Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 16 febbraio 2017, n. 7394

Per il perfezionamento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte basta che la simulazione (cessione d’azienda) sia idonea a impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 16 febbraio 2017, n. 7394

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di MACERATA in data 4/12/2015;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessio Scarcella;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FODARONI M. G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 4/12/2015, depositata in pari data, il tribunale del riesame di Macerata rigettava la richiesta di riesame presentata ex articolo 322 c.p.p. nell’interesse del (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP dello stesso tribunale in data 21/09/2015; giova precisare per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, che il ricorrente e’ indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11), per aver posto in essere, nella qualita’ di l.r. della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte dirette ed IVA accertate dalla competente Agenzia delle Entrate nonche’ di interessi e sanzioni relative a pregressi omessi versamenti di dette imposte per un ammontare complessivo di oltre 10 milioni di Euro, atti fraudolenti idonei a rendere totalmente inefficace la procedura di riscossione coattiva, in particolare simulando la cessione dell’azienda e omettendo la registrazione dell’atto (OMISSIS) s.r.l. avente stessa compagine sociale e lo stesso marchio commerciale della cedente nonche’ l’utilizzo per la propria attivita’, dei medesimi locali per i quali era stato rescisso il contratto di locazione in data 2/10/2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), per violazione del divieto di ne bis in idem ex articolo 649 c.p.p..

In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, della medesima vicenda si sarebbe gia’ occupata la Procura di Macerata nel 2006 nell’ambito del proc. pen. 1479/2006 r.g.n.r. conclusosi con un’archiviazione; in sede di controllo l’Agenzia delle Entrate)ed in seguito al ricorso alla C.T. Provinciale di Macerata, avrebbe annullato la cartella esattoriale ed il procedimento che aveva dato origine alla predetta segnalazione; si aggiunge, ancora, che con d.p. di condanna del 23/12/2010, esec. 31/01/2011, l’indagato era stato condannato alla pena pecuniaria di 6000,00 Euro di multa per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, e, inoltre, che nel proc. pen. n. 1504/2013 r.g.n.r. pendente dinanzi al tribunale di Macerata il medesimo (OMISSIS) risulta imputato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, per il quale avrebbe svolto la messa alla prova; ne discenderebbe che il (OMISSIS) sarebbe oggi sottoposto ad indagine per gli stessi fatti per i quali e’ intervenuto giudicato penale.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il profilo dell’omessa valutazione in concreto del fumus commissi delicti in ragione dell’insussistenza del reato presupposto nonche’ per contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.

In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, premesso che il decreto di sequestro preventivo non aveva assolto al requisito motivazionale richiesto dalla legge, l’ordinanza del tribunale del riesame non avrebbe colmato detta mancanza, in quando si sarebbe limitata a confermare il provvedimento genetico, ritenendo la richiesta del PM esaurientemente motivata come anche il decreto del GIP che fa riferimento alla stessa ed agli atti di PG, definendo detta motivazione sintetica ma non inesistente ne’ fittizia; diversamente, sostiene il ricorrente, cio’ denoterebbe la mancanza di un’idonea ed adeguata motivazione, avendo quindi i giudici del riesame eluso il proprio compito istituzionale di controllo in concreto del provvedimento impugnato, limitandosi acriticamente a far proprie le risultanze dell’attivita’ di indagine della PG, peraltro con notevoli profili di contraddittorieta’. Si contesta, poi, l’insussistenza del fumus del reato ipotizzato, in particolare laddove l’ordinanza impugnata Io ritiene sussistente non ritenendo necessaria l’acquisizione di prova certa in ordine alla sussistenza del reato medesimo; in particolare, si sostiene, non vi sarebbe stata alcuna cessione simulata ma solo operazioni che avrebbero interessato le due societa’ ( (OMISSIS) ed (OMISSIS)) che non sarebbero state preordinate ad eludere l’accertamento delle imposte senza alcun indebolimento delle garanzie patrimoniali del contribuente e nessun occultamento della reale sostanza economica della vicenda; si sostiene che il tribunale avrebbe desunto da “pochi elementi” la sussistenza della contestata fraudolenta cessione societaria, che invece sarebbe tutta da dimostrare restando allo stato un assunto teorico indimostrato della Pubblica Accusa; sarebbe quindi inidonea la presunta condotta di sottrazione dei beni ad una possibile riscossione coattiva delle imposte, quando allo stato lo stesso accertamento tributario non sarebbe definitivo cio’ che imporrebbe da parte dello Stato l’avvio di una procedura di riscossione coattiva del credito erariale; il giudizio di idoneita’ degli atti posti in essere dal ricorrente porterebbe ad escludere che la condotta al medesimo contestata sia idonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, secondo un giudizio prognostico dell’atto posto in essere; in particolare, il rischio che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del debitore presuppone che il depauperamento causato dall’atto posto in essere comporti una riduzione significativa della garanzia genetica, da valutarsi in relazione al credito stesso ed al patrimonio del contribuente; inoltre, poiche’ la norma si riferisce alla riscossione coattiva, non sarebbe rilevante solo la capienza in termini quantitativi ma anche la sua composizione in termini qualitativi, con riguardo alla possibilita’ di successo dell’esecuzione coattiva da parte della P.A.; il sequestro preventivo dunque si baserebbe sulla violazione di norme fiscali tutte da dimostrare e con impugnazioni ancora pendenti, che costituirebbero invece l’antecedente logico – giuridico necessario del reato di cui all’articolo 11 citato; in ogni caso, si osserva conclusivamente, la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, si fonderebbe sull’avviso di liquidazione dell’imposta di registro allo stato non definitivo perche’ in impugnato dinanzi alla CTP e comunque per importi notevolmente inferiori a quelli contestati.

3. Con requisitoria scritta depositata preso la cancelleria di questa Corte in data 3/08/2016, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso, in particolare rilevando: a) quanto alla presunta violazione dell’articolo 649 c.p.p., la censura sarebbe manifestamente infondata adducendo il ricorrente la violazione del ne bis in idem con riferimento a pregressi procedimenti per violazioni tributarie e, dunque, con riferimento a fatti del tutto diversi rispetto alle successive ipotizzate cessioni fraudolente; b) quanto alla censura relativa al fumus del delitto contestato, corretta sarebbe la motivazione dei giudici del riesame che, attraverso la tecnica della motivazione per relationem, hanno ritenuto corretta e sussistente la motivazione del decreto di sequestro preventivo, osservando come nel procedimento cautelare in esame puo’ solo dedursi la totale mancanza della motivazione, non anche profili di illogicita’ cui si fa riferimento nel ricorso; c) ancora, con riferimento sempre al fumus del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, i giudici del riesame lo avrebbero correttamente ritenuto sussistente in base ad una serie di elementi (cessione di merci, impianti e beni mobili vari; passaggio di dipendenti dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), con esercizio da parte di quest’ultima dell’attivita’ dove prima lavorava la (OMISSIS)), considerati nella loro oggettiva consistenza nonche’ nella loro desumibile finalizzazione, anche alla luce della corrispondenza degli intestatari delle quote dei due organismi societari interessati; d) infine, quanto al presunto mancato accertamento del reato e del credito tributario presupposto, per essere fondato il sequestro su mere ipotesi di violazione di norme fiscali ancora da verificare con impugnazioni pendenti; il P.G. richiama la giurisprudenza di questa Corte che, muovendo dalla natura di reato di pericolo della fattispecie penale ipotizzata, evidenzia come sia sufficiente per ritenerla integrata la mera idoneita’ sulla base di una valutazione ex ante degli atti posti in essere a vanificare un’ipotizzabile futura procedura di riscossione coattivaf idoneita’ nella specie contestata dal ricorrente sulla base di affermazioni generiche rispetto all’oggettiva espressivita’ delle richiamate operazioni di cessione.

4. Con una prima memoria depositata in data 16/06/2016, il ricorrente, nel ribadire quanto gia’ esposto nell’originario ricorso, richiama una recente sentenza di questa Sezione (n. 13233/2016) sostenendo che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine all’idoneita’ dell’operazione a rendere totalmente o parzialmente inefficace la procedura di riscossione del Fisco, laddove, diversamente, era evidente che la strategia commerciale con cui la (OMISSIS) s.r.l. cercava di rimanere sul mercato sarebbe stata finalizzata ad andare a beneficio dell’azienda.

5. Quanto esposto al precedente punto 4 e’ stato integralmente ribadito con ulteriore memoria depositata in data 26/10/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso e’ inammissibile.

7. Anzitutto, va rilevato – quanto alle doglianze con cui si deduce un vizio di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione – come si tratti, all’evidenza, di vizio non deducibile ex articolo 325 c.p.p., atteso che, per pacifica e costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimita’ nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 stesso codice, alla lettera e) posto che questo richiede la “mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’” della motivazione (v., tra le tante: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 – dep. 28/02/2007, Ladiana ed altro, Rv. 236255; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).

Il predetto motivo di doglianza e’ pertanto inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti ex articolo 606 c.p.p., comma 3.

8. Tanto premesso, puo’ quindi procedersi all’esame delle residue censure.

E’ anzitutto, inammissibile per manifesta infondatezza quella relativa alla presunta violazione del ne bis in idem. Cio’, si osserva, non solo per quanto correttamente argomentato dal P.G. nella sua requisitoria scritta (avendo addotto il ricorrente la violazione dell’articolo 649 c.p.p. con riferimento a pregressi procedimenti per violazioni tributarie e, dunque, con riferimento a fatti del tutto diversi rispetto alle successive ipotizzate cessioni fraudolente), ma anche perche’ questo Collegio ritiene di aderire al piu’ recente orientamento secondo cui non e’ deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del “ne bis in idem”, atteso che e’ escluso in sede di legittimita’ l’accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione e’ rimessa esclusivamente al giudice di merito (v., tra le tante: Sez. 5, n. 43485 del 17/10/2014, Bandu, Rv. 260828), comunque dovendosi evidenziare la impossibilita’ per questa Corte – quand’anche si ritenesse di dover privilegiare l’opposto orientamento secondo cui sarebbe deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo” (v., in termini: Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014 – dep. 21/01/2015, Verde, Rv. 262586) – non essendo infatti stata soddisfatta la condizione che la decisione della relativa questione non deve comportare la necessita’ di accertamenti di fatto, come invece sarebbe necessario nel caso in esame.

9. Quanto alle residue censure esposte nel secondo motivo, le stesse si appalesano in parte generiche ed in parte manifestamente infondate.

Generiche sono le censure relativa alla presunta mancanza del fumus del reato per cui si procede, avendo dato atto i giudici del riesame delle ragioni per le quali fosse ravvisabile il quadro indiziario a carico del ricorrente circa il delitto ipotizzato in base ad una serie di elementi (cessione di merci, impianti e beni mobili vari; passaggio di dipendenti dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), con esercizio da parte di quest’ultima dell’attivita’ dove prima lavorava la (OMISSIS)), i quali, considerati nella loro oggettiva consistenza nonche’ nella loro desumibile finalizzazione, anche alla luce della corrispondenza degli intestatari delle quote dei due organismi societari interessati, sono stati correttamente ritenuti sufficienti per ritenere che si trattasse di operazione effettuata al fine di sottrarre alle pretese creditorie erariali i beni su cui tali pretese potevano soddisfarsi.

Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze sul punto sono generiche per aspecificita’, non confrontandosi il ricorrente con le predette argomentazioni della Corte territoriale che in maniera adeguata e puntuale in considerazione della sommarieta’ della delibazione richiesta nella fase cautelare, hanno dato conto della sussistenza del fumus. Sul punto e’ dunque da ricordarsi il principio secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

10. Manifestamente infondate sono poi le doglianze relative al presunto deficit motivazionale per aver i giudici del riesame richiamato per relationem i precedenti provvedimenti, come anche il provvedimento genetico, atteso che e’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui poiche’ la motivazione richiesta dall’articolo 321 c.p.p., diretta a consentire all’interessato e al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimita’, allorche’ nell’ambito dello stesso procedimento vengono emanati piu’ provvedimenti, e’ legittima la motivazione “per relationem” a uno di quelli precedenti, giacche’ lo scopo della norma e’ raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall’interessato (Sez. 1, n. 191 del 12/01/2000 – dep. 04/03/2000, Schinco, Rv. 215364; Sez. 6, n. 1022 del 7/06/1995, Franceschini, Rv. 201942), principio evidentemente applicabile anche al provvedimento assunto dal tribunale del riesame.

11. Analogamente manifestamente infondata e’ la censura quanto al presunto mancato accertamento del reato e del credito tributario presupposto per essere fondato il sequestro su mere ipotesi di violazione di norme fiscali ancora da verificare con impugnazioni pendenti. Ed invero, sul punto e’ condivisibile quanto argomentato dal P.G., il quale correttamente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, muovendo dalla natura di reato di pericolo della fattispecie penale ipotizzata (da ultimo: Sez. 3, n. 13233 del 1/04/2016, Pass, Rv. 266771), evidenzia come sia sufficiente per ritenerla integrata la mera idoneita’ sulla base di una valutazione ex ante degli atti posti in essere a vanificare un’ipotizzabile futura procedura di riscossione coattiva, idoneita’ nella specie contestata dal ricorrente sulla base di affermazioni generiche rispetto all’oggettiva espressivita’ delle richiamate operazioni di cessione.

Invero, va qui ribadito che ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11) non e’ necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, considerato che nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi e’ alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dal D.P.R n. 602 del 1973, articolo 97, comma 6, come modificato dalla L. n. 413 del 1991, articolo 15, comma 4, (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all’autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento). Pertanto, ai fini del perfezionamento del reato in questione e’ richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco (v., tra le tante: Sez. 5, n. 7916 del 26/02/2007, Cutillo, Rv. 236053), condotte che, nel caso in esame, sono state adeguatamente ricostruite, con congrua ed adeguata motivazione, nella loro direzione finalistica, dai giudici di merito.

12. L’inammissibilita’ dei motivi esposti nel ricorso originario comporta l’inammissibilita’ delle ulteriori doglianze esposte nelle memorie difensive successivamente depositate, meramente ripropositive, essendo peraltro del tutto privo di rilievo il richiamo alla decisione di questa Corte contenuto nelle memorie (v. la gia’ citata Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016 – dep. 01/04/2016, Pass, Rv. 266771), atteso che la stessa afferma un principio che si pone in linea di continuita’ con quelli gia’ in precedenza affermati da questa stessa Sezione quanto all’idoneita’ – in base ad un giudizio ex ante -, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attivita’ recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria dell’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi.

13. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *