Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 24 maggio 2016, n. 10701

Non è ravvisabile la responsabilità di due architetti che per mancato accordo con il committente non avevano apportato delle integrazioni richieste provocando il parere negativo dell’ufficio e l’archiviazione della pratica

 
 

Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 24 maggio 2016, n. 10701

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26188/2013 proposto da:

(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1328/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/09/2012, R.G.N. 2163/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Gli architetti (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio (OMISSIS), per sentirlo condannare al pagamento del compenso professionale (pari a Lire 43.884.551, oltre accessori) relativo al saldo della prestazione costituita dalla presentazione di un progetto per la realizzazione di un fabbricato in (OMISSIS), il quale progetto “era stato regolarmente presentato al Comune, che aveva richiesto chiarimenti tecnici, da inviare nel termine di giorni 60 e che, a causa del mancato accordo con il committente, le integrazioni richieste non venivano inoltrate, provocando il parere negativo dell’ufficio e l’archiviazione della pratica”.

Il (OMISSIS), costituendosi in giudizio e, adducendo il grave errore dei professionisti, che non avevano fornito i chiarimenti richiesti, chiese il rigetto della domanda, nonche’ propose domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno provocato dalla condotta degli attori, “a causa del ricorso al credito bancario”; chiese, altresi’, ed ottenne di chiamare in causa la propria sorella, (OMISSIS), per sentirla condannare al pagamento in via solidale di quanto eventualmente dovuto ai due professionisti.

L’adito Tribunale di Ravenna con sentenza dell’agosto 2004, resa all’esito dell’istruttoria con acquisizione di documenti ed espletamento di c.t.u. e prove orali, respinse sia la domanda degli attori, che quella riconvenzionale del convenuto.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione (OMISSIS) e (OMISSIS) (in via principale) e (OMISSIS) (in via incidentale), il quale ultimo chiedeva l’integrazione del contraddittorio con (OMISSIS) in ragione della stessa domanda di manleva gia’ proposta in primo grado.

Disposta la richiesta integrazione del contraddittorio e costituitasi (OMISSIS) (che chiedeva la reiezione della domanda di manleva), la Corte di appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 28 settembre 2012, accoglieva l’appello principale, rigettava quello incidentale e la domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS), e condannava (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), a titolo di compenso per l’attivita’ professionale prestata, della somma di Euro 22.664,47, oltre accessori e spese del doppio grado, nonche’ al pagamento delle spese di gravame in favore della sorella (OMISSIS).

2.1. – La Corte territoriale osservava, sulla scorta “delle risultanze processuali ed in particolare della CTU tecnica espletata” (di cui il primo giudice non aveva tenuto conto, “ritenendo tardive le lettere di sollecito dei professionisti”), che, “alla luce della consulenza tecnica esperita, nessuna responsabilita’ dei professionisti era emersa in relazione all’incarico, che era stato, con tutta probabilita’, espletato secondo le intese con la proprieta’”.

In particolare dalla c.t.u. era emerso: che taluni aspetti del progetto (per la realizzazione di 13 appartamenti su quattro piani, con spazi di parcheggio per autoveicoli) “non erano conformi alla normativa vigente” (risposta al 1 quesito); che (risposta al 3 quesito) le relative modifiche “non avrebbero creato difficolta’ particolari, ma che dovevano essere concordate con la proprieta’, la quale doveva firmare il progetto”, la’ dove peraltro, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento edilizio del Comune di Ravenna, era “sempre possibile ripresentare un progetto sospeso, dopo le opportune modifiche”; che (risposta al 2 quesito) non si ravvisava “alcuna colpa professionale nelle modalita’ di espletamento dell’incarico espletato dai professionisti”.

Il giudice di appello riteneva, quindi, “inutile, a questo punto, rimarcare che la prova della colpa professionale avrebbe dovuto esser fornita dal (OMISSIS), ma cio’ non e’ avvenuto, essendo emersa a seguito della CTU la prova contraria”.

