Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 23 marzo 2017, n. 14223

Non costituisce violazione del diritto di difesa il provvedimento del giudice che nega nuovi termini in occasione dell’ennesima nomina di un difensore, qualora l’avvicendamento continuo dei legali è una chiara scelta della difesa per allungare i tempi del processo

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 23 marzo 2017, n. 14223

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento della sentenza del 27/06/2016 della Corte di appello di Cagliari che, decidendo sull’impugnazione da loro proposta avverso quella del 18/02/2015 del Tribunale di Oristano, ha ribadito la loro responsabilita’ penale per il concorso nel reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e occultamento di fatture di cui agli articoli 110 e 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 4 e 10, e la condanna alla pena principale rispettivamente di tre anni di reclusione nei confronti del primo e di un anno e due mesi di reclusione nei confronti della seconda, oltre pene accessorie per il solo (OMISSIS).

1.1. Con unico motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, articolo 6 della Convenzione E.D.U., articolo 24 Cost., comma 2, articolo 108 c.p.p..

Deducono, al riguardo, che all’udienza conclusiva del processo di primo grado, in quanto privi di difensore, era stato nominato un difensore d’ufficio, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, cui non e’ stato concesso alcun termine a difesa.

1.2. Con memoria del 22/11/2016, i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni proponendo altresi’ questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 97 e 108 c.p.p., per violazione degli articoli 3 e 24 Cost., e articolo 6, Convenzione E.D.U..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I ricorsi sono inammissibili perche’ generici.

3. Risulta dalla sentenza impugnata che: a) in prossimita’ della chiusura del dibattimento e del trasferimento del giudice ad altra sede, l’imputato (OMISSIS) aveva ricusato il giudice; b) successivamente alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso, gli imputati avevano revocato il mandato al difensore e ne avevano nominato uno nuovo, in persona dell’avv. (OMISSIS), di altro circondario ((OMISSIS)); c) concesso il termine a difesa, gli imputati avevano quindi dichiarato di aver appreso della rinuncia all’incarico del nuovo difensore, senza peraltro aver mai prodotto l’atto di rinuncia, e di averne nominato uno nuovo; d) all’udienza fissata per la discussione il nuovo difensore non era comparso ed e’ stato nominato un sostituto d’ufficio al quale non sono stati concessi i termini a difesa.

3.1. Dati questi presupposti (dei quali i ricorrenti non fanno menzione alcuna con conseguente genericita’ dell’eccezione), la Corte di appello ha giustamente rigettato l’eccezione di nullita’ della sentenza di primo grado facendo buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte con sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251496, che ha escluso qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell’interesse obiettivo dell’ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, nel caso in cui lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado siano ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullita’ manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili – con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attivita’ processuali. Cio’ sul rilievo che l’abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorche’ un diritto o una facolta’ processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale non puo’ in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realta’ effettivamente perseguiti.

3.2. Peraltro, l’assenza del difensore di fiducia, sopratutto se si considera che nel caso di specie non era dovuta a legittimo impedimento (nemmeno dedotto dai ricorrenti), non determina la necessita’ di concedere un termine a difesa a quello nominato in sua sostituzione ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, trattandosi di diritto che spetta al solo difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilita’ o abbandono del mandato (Sez. 5, n. 25487 del 13/03/2015, Passaro, Rv. 265140; Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, Margherita, Rv. 262847; Sez. 5, n. 4643 del 06/11/2013, Morelli, Rv. 258715; Sez. 5, n. 23728 del 04/02/2013, Tavecchio, Rv. 256520; Sez. 2 n. 26298 del 05/06/2007, Palmiero, Rv. 237152; Sez. 3, n. 11870 del 10/12/2003, Giora, Rv. 230099; in senso contrario l’isolata Sez. 5, n. 10795 del 03/02/2010, Atzeni, Rv. 246843 pronunciata, pero’, in un caso in cui il difensore non era comparso per asserito legittimo impedimento, non riconosciuto come tale dal giudice).

3.3. In questo caso, come detto, il legittimo impedimento non risulta nemmeno allegato, sicche’ e’ un fuor d’opera invocare la lesione del diritto di difesa, visto che la mancata comparizione e’ oggettivamente ascrivibile proprio ad una scelta difensiva che non puo’, al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge, incidere ne’ sull’obbligatorieta’ dell’azione penale (visto che il processo penale e’ strumento non disponibile dalle parti per l’accertamento della verita’; cfr. Corte cost., sent. n. 111 del 1993, sent. n. 361 del 1998), ne’ sul prevalente (e cogente) interesse pubblico alla definizione dei processi penali in tempi ragionevoli.

4. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi (che preclude la possibilita’ di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata) consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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