L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale ed è, di conseguenza, valido ai fini probatori e, in particolare, consente di individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile
sentenza 9 giugno 2016, n. 11794

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19544-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) Agente della riscossione in persona del suo Direttore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 149/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 13/03/2013, R.G.N. 477/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 e del 2 motivo di ricorso.

I FATTI

Con ricorso depositato in data 21.9.2010, (OMISSIS) proponeva opposizione a svariate intimazioni di pagamento, notificategli il 9.4.2010, e avverso gli atti ad esse presupposti, costituiti da cartelle di pagamento emesse da (OMISSIS) s.p.a. notificate nell’arco di tempo dal 2001 al 2010, che derivavano dall’omesso pagamento di tributi e contributi di varia natura, contestando l’inesistenza della notifica delle cartelle, l’inesistenza e / o nullita’ delle cartelle stesse e delle intimazioni, prive delle relate di notifica, e l’applicazione in misura sproporzionata di interessi da parte del concessionario.
Il concessionario, nel costituirsi, eccepiva il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle afferenti a crediti di natura tributaria, l’incompetenza funzionale del giudice adito per quelle relative all’omesso pagamento di contributi previdenziali, e l’inammissibilita’ delle opposizioni perche’ proposte oltre i termini di legge.
Il giudice di primo grado accoglieva la opposizione del (OMISSIS) dichiarando l’inesistenza delle cartelle esattoriali con conseguente inefficacia degli atti successivi.
L’appello proposto dall’agente per la riscossione, con il quale chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione, di competenza funzionale e di competenza per materia del giudice adito nonche’, nel merito, chiedeva dichiararsi la legittimita’ della iscrizione a ruolo delle cartelle e delle intimazioni di pagamento e la validita’ ai fini probatori della documentazione depositata e, previo accertamento della ritualita’ della notifica, l’esistenza dei crediti riportati sulle stesse veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 149/2013 qui impugnata. La sentenza, rilevando la presenza in atti del solo estratto del ruolo, e non anche delle cartelle esattoriali in originale, riteneva che esso non fosse sufficiente a provare in giudizio il credito di (OMISSIS) e neppure a fornire una chiara indicazione in ordine alla inerenza di una o piu’ cartelle ad un credito tributario, e pertanto riteneva ammissibile l’azione proposta dinanzi al giudice ordinario.
(OMISSIS) s.p.a. propone quattro motivi di ricorso nei confronti di (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 149 / 2013, depositata dalla Corte d’Appello di Lecce in data 13 marzo 2013, non notificata.
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l’erroneita’ della pronuncia impugnata in relazione al difetto di giurisdizione eccepito fin dal primo grado, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
Rileva che la corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’opposizione proposta dinanzi al giudice ordinario in relazione a tutte le intimazioni, considerata l’equivocita’ delle intimazioni stesse e la non chiara riferibilita’ di una o alcune di esse a un credito tributario.
La ricorrente puntualizza che le intimazioni non recano alcuna indicazione della natura del credito, ma riportano il numero delle cartelle a cui si riferiscono, e che tali indicazioni sono dettagliatamente contenute nelle cartelle prodromiche, ove e’ specificato se il credito e’ relativo al mancato versamento di tributi ed anche di quali tributi si tratti. Richiama la nota giurisprudenza secondo la quale l’individuazione del giudice competente a decidere in materia di opposizione alle cartelle esattoriali discende dalla natura del credito opposto.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 615 e 617 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Afferma che, benche’ fosse stata dimostrata la ritualita’ della notifica delle cartelle, la corte d’appello non si e’ pronunciata sulla eccezione del concessionario di tardivita’ dell’opposizione ed in questa sede ribadisce che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella davanti al giudice del lavoro per quanto concerne i crediti previdenziali, Decreto Legislativo n. 46 del 1999, ex articolo 24, e per i crediti tributari e derivanti da contravvenzioni codice della strada nel termine di 60 giorni rispettivamente davanti alla commissione tributaria e al giudice di pace e nei termini previsti dall’articolo 617 c.p.c. quanto ai motivi di opposizione relativi alla regolarita’ formale.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25 e del Decreto Ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, articolo 1, comma 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la corte d’appello ha negato efficacia probatoria all’estratto di ruolo ai fini del riconoscimento del credito vantato dall’agente per la riscossione.
