Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 22 marzo 2017, n. 13937

In relazione alla condotta del titolare di azienda che abbia manomesso il cronotachigrafo ed il limitatore di velocità di un mezzo aziendale, la I Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza22 marzo 2017 n. 13937, esclude la sussistenza del rapporto di specialità (come disciplinato dall’art. 9, l. 24 novembre 1981, n. 689) tra l’art. 179 C.d.S. e l’art. 437 c.p.; ciò in quanto le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da inibire la configurabilità di un concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece, applicabili, sussistendone i relativi presupposti, entrambe le norme

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 22 marzo 2017, n. 13937

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino;

nel procedimento contro:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21 settembre 2015 pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso e la memoria depositata in data 10 gennaio 2017 nell’interesse dell’imputato;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TAMPIERI Luca, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

dato atto dell’assenza del difensore dell’imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato nei confronti di (OMISSIS) in relazione al delitto di cui all’articolo 437 cod. pen., ritenendo che la condotta di installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il imitatore della velocita’ su un mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall’articolo 179 C.d.S..

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, formulando un unico motivo di ricorso per la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento alla erronea ritenuta applicazione della norma amministrativa anche al titolare dell’impresa proprietaria del veicolo sul quale e’ stato rinvenuto il dispositivo, mentre la disposizione citata sarebbe applicabile unicamente al conducente del veicolo, persona diversa dall’imputato.

3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto l’assoluzione dell’assistito sulla base della considerazione che il medesimo non ha mai rivestito la carica di legale rappresentante dell’impresa titolare dell’automezzo, come da certificazione allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, non potendosi esaminare la questione proposta nella memoria difensiva poiche’ attinente un profilo di fatto estraneo al contenuto della pronuncia impugnata che, difatti, non ha esaminato nel merito la responsabilita’ dell’imputato.

La questione di cui e’ investito il Collegio e’ se in relazione al rapporto fra l’articolo 437 cod. pen. e l’articolo 179 C.d.S., debba trovare applicazione il principio di specialita’, di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 9, secondo il quale in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le diverse fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 1963 del 28/102010, PG in proc. di Lorenzo, RV. 248722).

1.1. Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute.

La tematica e’ stata recentemente affrontata da questa Sezione con una decisione alla quale il Collegio intende riferirsi (Sez. 1 sentenza n. 47211 del 25/05/2016, PM in proced. Vercesi, non massimata).

2. Nel caso in esame si contesta all’imputato “quale titolare della ditta ” (OMISSIS) srl”” di avere posto in pericolo, mediante l’indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori (il conducente del veicolo), tanto che sussiste il requisito richiesto dalla norma incriminatrice.

Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e’ un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell’infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall’articolo 437 c.p., comma 2, una circostanza aggravante (Sez. 1 n. 20.370 del 20/04/2006, Simonetti, Rv. 233.779).

A cio’ si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell’ultima massima riportata, e’ punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, puo’ essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.

I destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l’articolo 437 c.p. punisce chi “omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”, mentre l’articolo 179 C.d.S. solo chi “circola” o “il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto… che mette in circolazione” un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con “cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante”, punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale.

Ad avviso del Collegio, la violazione del codice della strada oggetto di esame non puo’ considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al “cronotachigrafo”, mentre la norma del codice penale parla piu’ genericamente di “impianti, apparecchi o segnali”, rispetto al delitto di cui all’articolo 437 cod. pen. tanto da escluderne l’applicazione al caso concreto.

Se e’ vero, quindi, che in linea di massima la diversita’ dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialita’, come espressamente affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopracitata, e’ anche vero che nel caso di specie le diversita’ strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme.

Le finalita’ di tutela dell’articolo 437 cod. pen. esprimono una specificita’ propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, cosi’ da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all’articolo 179 C.d.S. e da ravvisare al piu’ una mera interferenza, nel senso precisato dalla pronuncia delle Sezioni Unite.

In proposito e’ utile ricordare che la giurisprudenza di legittimita’ e’ stabilmente orientata nel senso di riconoscere all’articolo 437 cod. pen. un ambito di applicazione che coinvolge non solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche i terzi.

Si e’, infatti, affermato che “ai fini della configurabilita’ dell’ipotesi delittuosa descritta dall’articolo 437 cod. pen., e’ necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrita’ fisica di una collettivita’ di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro” (Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini, Rv. 266881), cosi’ ricomprendendosi anche, nell’ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, i terzi (id est: gli altri utenti della strada) che possono venire in contatto con la fonte di pericolo.

3. Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialita’, di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 9, e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all’articolo 179 C.d.S., dichiarando conseguentemente “non luogo a procedere perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti perche’ proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Asti

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