L’inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l’erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale, cui essa si riferisce, avrebbe dovuto conseguenzialmente respingere l’opposizione per totale infondatezza, e non certo dichiarare l’insussistente nullità del precetto. Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che il vizio denunciato, proprio perché non comportante alcuna nullità della sentenza (non prevista da alcuna norma e quindi non pronunciabile in base al principio della tassatività delle nullità processuali, sancito dall’art. 156, comma 1, c.p.c., salvo quanto si dirà al par. 2.3), ma una mera irregolarità, peraltro emendabile (ed emendata), non avrebbe mai potuto riverberarsi – invalidandolo – sul precetto. Infatti, l’art. 480, comma 2, c.p.c., prevede gli elementi che il precetto deve necessariamente contenere, a pena di nullità, tra cui l’indicazione delle parti; tale requisito deve ritenersi insussistente, analogamente a quanto dettato dall’art. 164 c.p.c. per la nullità dell’atto di citazione, quando detta indicazione sia stata del tutto omessa o sia tale da generare assoluta incertezza al riguardo
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza febbraio 2017, n. 3775
Motivi della decisione
1.1 – Con il primo motivo, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 in combinato disposto con gli artt. 617, 287 e 156 c.p.c.. Insussistenza di una ipotesi di nullità. Intervenuta regolarizzazione dell’atto. Cessazione della materia del contendere. Motivazione contraddittoria ed illogica. Omessa pronuncia”, il F. lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove, dopo aver rilevato che il vizio denunciato dalla M. dava luogo a mera irregolarità del titolo esecutivo, inidonea a generarne la nullità, giungeva erroneamente a dichiarare la nullità del precetto opposto, per di più senza considerare che, in corso di causa, all’udienza del 21.2.2014, era stato depositato provvedimento ex art. 288 c.p.c., con cui detto errore era stato emendato. Il primo giudice, prosegue il ricorrente, non aveva affatto considerato che non vi era alcuna incertezza circa l’identità del soggetto effettivamente tenuto e quello intimato, tanto Più che la stessa M. alcun dubbio aveva palesato al riguardo, proponendo l’opposizione e con ciò, in ogni caso, sanando ogni irregolarità, per il principio di cui all’art. 156, ult. comma, c.p.c..
1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 in combinato disposto con gli artt. 132, 156 e 480 c.p.c.. Assenza di difformità dallo schema legale. Insussistenza di una ipotesi di nullità. Carenza di interesse rilevante ex art. 100 c.p.c.”, il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza anche alla luce di una interpretazione sistematica delle norme processuali, che giammai prevedono la nullità di un atto del processo a causa della erronea indicazione della data di nascita di una delle parti; conseguentemente, l’impugnata sentenza finisce col violare anche il principio di tassatività delle nullità processuali, sancito dall’art. 156, comma 1, c.p.c.. Si evidenzia, ancora, come nella specie difettasse un interesse giuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., in capo alla M. , poiché non poteva certamente sussistere il pericolo di duplicazione dell’azione esecutiva a seguito della correzione dell’errore materiale da parte del giudice a quo.
1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. per la omessa valutazione del concreto scopo dell’opponente alla pronunzia e del comportamento rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c.”, il ricorrente si duole ancora della mancata valutazione da parte del giudice del merito circa il difetto di attualità dell’interesse, alla luce dell’intervenuta correzione dell’errore materiale.
1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p. c. Omessa motivazione. Vizio di motivazione. Violazione del principio di causalità degli atti. Soccombenza reciproca. Malgoverno dell’art. 88 c.p.c. per sua omessa valutazione ai fini della regolamentazione delle spese”, il F. lamenta l’erroneità della sentenza impugnata anche sotto il profilo della condanna alle spese, sia nell’an che nel quantum.
1.5 – Con il quinto motivo, infine, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p. c. Omessa motivazione. Vizio di motivazione. Violazione del D.M. 14/2012”, il ricorrente, quanto alla liquidazione delle spese, censura l’applicazione del citato D.M. da parte del giudice, essendo vigente il nuovo D.M. n. 55/2014 e risultando impossibile, stante il mancato deposito di nota spese da parte della M. , comprendere il ragionamento adottato nel determinare le spese stesse in 9.500,00 oltre accessori e spese vive.
2.- I primi tre motivi, da valutarsi congiuntamente stante l’evidente loro connessione, sono fondati.
Invero, con la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che la M. , con l’atto di opposizione, aveva lamentato la discordanza tra il soggetto indicato nel precetto e quello indicato nel titolo esecutivo di cui si minacciava l’esecuzione, e dopo aver rilevato che ciò non determina certamente nullità del titolo esecutivo ovvero di inesistenza del diritto azionato, ma al più “irregolarità del titolo esecutivo e del precetto”, il primo giudice è contraddittoriamente giunto alla declaratoria di nullità del precetto stesso, proprio a causa di detta irregolarità.
La decisione è palesemente erronea, sotto molteplici profili, sostanzialmente colti dalle censure in esame, seppur con le precisazioni che seguono.