Precisa che i ruoli, formati direttamente dall’ente creditore e recanti un numero identificativo univoco a livello nazionale, sono costituiti in conformita’ ad un modello approvato e devono recare una serie completa di indicazioni atte ad identificare con completezza sia il debitore che il debito, e che gli estratti di ruolo esibiti in giudizio contengono tutti gli elementi previsti dal modello contenuto nel decreto ministeriale ed assumono la stessa valenza del ruolo (tanto che costituiscono titolo per l’ammissione al passivo fallimentare).
Aggiunge che l’originale del ruolo, che giunge al concessionario, e’ un documento informatico, e che il legislatore stesso ha attribuito al concessionario che riceve il documento informatico la facolta’ di certificarne la provenienza e la conformita’ alle risultanze informatiche dell’Amministrazione finanziaria, ovvero all’originale (Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, ex articolo 5, comma 5), e che tale attestazione di conformita’ era presente in calce agli estratti di ruolo depositati dinanzi al tribunale di Taranto e poi alla corte d’appello. Pertanto, gli estratti di ruolo depositati formavano piena prova in ordine all’esistenza e alla natura dei crediti vantati dall’amministrazione nei confronti del (OMISSIS). Puntualizza che la cartella esattoriale, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 26, viene notificata in un unico esemplare, che e’ quello che viene consegnato al debitore.
Infine, con il quarto motivo (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando che, oltre alla violazione di norme sul punto, la corte d’appello ha del tutto omesso di motivare per quali ragioni ritenga che gli estratti di ruolo siano insufficienti a provare il credito, mancando l’esposizione dell’iter logico attraverso il quale e’ giunta alla conclusione della insufficienza probatoria dell’estratto di ruolo in luogo della cartella (che, ribadisce il ricorrente, essendo emessa in unica copia che e’ quella che viene materialmente consegnata al debitore, non e’ piu’, dopo la notifica, nella materiale disponibilita’ dell’amministrazione).
Il terzo motivo e’ relativo alla questione, concernente la valenza probatoria del credito fatto valere dall’agente di riscossione degli estratti del ruolo, che e’ rilevante anche al fine della risoluzione della questione pregiudiziale posta dal primo motivo, volta a stabilire se l’agente per la riscossione agisse per il recupero coattivo di pretese tributarie o meno. Esso deve essere esaminato preliminarmente, per le considerazioni che seguono:
– alla corte d’appello era stata sottoposta la questione pregiudiziale di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia in materia di opposizione a cartella esattoriale appartenente alla giurisdizione del giudice tributario, qualora la cartella sia stata emessa in relazione ad una pretesa tributaria dell’amministrazione;
– il giudice di appello ha ristretto la motivazione della sentenza sul punto esclusivamente alla affermazione, alquanto apodittica, che nega il valore probatorio dell’estratto di ruolo. Partendo da questo assunto, il giudice di appello si e’ limitato ad affermare che, non essendo stato provato che l’Agente per la riscossione agisse in relazione a mancate entrate tributarie (non avendo l’estratto del ruolo alcun valore probatorio del contenuto delle cartelle), l’eccezione di difetto di giurisdizione fosse infondata, in quanto in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
– va quindi verificata la fondatezza dell’affermazione contenuta nella sentenza appellata, secondo la quale gli estratti del ruolo non sarebbero utilizzabili al fine di provare la natura del credito vantato dal concessionario anche al fine di verificare la correttezza della pronuncia in punto di giurisdizione, laddove la corte territoriale ha affermato che “l’equivocita’ dell’intimazione e la non chiara riferibilita’ ad un credito tributario rendeva ammissibile l’adone dinanzi al giudice ordinario” (citando Cass. n. 4077 del 2010).
Tale affermazione non e’ corretta proprio in quanto correlata alla esclusione del valore probatorio dell’estratto di ruolo.
La sentenza qui impugnata sostiene che l’estratto di ruolo non ha forza probatoria per la sua natura di “estratto”, attribuendo alla denominazione una portata riassuntiva, ovvero di contenere una selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, che potrebbe riportare in esso, a sua scelta, solo parte dei dati indicati nella cartella.
L’affermazione della corte d’appello si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell’estratto di ruolo: il ruolo costituisce il titolo esecutivo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49 ai sensi del quale “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
La cartella esattoriale non e’ altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l’estratto di ruolo e’ una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perche’ contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entita’ delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo gia’ riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutivita’ del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, oltre che dal Decreto Ministeriale n. 321 del 1999, articoli 1 e 6). Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformita’ all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’articolo 2718 cod. civ. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui e’ coadiutore (Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, articolo 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex articolo 743 cod. proc. civ., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne e’ parte – e’ tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 24), ed inoltre e’ autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, articolo 14 (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, puo’ essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale e’ depositato l’originale) (Cass. n. 25962 del 2011).
L’estratto del ruolo non e’ quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, come sembrerebbe affermare nella sua scarna motivazione la corte d’appello, ma e’ la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. gia’ Cass. n. 724 del 2010).
Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto non essendosi attenuta al seguente principio di diritto: “L’estratto di ruolo e’ la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entita’ e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (gia’ affermato da questa Corte con le sentenze n. 11141 e 11142 del 2015).
Occorre ora riprendere l’esame delle questioni poste all’attenzione della Corte con il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che siano state violate dalla corte d’appello le norme sul riparto di giurisdizione in materia di controversie in opposizione all’esecuzione proposte avverso cartelle esattoriali emesse in buona parte in relazione ad entrate tributarie.
Le Sezioni Unite hanno piu’ volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto di giurisdizione in materia di opposizione ad esecuzione esattoriale affermando che in caso di opposizione a piu’ cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralita’ di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l’impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a se’ in relazione ai crediti d’imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest’ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008; v. anche Cass. n. 11141 e 11142 del 2015).
Essendo la questione gia’ stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, con arresto che non ha dato adito ad incertezze nelle successive pronunce sul tema delle sezioni semplici, non si rende necessario investirle nuovamente della questione, ai sensi dell’ultima parte dell’articolo 374 c.p.c., comma 1.
Va precisato che questa Corte potra’ provvedere all’esame diretto della proposta questione di giurisdizione, in quanto, configurando essa la denuncia di un “error in procedendo”, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti.
Dagli estratti di ruolo emergevano i dati necessari ad identificare la diverse ragioni di credito azionate contro il (OMISSIS). Cio’ imponeva alla corte territoriale di verificare, ragione per ragione, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, per tutte genericamente affermata sulla base della scorretta conclusione dell’impossibilita’ della verificazione della natura del credito di ciascuna delle cartelle, e poi, nella misura in cui essa fosse stata riconosciuta, avrebbe potuto e dovuto esaminare la fondatezza nel merito dei motivi di appello, in applicazione della nota consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine al riparto di giurisdizione sulle opposizioni ad esecuzioni esattoriali (richiamata anche dalla corte d’appello nella sentenza impugnata) che fissa il discrimine esclusivamente nella natura del credito azionato.
In accoglimento del primo motivo del ricorso, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla opposizione proposta in relazione alle ragioni di credito tributarie riportate nelle cartelle impugnate, per essere competente la commissione tributaria provinciale.
In accoglimento del terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che esaminera’, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, le opposizioni concernenti pretese creditorie non afferenti a tributi e si pronuncera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e per l’effetto dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni dispiegate da (OMISSIS) per crediti tributari, dichiara la giurisdizione, per questa parte, del giudice tributario e rimette la relativa opposizione alla competente commissione tributaria provinciale;
– accoglie il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, laddove essa concerne crediti non tributari, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *