Precisato il novero delle attività il cui esercizio richiede il possesso e la preventiva richiesta del cd. certificato antincendio, in particolare la detenzione dei serbatoi di gasolio e dei gruppi elettrogeni rientra tra le attività pericolose sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco ed in relazione alle quali è necessario dotarsi del predetto certificato
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 11 luglio 2016, n. 28717
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/03/2015 del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 marzo 2015 il Tribunale di Brindisi condannava (OMISSIS) alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16 – articolo 20, comma 1, per avere detenuto, in qualita’ di responsabile del Villaggio turistico ” (OMISSIS)” in Ostuni, prodotti infiammabili (3 gruppi elettrogeni e 2 serbatoi di gasolio) in assenza del certificato di prevenzione antincendio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione (OMISSIS), deducendo due motivi di censura, e chiedendo, in subordine, l’applicazione dell’articolo 131 bis cod. pen..
2.1. Violazione di legge sostanziale: il precetto penale di cui al Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articoli 16 e 20 non puo’ essere integrato dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982.
2.2. Vizio di motivazione, con riferimento alla mancata concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, per una migliore comprensione della questione devoluta, appare opportuno richiamare le disposizioni che regolano la materia.
Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della L. 29 luglio 2003, n. 229, articolo 11”, si occupa, al Capo 3, della prevenzione incendi, che l’articolo 13, comma 1 definisce come “(…) la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita’ delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze”.
Il successivo articolo 16, comma 1, stabilisce che il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attivita’ interessate, “(…) attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita’, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di 2 prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma della L. 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi”.
L’articolo 20 del medesimo decreto legislativo individua le condotte sanzionabili, tra le quali rientra quella attribuita all’odierno ricorrente. L’articolo specifica, al comma 1, che “chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 Euro a 2.582 Euro, quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall’articolo 16, comma 1”.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 49, comma 4-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”, come precisato nell’articolo 2, comma 1, “(…) individua le attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
L’articolo 3, comma 1, stabilisce che “gli enti ed i privati responsabili delle attivita’ di cui all’Allegato 1 categorie 8 e C, sono tenuti a’ richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche’ dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”.
In particolare, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4, comma 1, “per le attivita’ di cui all’Allegato 1 del presente regolamento, l’istanza di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16, comma 2, e’ presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attivita’, mediante segnalazione certificata di inizio attivita’, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta”.
Il menzionato Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, contenente, come si e’ detto, l’elenco delle attivita’ soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ne fornisce una descrizione secondo un elenco numerico e le suddivide in tre diverse categorie: A, B e C.
Al numero 13 dell’elenco, il suddetto Allegato, indica gli “impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi”, e al numero 49 indica gli “gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW”.
2.1. Tanto premesso, la questione dedotta con il primo motivo appare irrilevante, atteso che il reato contestato di omessa richiesta del certificato di prevenzione antincendi e’ un reato omissivo proprio, di natura permanente, in quanto l’obbligo di agire si protrae fino alla cessazione della condotta antidoverosa, o fino alla dismissione della posizione di garanzia.
Nel caso in esame, dunque, e’ irrilevante che l’obbligo di ottenere il certificato di prevenzione antincendi fosse previsto, in precedenza, da un decreto ministeriale (16/02/1982), e non gia’ da un decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dal richiamato Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 16, in quanto, prescindendo dalla fondatezza o meno della questione, l’imputato risulta avere assunto la carica di Presidente del consiglio di amministrazione dal 23/10/2010, e, dall’entrata in vigore (il 07/10/2011) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 alla presentazione della c.d. Scia ai competenti Vigili del Fuoco, avvenuta il 28/03/2012, erano trascorsi quasi sei mesi durante i quali l’obbligo non era stato osservato.
Pertanto, rientrando la detenzione dei serbatoi di gasolio e dei gruppi elettrogeni tra le attivita’ pericolose sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco, il reato omissivo risulta consumato fino alla presentazione della richiesta del certificato antincendi.
3. Altrettanto infondata e’ la censura riguardante l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, il cui riconoscimento, in assenza di richiesta di parte, rientra nella discrezionalita’ del giudice; nel caso in esame, non risulta avanzata alcuna richiesta dall’odierno ricorrente in sede di conclusioni, allorquando si e’ limitato a chiedere l’assoluzione.
In assenza di richiesta, dunque, non e’ possibile individuare un profilo di omessa motivazione censurabile in sede di legittimita’ (Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, Ferrante, Rv. 256560: “Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare sulla mancata concessione, ai sensi dell’articolo 597 c.p.p., comma 5, della sospensione condizionale della pena solo se il beneficio sia stato espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di conclusioni, ovvero se la sentenza d’appello abbia condannato l’imputato in riforma della decisione assolutoria di primo grado, sempre che la sospensione condizionale fosse stata richiesta, in via subordinata, dinanzi al giudice “a quo””).
4. La richiesta di applicazione della clausola di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis cod. pen. e’ infondata.
Al riguardo va ribadito che la causa di non punibilita’ ha natura sostanziale ed e’ dunque applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimita’, nei quali la Suprema Corte puo’ rilevare di ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilita’ del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimita’, ad un vaglio di astratta non incompatibilita’ della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto articolo 131 bis (Sez. 2, Sentenza n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596); invero, la nuova causa di non punibilita’ puo’ essere applicata nel giudizio di legittimita’ con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ogniqualvolta emerga, dal contenuto di quest’ultima, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l’operativita’ dell’istituto previsto dall’articolo 131 bis cod. pen., nonche’ un apprezzamento del giudice di merito coerente con tale soluzione (Sez. 6, Sentenza n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265114; Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795).
Tanto premesso, nel caso in esame la particolare tenuita’ del fatto risulta non configurabile in ragione della stessa valutazione della sentenza impugnata, che, pur ritenendo la non eccessiva gravita’ obiettiva del fatto, ha determinato la pena base discostandosi in maniera non insignificante dal minimo edittale (pari ad Euro 258,00), in tal senso considerando la gravita’ del fatto in termini incompatibili con l’invocata causa di non punibilita’, e non riconoscendo le attenuanti generiche.
Non sussistono, pertanto, le condizioni di astratta non incompatibilita’ della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto articolo 131 bis cod. pen., tali da legittimare un rinvio per nuovo esame.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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