 c.p.p., lettera e), in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e delle attenuanti di cui all’articolo 62 c.p., n. 2 o n. 5.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i giudici non avrebbero motivato opportunamente anzitutto sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; in secondo luogo non motivando in ordine alle ragioni per le quali hanno ritenuto di discostarsi dal minimo edittale, limitandosi a richiamare i criteri previsti dall’articolo 133 c.p., sostanzialmente giustificando l’aumento, da un lato: per il fatto che gli animali fossero due nonostante l’unicita’ del reato e, dall’altro, valorizzando le precedenti condanne del ricorrente, trascurando tuttavia che si tratta di precedenti risalenti nel tempo e da cui egli si e’ discostato e riabilitato; non si sarebbe invece tenuto conto di elementi rilevanti quali la modalita’ del fatto, essendosi risolto il comportamento nell’uccisione in assenza di malvagita’ o crudelta’, e ancora non si sarebbe tenuto conto della confessione dell’imputato di aver ucciso gli animali essendosi peraltro offerto, seppure per interposta persona, di risarcire la persona offesa; infine sarebbero state ravvisabili le condizioni per riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2 o n. 5, in quanto i cani fuggiti erano liberi da ogni controllo da parte della persona offesa sicche’ e’ innegabile che il fatto doloso di quest’ultima abbia condotto alla morte gli stessi cani e, in ogni caso, laddove si ritenesse che l’imputato li abbia uccisi, cio’ lo avrebbe fatto per ira, dovuta al pericolo che i cani causavano al proprio gregge, provocato dal fatto ingiusto della persona offesa di averli deliberatamente lasciati liberi, perdendone il controllo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ e manifesta infondatezza.

4. Ed invero, quanto al primo motivo,la Corte d’appello puntualmente giustifica la intervenuta acquisizione della prova dell’uccisione dei due animali in base alle dichiarazioni rese dall’imputato alla persona offesa nonche’ al teste (OMISSIS); in ordine alla piena utilizzabilita’ di tale dichiarazione confessoria, la Corte d’appello mostra di fare buon governo del principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui il divieto di testimonianza previsto dall’articolo 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all’autorita’ giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell’ambito dell’attivita’ investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto con-fessorio, rese dall’imputato o dall’indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche (Sez. 3, n. 12236 del 12/02/2014 – dep. 14/03/2014, F, Rv. 259297; da ultimo, Sez. 5, n. 30895 del 19/07/2016, D’Elia, Rv. 267699); peraltro, che si tratti di dichiarazioni confessorie in punto di fatto assolutamente attendibili, discende dalle considerazioni svolte dalla Corte d’appello che ha evidenziato come si fosse trattato di dichiarazioni di progressiva ammissione dell’addebito fino all’affermazione del reo di essere responsabile dell’uccisione dei cani, tanto da offrire alla persona offesa un risarcimento, confermando di aver egli stesso gettato i cani nel fiume.

5. Quanto alla tesi della legittima difesa, la Corte d’appello osserva come si fosse trattato di una prospettazione poco credibile laddove si consideri che gli animali uccisi erano di piccola taglia e scarsamente aggressivi, come confermato dai testimoni assunti in dibattimento, non potendo in alcun modo rappresentare un pericolo per un gregge ben protetto dal pastore e dai suoi cani; a cio’ si aggiunge, come evidenziato dalla corte d’appello, che una simile ricostruzione non puo’ essere meramente ipotetica in assenza di precise indicazioni in tal senso tempestivamente da fornirsi dall’imputato, che tuttavia mai avrebbe articolato in sede processuale una simile versione.

Appare quindi evidente che la censura difensiva in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa appare del tutto priva di pregio, in assenza degli elementi concreti ed oggettivi da cui poter desumere l’esistenza delle relative condizioni.

6. Quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche o di attenuanti diverse nonche’ al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello, con riferimento a quest’ultimo, evidenzia come la pena e’ stata quantificata in misura lievemente superiore al minimo di legge ma ampiamente inferiore ai valori edittali medi, qualificandola come congrua non soltanto per essere due gli animali uccisi, ma anche per i precedenti penali relativi ai gravi reati a carico del ricorrente; quanto alle invocate attenuanti, e’ lo stesso giudice di appello a rilevare come nessuna attenuante fosse stata richiesta con l’atto d’appello e comunque, come dagli atti non emergessero elementi a sostegno del riconoscimento dell’articolo 62 bis c.p. o comunque idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2.

Quanto alla pena, correttamente la Corte d’appello ha richiamato il principio secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talche’ e’ sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464); quanto alle attenuanti generiche ed alle invocate attenuanti di cui all’articolo 62 c.p., n. 2 o n. 5, preso atto della mancanza di qualsiasi richiesta nell’atto di appello, va comunque evidenziato che la Corte territoriale ne motiva la non riconoscibilita’ in assenza di elementi positivi che giustifichino, anzitutto, le attenuanti generiche (cosi’ facendo applicazione corretta del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’articolo 62 bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non e’ piu’ sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato: Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 – dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610); in secondo luogo per difetto dei presupposti necessari per l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2 (quella di cui all’articolo 62v c.p., n. 5, invocata nel ricorso, non risulta essere stata nemmeno richiesta in sede di merito, ed e’ quindi censura non valutabile da questa Corte di legittimita’).

7. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si espongono anche al vizio di genericita’ per aspecificita’, in quanto mostrano di non tener conto delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale a confutazione delle identiche censure sollevate nell’atto di appello, per cosi’ dire “replicate” in sede di impugnazione di legittimita’ senza alcuna apprezzabile elemento di novita’ ne’ tantomeno sviluppando critiche meritevoli di pregio alla sentenza impugnata.

Trova pertanto applicazione nel caso in esame la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

8. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro alla Cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *