Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 16 giugno 2017, n. 30173

Ai fini dell’integrazione del reato di tentativo di frode in commercio, nell’ipotesi in cui siano detenuti per la somministrazione alimenti congelati o surgelati all’interno di una rivendita, senza che sia indicata tale caratteristica, è irrilevante che tali trattamenti avvengano in fase di lavorazione ovvero a prodotto finito, posto che non è oggetto di contestazione il procedimento produttivo o di conservazione degli alimenti, ma la mancanza di adeguata informazione ai consumatori, ai quali i prodotti vengano presentati come freschi. La disponibilità nelle cucine di un ristorante di alimenti surgelati non indicati come tali nel menu perfeziona il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 16 giugno 2017, n. 30173

 

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 26 giugno 2015, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 7 luglio 2011, con la quale l’imputata era stata condannata, per il reato di cui agli artt. 5, lettera b), 6, quarto comma, della legge n. 283 del 1962 (capo a dell’imputazione), nonché per il reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., per avere, quale digerente di un esercizio di ristorazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti vivande diverse, per provenienza e caratteristiche, da quelle dichiarate, trattandosi di carne, pesce e verdure surgelati, senza che nel menù fosse indicato il carattere surgelato delle vivande offerte (capo b).
La Corte d’appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al capo a dell’imputazione e ha rideterminato la pena in diminuzione quanto al residuo capo b.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che la semplice detenzione, da parte del ristoratore, di alimenti congelati o surgelati, non corredata da altri elementi circostanziali, non potrebbe integrare il tentativo di frode in commercio, mancando il requisito della univocità degli atti. Secondo la difesa, la giurisprudenza di legittimità non avrebbe mai affermato che la mancata specificazione della natura surgelata dei prodotti in vendita integri il reato in questione.
Con un secondo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla prova del fatto che l’imputata intendesse effettivamente vendere agli avventori un prodotto in luogo di un altro. Secondo la prospettazione difensiva, la mancata specificazione della natura surgelata del prodotto nel menu potrebbe configurare il tentativo di frode solo in presenza di ulteriori elementi oggettivi, in base quali l’avventore possa essere portato a credere di consumare un prodotto fresco.

Considerato in diritto

3. – Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono entrambi alla configurabilità del tentativo di frode in commercio in presenza della mancata indicazione del menu della natura surgelata dei prodotti alimentari offerti ai clienti di un esercizio di ristorazione – è manifestamente infondato.
La difesa non contesta sostanzialmente il fatto materiale, rappresentato dalla mancata indicazione nel menu della natura surgelata dei prodotti e dalla effettiva presenza nel frigorifero dell’esercizio di prodotti surgelati destinati ad essere utilizzati per la preparazione delle pietanze indicate nel menu. Si limita ad affermare che la detenzione di tali prodotti senza l’indicazione del loro carattere surgelato nel menù non integra il reato contestato. Tale affermazione si pone, però, in diretto contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che si basa sulla univoca idoneità della mera detenzione gli alimenti diversi da quelli proposti in vendita, e che deve essere qui ribadito. Si è, in particolare, affermato che, ai fini dell’integrazione del reato di tentativo di frode in commercio, nell’ipotesi in cui siano detenuti per la somministrazione alimenti congelati o surgelati all’interno di una rivendita, senza che sia indicata tale caratteristica, è irrilevante che tali trattamenti avvengano in fase di lavorazione ovvero a prodotto finito, posto che non è oggetto di contestazione il procedimento produttivo o di conservazione degli alimenti, ma la mancanza di adeguata informazione ai consumatori, ai quali i prodotti vengano presentati come freschi (Sez. 3, n. 899 del 20/11/2015, dep. 13/01/2016, Rv. 265811; Sez. 3, n. 5474 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259149). Si è inoltre precisato che la disponibilità nelle cucine di un ristorante di alimenti surgelati non indicati come tali nel menu perfeziona il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore (Sei. 3, n. 44643 del 02/10/2013, Rv. 257624; Sez. 3, n. 6885 del 18/11/2008, dep. 18/02/2009, Rv. 242736). Non è dunque necessario – contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa – che l’omessa indicazione nel menu del carattere surgelato degli alimenti sia accompagnata da ulteriori elementi idonei a trarre in inganno l’acquirente, perché tale omessa indicazione è da sola sufficiente ad integrare il tentativo di frode in commercio, integrando una mancanza di adeguata informazione ai consacratori, i quali, in mancanza di indicazioni di segno contrario, possono legittimamente presumere di consumare alimenti freschi.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corta costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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