Invero, il (OMISSIS) avrebbe dovuto provare “di avere inutilmente chiesto un incontro per concordare le modifiche da apportare al progetto”, senza ottenere risposta ovvero ottenendo il rifiuto dei professionisti, mentre era stata anche smentita, in base a deposizione testimoniale, la tesi della irreperibilita’ dei professionisti, risultando, quindi, “inverosimile che il (OMISSIS) si sia attivato presso il Comune, ma non abbia mai ottenuto un colloquio con i professionisti”, i soli ad aver presentato, seppur tardivi, “solleciti scritti”, mentre nulla vi era di provenienza del committente, “che potrebbe aver perso interesse al progetto”, posto che avrebbe comunque potuto chiederne la ripresentazione ai professionisti dopo le modifiche.

Sicche’, “essendo rimasta del tutto carente la prova della negligenza degli Architetti (OMISSIS) e (OMISSIS)”, mentre era “emersa l’assenza di qualsivoglia profilo di colpa nell’espletamento dell’incarico”, la Corte di appello riteneva dovuto loro il compenso per l’attivita’ prestata nella incontestata misura di Euro 22.664,47, oltre accessori.

2.2. – Il giudice di secondo grado respingeva, poi, la domanda di danni proposta dal (OMISSIS), anzitutto perche’ non provata la colpa ascritta ai professionisti e, dunque, il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta degli architetti; inoltre, per il difetto di prova che l’apertura di credito bancario richiesta dal (OMISSIS) fosse funzionale proprio “alla costruzione futura del complesso” edilizio.

2.3. – La Corte territoriale rigettava, infine, la domanda di manleva contro (OMISSIS), osservando che essa: non aveva mai conferito mandato ai professionisti; la firma del progetto era necessaria in quanto comproprietaria; aveva ella indicato al fratello l’architetto (OMISSIS), suo conoscente; aveva venduto il (OMISSIS) la quota proprietaria al fratello, dimostrando disinteresse al progetto edilizio; la fideiussione prestata in favore del fratello era finalizzata alla apertura di un conto corrente, ma non dimostrava l’interesse per il progetto edilizio; non aveva mai partecipato ad alcuna trattativa e/o incontro che riguardasse la costruzione del complesso.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e, congiuntamente, (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e 115 c.p.c..

La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla mera adesione della c.t.u. espletata in corso di giudizio utilizzandola come mezzo di prova, in violazione delle norme indicate in rubrica, essendo detto strumento soltanto un ausilio per il giudice e non utile a sopperire le carenze probatorie di parte.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe invertito l’onere della prova spettante ad esso committente, gravandolo della mancata dimostrazione di “essere stato diligente” e quindi “”colpevole” di non aver sollecitato l’operato dei professionisti incaricati”” – i quali avrebbero dovuto provare l’adempimento esatto delle obbligazioni assunte mentre incombeva ad esso (OMISSIS) solo la allegazione dell’inadempimento, la dimostrazione del pregiudizio e del nesso causale tra il danno e la condotta dei professionisti, quale onere di prova adempiuto con il deposito della documentazione sull’archiviazione della pratica di concessione edilizia.

1.1. – Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

Esso non solo disconosce la differenza che corre tra consulenza “deducente” (volta alla sola valutazione dei fatti accertati) e consulenza “percipiente” (diretta anche all’accertamento dei fatti dedotti, costituendo essa stessa fonte di prova), ma neppure evidenzia, nella sua genericita’, quali fatti, in ipotesi, sarebbero stati dal c.t.u. accertati a prescindere dalle deduzioni di parte, ovvero se il consulente di ufficio avesse debordato dall’incarico in modo del tutto avulso dal complessivo tema di accertamento demandatogli.

Invero, con il profilo di doglianza in esame ci si duole, nella sostanza, che il giudice abbia aderito alle conclusioni del c.t.u. in punto di assenza di responsabilita’ dei professionisti, ma non si censurano affatto eventuali errori della consulenza, ne’ si assume che specifiche critiche alla stessa siano state avanzate gia’ nel giudizio di merito.

Quanto, poi, al profilo di denuncia che attiene al riparto dell’onere della prova, oltre a non essere correlato ad alcuna pertinente indicazione di quali norme giuridiche sarebbero state violate, e’ comunque dirimente osservare che, al di la’ delle petizioni di principio su chi dovesse gravare la dimostrazione della colpa professionale, la Corte territoriale ha espresso soltanto ad abundantiam il proprio convincimento al riguardo (“E’ inutile, a questo punto, rimarcare che la prova della colpa professionale avrebbe dovuto esser fornita dal (OMISSIS) cfr. p. 8 della sentenza di appello), giacche’ ha ritenuto positivamente accertata, in base all’esame delle risultanze processuali e, segnatamente, della espletata c.t.u. – e, dunque, iuxta alligata et probata partium e in forza del principio di acquisizione probatoria che non sussistesse alcuna colpa professionale a carico degli architetti, con cio’ non facendo applicazione della regola sussidiaria dell’onere della prova, ossia della soccombenza a carico di chi, gravatone, non fornisce il riscontro dei fatti allegati.

