In tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l’amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale. Posto che, obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse, nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte del processo per la sola violazione dell’art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell’ordinamento
Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 19 gennaio 2017, n. 1285
Fatti di causa
1. – Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 dicembre 2007, pronunciando sulle domande di risarcimento del danno da “violazione dei diritti della personalità” proposta dalla società Mediaset S.p.A. nei confronti del Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A., di M.E. , d.g. , F.L. e di Me.Ma. – rispettivamente editore, direttore responsabile e giornalisti del quotidiano “(omissis) ” – dichiarò la società attrice carente di legittimazione attiva in relazione alla domanda concernente l’asserita illegittima pubblicazione di atti di indagini penali e respinse ogni altra domanda in relazione a quattro articoli pubblicati sul giornale nel periodo febbraio/maggio del 2005 (segnatamente: 24 e 25 febbraio; 1 marzo; 4 maggio).
2. – Avverso l’anzidetta decisione proponeva impugnazione Mediaset S.p.A., che la Corte di appello di Roma – nel contraddittorio con i convenuti in primo grado – rigettava con sentenza resa pubblica il 25 luglio 2011, ribadendo (sia pure con diversa motivazione) la carenza di legittimazione attiva di Mediaset in relazione alla domanda risarcitoria riguardante l’asserita violazione del divieto di pubblicazione di atti di procedimento penale coperti dal segreto e reputando destituite di fondamento le censure in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza sia del reato di diffamazione a mezzo stampa, sia della violazione delle norme in materia di privacy di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Mediaset S.p.A. affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Hanno resistito con controricorso il Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A., M.E. , F.L.G. , Me.Ma. e D.M.C. , quale erede di d.G. ; non ha svolto attività difensiva in questa sede D’.Gi. , intimata quale erede di d.g. .
La causa è stata assunta in decisione all’odierna udienza – in prossimità della quale i controricorrenti hanno depositato memoria – a seguito di rinvio disposto, con ordinanza n. 7928 del 2015, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di interpretazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p..
Ragioni della decisione
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe errato ad escludere, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato, la violazione dell’art. 684 c.p., quale fattispecie incriminatrice da ritenersi a carattere plurioffensivo, pur in presenza della riconosciuta pubblicazione di “estrapolazioni” di “trascrizioni” (sebbene “marginali” e “minime”) degli atti di indagine coperti da segreto sino al termine dell’udienza preliminare, in contrasto, dunque, con l’assoluto divieto imposto dall’art. 114 c.p.p..
1.1. – Il motivo infondato.
La decisione della Corte territoriale è conforme al seguente principio di diritto, enunciato, a composizione di un insorto contrasto giurisprudenziale, da Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3727 (e ribadito da Cass., sez. un., 29 luglio 2016, n. 15815), secondo cui: “in tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l’amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell’art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell’ordinamento”.
2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003.
La Corte territoriale, nell’escludere erroneamente la violazione dell’art. 684 cod. pen., ha altresì errato nel negare, di conseguenza, la lesione della riservatezza e, segnatamente, la violazione del principio, di cui al citato art. 11, secondo il quale i dati devono essere trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, che sarebbe derivata dalla divulgazione di dati coperti da segreto, sussistendo un “imprescindibile collegamento tra violazione dell’art. 684 c.p. e lesione della riservatezza”, giacché è lo stesso ordinamento “ad affermare l’inoperatività del diritto di cronaca in tali situazioni”.
Inoltre, la lesione della privacy sussisterebbe anche in ragione della violazione, nel caso di specie, dell’art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, dovendosi escludere che vi sia stato un corretto esercizio del diritto di cronaca, non essendo stati rispettati i limiti della verità e della continenza.
2.1. – Il motivo è infondato.
Posto che – come innanzi evidenziato – non è dalla mera violazione dell’art. 684 c.p. che può nascere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ma soltanto se dal fatto materiale sia derivata la lesione di beni della persona altrimenti tutelati dall’ordinamento, deve trovare applicazione al caso in esame l’ulteriore principio di diritto enunciato sempre dalla citata Cass., sez. un., n. 3727 del 2016 (e ribadito dalla medesima Cass., sez. un., n. 15815 del 2016), secondo il quale: “in tema di danno non patrimoniale derivante dal reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 c.p. commesso dopo la conclusione delle indagini preliminari (ossia quando, in base all’art. 114, comma 7, c.p.p., gli atti non sono più segreti ma ne è vietata la pubblicazione testuale), la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio penalistico di necessaria offensività della concreta condotta ascritta all’autore, nonché, sul piano civilistico, di quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità, espressione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. di tolleranza della lesione minima; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata”.
Sicché, ponendosi la doglianza eminentemente nell’ottica dell’”imprescindibile collegamento tra violazione dell’art. 684 c.p. e lesione della riservatezza” e del divieto assoluto di pubblicazione di qualsiasi contenuto testuale degli atti coperti da segreto, va, invece, evidenziato che il riscontro da parte del giudice del merito circa le “estrapolazioni di marginali e minime trascrizioni” degli atti del procedimento penale – come tali non contestate – risulta essere apprezzamento plausibilmente integrante un giudizio di insussistenza della risarcibilità di un danno non patrimoniale in presenza di una lesione (della riservatezza) di lieve entità. E, di per sé, detta irrisarcibilità del danno depriva di interesse ad impugnare anche l’ulteriore profilo di censura sulla asserita violazione dell’art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003.
3. – Con il terzo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio della motivazione.
La motivazione fornita dalla Corte territoriale presenterebbe vizi enucleabili dal suo percorso argomentativo, seguito sia “al fine di asserire l’inammissibilità del motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 11 d.lgs. 196/03”, sia “per escludere il carattere diffamatorio delle notizie oggetto di doglianza da parte di Mediaset”.
3.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.
3.1.1. – Quanto al primo profilo di doglianza, esso è reso inammissibile (per sopravvenuto difetto di interesse alla relativa impugnazione) dalla (sfavorevole) decisione nel merito adottata dalla Corte territoriale sul motivo di gravame concernente la violazione del diritto alla privacy e dal conseguente rigetto, in questa sede, della censura avverso tale statuizione, scrutinata sub § 2.1. che precede e in forza delle ragioni ivi evidenziate.
3.1.2. – In relazione al secondo profilo di censura, occorre evidenziare, anzitutto, che l’affermazione della Corte territoriale sulla circostanza che l’appellante Mediaset non avesse “specificamente contestato la esatta corrispondenza degli articoli agli atti delle indagini preliminari”, essendo il motivo di gravame incentrato “esclusivamente” sul “profilo della continenza”, non è scalfita dalle critiche mosse con il ricorso, le quali, oltre a non evidenziare, in base alla stessa trascrizione degli atti processuali rilevanti (e, segnatamente, di quello di appello), proprio quella necessaria “specifica” contestazione anzidetta, in forza di un confronto da istituirsi tra i contenuti testuali degli articoli e degli atti di indagine, mancano altresì di dare contezza, sia pure per sintesi, ma in modo intelligibile e congruente rispetto alla doglianza, di detti medesimi contenuti in questa sede di legittimità.
Il che porta a ritenere inammissibile anche la doglianza di contraddittorietà della motivazione che al profilo in esame si lega, là dove, peraltro, un siffatto vizio non è comunque riscontrabile nella sentenza impugnata, che si snoda (anche sul punto della esclusione della “lesività delle notizie diffuse”) tramite argomentazioni tra loro non inconciliabili e non prive di plausibilità.
Ne consegue, quindi, l’insindacabilità in questa sede di legittimità della valutazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, dell’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, dell’esclusione della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica (anche in relazione alla sussistenza del requisito della continenza), giacché costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito (tra le altre, Cass., 18 ottobre 2005, n. 20137; Cass., 10 gennaio 2012, n. 80; Cass., sez. un., n. 3727 del 2016, cit.).
4. – Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p..
La Corte di appello avrebbe violato l’art. 51 c.p. nel ritenere che la fattispecie oggetto di cognizione fosse riconducibile non già al diritto di cronaca, bensì al diritto di critica e che, in siffatto ultimo ambito, non fosse necessaria la sussistenza del requisito della verità della notizia.
Il giudice di appello avrebbe, altresì, errato nel configurare il requisito della continenza, sia reputandolo integrato in base ai presupposti della verità e dell’interesse pubblico della notizia, che costituiscono, invece, requisiti autonomi dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica, sia limitando l’”attacco” non consentito del soggetto diffamato alla sua sfera privata e non già a quella pubblica.
4.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.
4.1.1. – Esso è inammissibile là dove critica (asserendo che manchino “opinioni” da parte dei giornalisti) l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ascrivibilità degli articoli ad esercizio del diritto di critica (sebbene non cogliendo appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale riconosce comunque che “la verità dell’informazione” sia stata “fornita ai lettori nel suo nucleo essenziale”), trattandosi di quaestio facti, sottratta al sindacato di questa Corte in quanto adeguatamente motivata dal giudice del merito (pp. 6/7 della sentenza di appello), mentre le doglianze di parte ricorrente si risolvono in una (non consentita) alternativa lettura delle risultanze processuali.
4.1.2. – Sono, poi, infondate le ulteriori censure.
Occorre, infatti, rammentare che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass., 6 aprile 2011, n. 7847; nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la “materialità dei fatti” e “giudizi di valore”, pone in rilievo che, quand’anche “equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva”: sentenza Peruzzi c. Italia del 30 giugno 2015, e ulteriori precedenti ivi richiamati); i limiti dell’esimente sono costituiti, poi, dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza formale di espressione (Cass., 13 giugno 2006, n. 13646).
A tali principi si è attenuta la Corte territoriale evidenziando che le espressioni ritenute diffamatorie da parte di Mediaset “appaiono frutto di una legittima valutazione soggettiva dei giornalisti che trae origine da fatti veritieri (quali l’esatto contenuto degli (atti) di indagine preliminare in questione), rapportata ai fatti di rilevante interesse pubblico ed espressa con toni misurati”; sicché, in forza di tale motivazione (incensurabile nell’apprezzamento di fatto) non è dato apprezzare gli errores in iure dedotti dalla società ricorrente.
5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento di metà delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55; sussistono giusti motivi (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nell’originaria formulazione, applicabile ratione temporis) per compensare la restante metà di dette spese, giacché il ricorso in parte verteva su questioni oggetto di contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte dopo la sua proposizione.
Non si deve provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della metà delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, detta metà, in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge
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