2.1 – Preliminarmente, infatti, deve rilevarsi che l’adito tribunale non ha rilevato correttamente l’essenza della spiegata opposizione: la M. – sul rilievo della mancata coincidenza tra la data di nascita indicata in sentenza e quella invece indicata in precetto, che le apparteneva – ha negato nella sostanza di essere stata parte del giudizio definito da Trib. di Napoli Nord, Sez. dist. di Afragola, sent. n. 227 del 26.6.2013, e quindi di essere il soggetto tenuto al pagamento della somma ivi indicata per capitale e accessori in favore del F. ; in più, l’opponente ha contestato alcune voci contenute in precetto, affermando non essere comunque tenuta al pagamento delle somme di Euro 350,00 e di Euro 118,20. Conseguentemente, la reazione della M. in relazione ad entrambe le doglianze andava inquadrata in una opposizione all’esecuzione c.d. preesecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestandosi il diritto del F. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, anche in relazione al quantum.
Trattasi di questioni che, pur esulando dall’economia della presente decisione, restano tuttavia impregiudicate all’esito della disponenda cassazione della decisione impugnata.
2.2 – Ricondotta però dal primo giudice l’azione della M. alla opposizione agli atti esecutivi c.d. preesecutiva ex art. 617, comma 1, c.p.c., ed avendo pertanto egli individuato la causa petendi dell’opposizione stessa nella contestazione della “regolarità formale del titolo esecutivo”, lo stesso giudice, dopo aver correttamente richiamato il principio per cui “L’inesatta indicazione in sentenza di dati anagrafici di alcuna delle parti, quali il luogo e la data di nascita, costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura stabilita dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., qualora l’erronea iscrizione di tali dati non determini incertezze riguardo al contenuto della decisione ed alle parti del rapporto processuale, cui essa si riferisce (…)” (Cass. 24.7.2003, n. 11458), avrebbe dovuto conseguenzialmente respingere l’opposizione per totale infondatezza, e non certo dichiarare l’insussistente nullità del precetto.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che il vizio denunciato, proprio perché non comportante alcuna nullità della sentenza (non prevista da alcuna norma e quindi non pronunciabile in base al principio della tassatività delle nullità processuali, sancito dall’art. 156, comma 1, c.p.c., salvo quanto si dirà al par. 2.3), ma una mera irregolarità, peraltro emendabile (ed emendata), non avrebbe mai potuto riverberarsi – invalidandolo – sul precetto.
Infatti, l’art. 480, comma 2, c.p.c., prevede gli elementi che il precetto deve necessariamente contenere, a pena di nullità, tra cui l’indicazione delle parti; tale requisito deve ritenersi insussistente, analogamente a quanto dettato dall’art. 164 c.p.c. per la nullità dell’atto di citazione, quando detta indicazione sia stata del tutto omessa o sia tale da generare assoluta incertezza al riguardo. Ma il requisito in discorso, nella specie, non era stato posto in discussione dalla M. , quale vizio proprio del precetto (che infatti la identificava con esattezza), sostenendosi invece che quest’ultimo fosse invalido per nullità derivata. Già sul piano concettuale, quindi, la tesi dell’opponente era ed è insostenibile, poiché l’atto processuale che sia collegato ad altro atto, che lo precede nella sequenza procedimentale e ne costituisce il presupposto, non può mai mutuare dal primo una invalidità da cui questo (come nella specie) non è affetto. Ne deriva che il denunciato vizio su cui si fondava l’opposizione spiegata dalla M. non avrebbe mai potuto giustificare l’accoglimento, non essendo esso neanche astrattamente idoneo ad inficiare la validità del precetto. Ha quindi palesemente errato il primo giudice, laddove ha da un lato correttamente escluso che il vizio in questione determinasse la nullità della sentenza, trattandosi di mera irregolarità, per poi contraddittoriamente affermare la nullità (derivata) del precetto intimato dal F. .
E ciò tanto più che questi, all’udienza del 21.2.2014, aveva depositato copia dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale in discorso. Sul punto, è appena il caso di aggiungere che – contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente – non viene qui in rilievo il profilo dell’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c., e di conseguenza neanche la pretesa cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuta correzione, giacché la M. (da quanto è dato evincersi dal ricorso e dalla sentenza impugnata), proponendo la ripetuta opposizione, ha inteso travolgere in radice la minacciata azione esecutiva, non essendosi meramente limitata a dedurre un motivo ostativo al regolare svolgimento dell’azione stessa.
2.3 – Ciò chiarito, va finalmente evidenziato che, ove anche volesse sostenersi che il vizio in questione fosse stato tale da determinare comunque la invalidità della sentenza perché mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 2, c.p.c., e conseguentemente dello stesso precetto, proprio la proposizione dell’opposizione da parte della M. costituisce la prova dell’esatto contrario: l’intimata da un lato ha negato di essere il soggetto obbligato in forza dell’azionata sentenza, ma dall’altro ha mosso contestazioni concernenti anche il quantum (v. par. 2.1), ed è perciò inequivoco che, nella specie, la sequenza processuale rappresentata dalla notifica della sentenza e del precetto ha comunque raggiunto lo scopo cui è preposta, ossia intimare al destinatario l’adempimento dell’obbligazione portata dal titolo esecutivo, sotto minaccia dell’esecuzione forzata.
Anche per tal via, quindi, il primo giudice ha errato nel rendere la ripetuta declaratoria di nullità del precetto, avendo omesso ogni valutazione sul punto, emergente ex actis.
3. – In conclusione, i primi tre motivi devono essere accolti, mentre il quarto e il quinto restano assorbiti. Va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in persona di diverso magistrato, che provvederà in merito ai restanti motivi di opposizione nonché sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
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