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “in relazione agli articoli 1176 e 2236 c.c.” – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

La Corte di appello, mancando di argomentare “circa l’idoneita’, la correttezza, la completezza del progetto presentato” dagli attori architetti (peraltro esclusa dalla stessa c.t.u.), avrebbe errato a ritenere che il mancato adempimento dei professionisti (incombendo ad essi la prova dell’adempimento esatto) alla richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti inviata dal Comune “non integrasse gli estremi della colpa professionale”, cio’ contrastando con la stessa giurisprudenza richiamata in sentenza che evidenzia la necessita’ del professionista di adeguarsi ai rilievi dei competenti organi di controllo sul progetto non utilizzabile.

3. – Con il terzo mezzo e’ prospettato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “in relazione alla domanda di risarcimento del danno avanzata dal Signor (OMISSIS)” – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

La Corte territoriale avrebbe errato a rigettare l’appello incidentale anche in riferimento alla domanda risarcitoria, giacche’ (premessa la responsabilita’ dei professionisti, secondo quanto in precedenza “ampiamente argomentato”) l’esclusione del nesso causale con il danno e’ stata motivata in modo arbitrario, risultando il finanziamento richiesto alla Cassa di Risparmio di Cesena funzionale alla costruzione del complesso edilizio, come dimostrato in base alle deposizioni dei dipendenti di detta Cassa.

4. – Con il quarto mezzo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – “in relazione alla domanda di manleva svolta dal Signor (OMISSIS) nei confronti della Signora (OMISSIS)” – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le circostanze addotte dalla Corte di appello a fondamento del rigetto della domanda di manleva (tratte in particolare dall’interrogatorio formale degli attori architetti) sarebbero contrastate dalle risultanze in atti o comunque mal intese dal giudice di appello, in quanto irrilevanti o frutto di “congettura”.

5. – Il secondo, terzo e quarto mezzo – che veicolano, ciascuno, un vizio di omesso esame ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che sono da scrutinarsi congiuntamente non possono trovare accoglimento.

Nel presente giudizio di legittimita’, essendo la sentenza di appello impugnata in questa sede stata pubblicata il 28 settembre 2012, trova applicazione la disposizione di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, citato n. 5, nella formulazione novellata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), che, come previsto dello stesso articolo 54, dal comma 3, si applica alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione di detto D.L.).

Sicche’, occorre rammentare, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (anzitutto Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), che il vizio veicolabile in base alla predetta norma processuale e’ “relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Con l’ulteriore puntualizzazione per cui “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorieta’ della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

Nella specie, il ricorrente si e’ discostato palesemente dal paradigma anzidetto, insistendo a denunciare nella sostanza non gia’ un omesso esame di fatti decisivi, bensi’ un vizio di insufficienza e/o contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata alla stregua della disposizione processuale di cui al previgente n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, inapplicabile ratione tamporis.

Peraltro, avendo la Corte territoriale esaminato direttamente, e con motivazione tutt’altro che apparente e/o palesemente non intelligibile, i “fatti” di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame (sulla responsabilita’ professionale degli architetti, sul danno e sulla domanda di manleva: cfr., rispettivamente, sintesi ai pp. 2.1., 2.2. e 2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede, cui si rinvia integralmente), neppure potrebbe ravvisarsi un vizio della sentenza impugnata riconducibile al vigente n. 5 del citato articolo 360.

A cio’ dovendosi aggiungere, in riferimento al terzo motivo, che le doglianze in punto di risarcimento del danno sono comunque inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione, una volta che, con il mancato accoglimento del primo e secondo motivo (in punto di responsabilita’ professionale), si e’ formato il giudicato sulla insussistenza del presupposto an debeatur.

6. – Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti (la (OMISSIS), nonche’, congiuntamente, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) delle spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *