Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza  15 maggio 2017, n. 23764

Quali condizioni di ammissibilità dell’istanza di differimento dell’udienza per contemporaneo impegno professionale, che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di differimento, il giudice deve comunque valutare nel merito l’urgenza del procedimento concomitante e il carattere eventualmente dilatorio dell’istanza stessa, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore, il quale gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. E ciò allo scopo di evitare che il difensore, attraverso la proposizione dell’istanza ad uno piuttosto che all’altro dei due organi giudiziari che tengono udienza lo stesso giorno, possa scegliere quale procedimento debba essere trattato e quale invece debba essere rinviato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza  15 maggio 2017, n. 23764

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza del 24 settembre 2015, la Corte d’appello di Torino – sezione per i minorenni ha confermato – quanto alla responsabilità penale – la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino del 26 marzo 2013 con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 609 bis, secondo comma, n. 1), 609 ter, ultimo comma, per avere, più volte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costretto la sorella di cinque – sei anni di età, con lui convivente e affidata alle sue cure, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica è fisica, a compiere atti sessuali; con l’aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona che all’epoca aveva meno di 10 anni. La Corte d’appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per la minore età prevalenti sull’aggravante contestata e ha conseguentemente rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto – tramite il difensore – ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva che sarebbe stata rappresentata dalla testimonianza di Ma.Sa. , sorella dell’imputato e, per parte di padre, anche della vittima, sulla circostanza se avesse mai assistito a comportamenti sconvenienti posti in essere dall’imputato stesso e su quale fosse il clima familiare. La Corte d’appello avrebbe respinto tale richiesta sull’erroneo presupposto che tale soggetto non aveva vissuto in casa con i fratelli all’epoca dei fatti, mentre un altro testimone, nel corso del dibattimento, aveva affermato che questa viveva con i fratelli.
2.2. – In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie della vittima. Non si sarebbe considerato che le stesse avrebbero potuto essere il risultato di un processo di suggestione, determinato dalla conflittualità dei rapporti familiari. Peraltro, la minore aveva fatto la sua prima rivelazione solo dopo dieci anni dai fatti, riferendosi a violenza domestica e non a violenza sessuale.
2.3. – In terzo luogo, si deduce la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione del perdono giudiziale, all’eccessività della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale.
3. – In data 14 ottobre 2016, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire istanza di differimento di udienza, rilevando che nello stesso giorno avrebbe dovuto presenziare di fronte alla Corte d’appello di Torino – sezione per i minorenni, dove assisteva, come unico difensore, il padre di una minore oggetto di procedimento di adottabilità; procedimento di particolare delicatezza, nel quale lo stesso difensore non avrebbe la possibilità di farsi sostituire, non avendo collaboratori.

Considerato in diritto

4. – Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di differimento di udienza proposta dal difensore dell’imputato.
4.1. – Trovano applicazione, nel caso di specie i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109), che richiedono, quali condizioni di ammissibilità dell’istanza di differimento dell’udienza per contemporaneo impegno professionale, che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. In tali pronunce si precisa, altresì, che, fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di differimento, il giudice deve comunque valutare nel merito l’urgenza del procedimento concomitante e il carattere eventualmente dilatorio dell’istanza stessa, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore, il quale gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. E ciò allo scopo di evitare che il difensore, attraverso la proposizione dell’istanza ad uno piuttosto che all’altro dei due organi giudiziari che tengono udienza lo stesso giorno, possa scegliere quale procedimento debba essere trattato e quale invece debba essere rinviato.
4.2. – Nel caso di specie, l’istanza di differimento risulta documentata sulla base del verbale dell’udienza dell’11 ottobre 2016, di fronte alla Corte d’appello di Torino, dal quale emerge che la trattazione del procedimento civile è stata rinviata all’udienza del 22 novembre 2016, ore 11.00. E il difensore ha effettivamente rispettato i requisiti di ammissibilità dell’istanza, perché: a) ha prospettato l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) ha affermato la particolare delicatezza del procedimento pendente di fronte alla Corte d’appello di Torino; c) ha rappresentato l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) ha rappresentato l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Nondimeno, lo stesso difensore non ha fornito elementi concreti in base ai quali il procedimento di fronte alla Corte d’appello di Torino, peraltro in sede civile, possa essere ritenuto più urgente del presente procedimento, non risultando dal verbale prodotto lo specifico incombente per il quale tale procedimento è stato rinviato (nel verbale si legge: “per la prosecuzione”), né l’esatto oggetto di quel procedimento. E tali specificazioni sarebbero state necessarie proprio per consentire a questa Corte di verificare il rispetto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore, il quale gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. Peraltro, è difficile ipotizzare, anche in linea teorica, un maggiore pregiudizio della parte rappresentata dal difensore nel procedimento civile davanti alla Corte d’appello rispetto alla eventuale condanna penale definitiva dell’imputato nel presente giudizio, per un reato di rilevante gravità, all’esito dell’udienza davanti a questa Corte.
5. – Il ricorso è inammissibile.
5.1. – Del tutto generico è il primo motivo di doglianza, con cui si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva che sarebbe stata rappresentata dalla testimonianza di Ma.Sa. , sorella dell’imputato e, per parte di padre, anche della vittima. Dalla stessa formulazione del ricorso, emerge, infatti, la mancata prospettazione di una decisività della prova, perché la testimone avrebbe dovuto deporre su circostanze del tutto generiche, quali il clima familiare e il non aver assistito a non meglio precisati comportamenti sconvenienti posti in essere dall’imputato stesso. La difesa lamenta, inoltre, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di assunzione della prova sul presupposto che tale soggetto non aveva vissuto in casa con i fratelli all’epoca dei fatti, limitandosi ad asserire – senza puntuali riferimenti agli atti di causa che la testimone Ma.Ha. , nel corso del dibattimento, aveva affermato che questa viveva con i fratelli. Né il ricorrente prende compiutamente posizione sulla motivazione della sentenza impugnata, la quale – del tutto correttamente – evidenzia che la convivenza di Ma.Sa. con il nucleo familiare era stata esclusa dalle testimoni F. e P. (pag. 3 della sentenza).
5.2. – parimenti generico è il secondo motivo, con cui si lamentano vizi della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie della vittima. La censura difensiva si basa sulla mera ipotesi, del tutto sganciata da un’analisi critica del provvedimento impugnato, secondo cui tali dichiarazioni avrebbero potuto essere il risultato di un processo di suggestione, determinato dalla conflittualità dei rapporti familiari. Né la difesa prende in considerazione, anche solo per contestarle, le analitiche argomentazioni della sentenza impugnata circa la ragione per cui la rivelazione dell’abuso a molti anni di distanza non inficia, nel caso di specie, l’attendibilità della vittima (pagg. 34 della sentenza impugnata).
2.3. – Il terzo motivo di ricorso – con cui si deduce la carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione del perdono giudiziale, all’eccessività della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale – è inammissibile perché sostanzialmente privo di elementi a suo supporto, essendosi la difesa limitata a prospettare la mancata considerazione di non meglio precisate circostanze che sarebbero state evidenziate con l’atto di appello, senza prendere in considerazione in alcun modo la motivazione della sentenza sul punto.
4. – Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di imputato minorenni all’epoca dei fatti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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