In caso di concorso della vittima nella determinazione dell’evento dannoso, nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio opera la corrispondente riduzione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 12 aprile 2017, n. 9349
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10559/2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 927/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/3/2013 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Torre Annunziata n. 256/07, ha rideterminato la percentuale di colpa dei conducenti sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nella causazione del sinistro stradale avvenuto l'(OMISSIS) a (OMISSIS), sulla (OMISSIS), all’esito del quale l’ (OMISSIS) e la consorte trasportata, sig.ra (OMISSIS), sono deceduti.
2. In particolare, la Corte di merito ha stimato come paritaria la responsabilita’ dei suindicati conducenti degli autoveicoli coinvolti nel sinistro, in luogo della percentuale (dell’80% a carico della (OMISSIS) e del 20% a carico dell’ (OMISSIS)) stimata dal giudice di prime cure.
3. Per quanto ancora d’interesse in questa sede, la Corte di merito ha altresi’ accolto la domanda di risarcimento del danno da rottura del rapporto parentale proposta iure proprio dagli eredi dell’ (OMISSIS) per la perdita del congiunto; conseguentemente, ha condannato anche la societa’ (OMISSIS) s.p.a., compagnia assicuratrice per la r.c.a dell’autovettura del defunto (OMISSIS), al risarcimento, in via solidale con la (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., di tutti i danni subiti iure proprio dagli odierni ricorrenti per la perdita del loro padre.
4. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.
5. Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) S.p.A. nonche’ gli eredi (sia in proprio che in tale qualita’) del signor (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). Hanno depositato memoria sia (OMISSIS) S.P.A. che i predetti eredi del signor (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1227, 2055, 2043 e 2054 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il danno non patrimoniale iure proprio degli eredi dei deceduti (OMISSIS) andasse integralmente liquidato, a prescindere da ogni grado di responsabilita’ attribuibile al de cuius, e che l’abbia condannata a risarcire, in solido con la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., e per l’intero, il danno subito iure proprio dagli (OMISSIS).
2. Lamenta che, diversamente dal risarcimento per la perdita della madre, relativamente al padre “cio’ che andava risarcito era solo il 50% del danno subito, posto che dell’altro 50% l’ (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile e, quindi, non esisteva alcun diritto ad ottenere il risarcimento di alcunche'” in quanto “il responsabile concorre al risarcimento del danno solo nella misura in cui il fatto da esso posto in essere abbia causato o contribuito a causare il danno: esso, pertanto, risponde, in caso di responsabilita’ concorsuale, nella misura in cui sia stata accertata la sua responsabilita’ e non oltre” a prescindere “dalla solidarieta’ ex articolo 2055 c.c., e dai conseguenti riparti interni, che sono argomenti successivi ed eventuali rispetto al principio di responsabilita’”.
3. Si duole che la Corte di merito abbia quindi errato tanto nel porre il risarcimento a carico della societa’ assicuratrice del defunto responsabile, quanto nel riconoscere il danno per intero, nonche’ nel fare applicazione dell’articolo 2055 c.c., il quale “presuppone, oltre all’unicita’ del fatto dannoso, l’imputabilita’ del fatto a piu’ persone”, sicche’ “nel caso di specie la condanna solidale avrebbe dovuto… essere limitata alla quota di imputabilita’ del danno o’ e, quindi, al danno da risarcire alla terza trasportata” mentre “al risarcimento per il decesso del padre sono tenuti soltanto la responsabile civile e il suo assicuratore, e soltanto per la quota di responsabilita’ alla prima attribuita”, in quanto “agli attori … il dante causa non ha procurato danno alcuno”, essendo “responsabile del proprio decesso per quota parte”.
4. Lamenta che “.. in ipotesi di corresponsabilita’ ciascuno paga la propria quota di responsabilita’ e gli eredi hanno diritto a conseguire il risarcimento nel rispetto delle quote di responsabilita’” sicche’ “la solidarieta’…. si applica solo (relativamente all’ (OMISSIS)) per la quota di responsabilita’ risarcibile e, quindi, essa riguarda esclusivamente la responsabilita’ civile e il suo assicuratore. La quota di responsabilita’ restante, attribuita al medesimo soggetto deceduto, non determina alcun risarcimento in favore degli eredi, posto che non vi e’ nulla da risarcire, a prescindere dalla loro posizione di terzi”.
5. Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini e nei limiti di seguito indicati. Il sinistro stradale verificatosi l'(OMISSIS) a (OMISSIS), tra l’Opel Calibra condotta dalla proprietaria sig.ra (OMISSIS), la Fiat Panda condotta dal sig. (OMISSIS) e la Fiat Tipo condotta dal sig. (OMISSIS) all’esito del quale sono immediatamente deceduti i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), che viaggiavano a bordo della Fiat Panda – e’ stato attribuito alla concorrente responsabilita’ della (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) (nella misura dell’80% a carico della prima e del 20% a carico del secondo, da parte del giudice di prime cure; nella paritaria misura del 50% da parte del giudice del gravame).
6. La Corte di merito ha posto in rilievo che i germani (OMISSIS), nella misura in cui hanno agito per il risarcimento dei danni subiti iure proprio per la morte dei genitori, dovevano essere considerati terzi rispetto all’evento dannoso e, visto il disposto dell’articolo 2055 c.c., in ordine alla responsabilita’ solidale dei diversi coautori dell’illecito, ottenere la condanna in solido e per intero tanto della (OMISSIS) e della sua compagnia di assicurazioni, la (OMISSIS) s.p.a., quanto della (OMISSIS) s.p.a., compagnia di assicurazione dell’ (OMISSIS), a prescindere dalla loro qualita’ (anche) di eredi di quest’ultimo, e salvo il riparto interno tra i corresponsabili in ragione della gravita’ delle rispettive colpe (qui affermate paritetiche).
7. La corte ha, altresi’, escluso che rispetto alla (OMISSIS) s.p.a. venendosi a trovare gli (OMISSIS) nella duplice veste di danneggiati ed eredi del corresponsabile – l’obbligazione risarcitoria fosse da ritenere (proporzionalmente) estinta per confusione, ai sensi dell’articolo 1303 c.c., che disciplina i rapporti interni tra debitori solidali in caso di riunione delle due qualita’ (debitore-creditore) in capo ad uno di essi. Poiche’ l’assicuratore in tema di r.c.a. non ha, di norma, per la peculiare forma di solidarieta’ passiva che si crea tra societa’ assicuratrice e responsabilita’ civile, alcun potere di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, parimenti non avrebbe la possibilita’ di agire a tal titolo nei confronti degli eredi di quest’ultimo, con la conseguenza che la confusione che si verifica rispetto al solo de cuius (ulteriore debitore in solido), non si riverbera sulla esigibilita’, per intero, nei confronti della compagnia.
8. Per quanto ancora d’interesse in questa sede, la Corte di merito ha quindi accolto per l’intero, “salvo il riparto interno tra i corresponsabili in ragione della gravita’ delle rispettive colpe”, in applicazione del principio di solidarieta’ passiva ex articolo 2055 c.c., la domanda – proposta nei confronti della (OMISSIS) e della sua compagnia assicuratrice per la r.c.a. – di risarcimento dei danni lamentati iure proprio dagli eredi dei predetti coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS).
9. Orbene, il giudice del gravame ha cosi’ disatteso il principio affermato nella giurisprudenza di legittimita’, in base al quale la riduzione del danno per il concorso della vittima nella produzione dell’evento opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio, essendo esso conseguenza del fatto della vittima stessa (v. Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 30/12/1971, Rv. 355616 – 01; conff. Sez. 3, Sentenza n. 10271 del 29/09/1995, Rv. 494135 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11137 del 06/10/1999, Rv. 530501 – 01).
10. Si e’ da questa Corte, invero, prevalentemente escluso, in accordo con quanto sostenuto da una parte della dottrina, che il defunto possa dirsi autore di un illecito nei confronti dei congiunti sopravvissuti. E che possa conseguentemente configurarsi l’ipotesi del concorso di piu’ autori nell’illecito solidalmente responsabili verso il danneggiato.
11. Si e’ altresi’ precisato che, in caso – come nella specie – di colpa concorrente dei conducenti dei veicoli scontratisi, il danneggiato di uno dei veicoli puo’ pretendere dal proprietario e/o dal conducente dell’altro veicolo il risarcimento del danno non per l’intero, ma soltanto nella misura del concorso di colpa attribuito a quest’ultimo (v. Sez. 3, Sentenza n. 808 del 09/02/1981, Rv. 411294 – 01), salva l’azione nei confronti del conducente del veicolo di sua proprieta’ per il risarcimento della residua parte di danno (v. Sez. 3, Sentenza n. 2260 del 06/06/1975, Rv. 376067 – 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 726 del 18/01/2001, Rv. 543286 – 01).
12. Tale tesi e’ stata di recente ribadita, in particolare, da Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014, Rv. 633334, la quale ha affermato che, in ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno (patrimoniale e) non patrimoniale patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa a quest’ultima ascrivibile.
13. Si e’, in particolare, argomentato dal rilievo che la regola fissata dall’articolo 1227 c.c., comma 1, trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del danno abbia, con la propria condotta colposa, concausato la propria morte, sicche’ anche in questo caso il responsabile non potra’ essere chiamato a rispondere integralmente del danno patito dai congiunti della vittima.
14. In altra decisione si e’ da questa Corte affermato che il principio (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’articolo 2056 c.c.) di cui all’articolo 1227 c.c., comma 1, – della riduzione proporzionale del danno in ragione dell’entita’ percentuale dell’efficienza causale del comportamento del soggetto danneggiato – si applica non solo nei confronti di quest’ultimo, il quale reclami il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi abbia contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio (v. Sez. 3, Sentenza n. 22514 del 23/10/2014, Rv. 633071 – 01).
15. La categoria del danno riflesso e’, invero, da tempo superata, e, come questa Corte ha gia’ avuto modo di sottolineare, il danno subito dai congiunti della vittima – pur risultando spesso etichettato come tale – viene in realta’ riconosciuto quale lesione diretta e autonoma conseguente ad un illecito plurioffensivo (v. Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 17/04/2013, Rv. 625789 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24745 del 28/11/2007, Rv. 601022 – 01); per questo, il Collegio ritiene di non poter confermare l’assunto secondo cui la riduzione del danno per il concorso della vittima nella produzione dell’evento trova fondamento nel principio del concorso di colpa posto dall’articolo 1227 c.c., comma 1. Il richiamo all’articolo 1227 c.c., operato da precedenti pronunce, non pare condivisibile al collegio perche’ presuppone l’identita’ tra l’agente e il creditore.
16. Come osservato anche in dottrina, la norma in esame richiede, per la diminuzione del risarcimento, un fatto colposo del creditore, laddove – per la parte di danno a lui ascrivibile nella predetta ipotesi – la vittima (nel caso, il defunto (OMISSIS)) creditore non e’. Creditori dovrebbero anzi, nei suoi confronti, dirsi i parenti superstiti, in ragione della perdita del godimento del rapporto parentale che li legava alla vittima (nel senso che il principio della riduzione del risarcimento del danno e’ inapplicabile allorquando gli eredi agiscano iure proprio nei confronti delle controparti cfr., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 4795 del 01/03/2007, Rv. 596663 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 28062 del 25/11/2008, Rv. 605722 – 01).
17. Dunque, il principio per cui in caso di perdita del rapporto parentale ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito non puo’ ritenersi applicabile in particolari ipotesi, come quella in esame, in cui vi e’ il concorso della vittima alla causazione della sua morte; ma cio’ non avviene per effetto dell’applicazione della limitazione di cui all’articolo 1227 c.c., bensi’ perche’ la lesione del diritto alla vita (dolosamente o, come nella specie) colposamente cagionata da chi la vita perde non puo’ ritenersi integrare un illecito della vittima nel confronti dei propri parenti, che costituiscono l’altra parte del rapporto parentale.
18. La rottura (dolosa o colposa) del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti – come nella specie avvenuta in conseguenza di un sinistro stradale, che la vittima ha colposamente concorso a causare – non puo’, infatti, considerarsi fonte di danno non patrimoniale nei confronti dell’altra, integrando essa una conseguenza derivante da una condotta non contra ius, e pertanto non antigiuridica, della medesima. La vittima non puo’, pertanto, ritenersi responsabile nei confronti dell’altra parte del rapporto parentale per la rottura di tale rapporto, non insorgendo, di conseguenza, alcun credito risarcitorio iure proprio del congiunto sopravvissuto per la quota parte di responsabilita’, del congiunto defunto, nella concausazione del danno evento.
19. A tale stregua, in caso di concorso di colpa del deceduto nella causazione della propria morte, il relativo ristoro non e’ configurabile quale conseguenza del danno non patrimoniale subito iure proprio dai congiunti/eredi. Il ristoro di tale ultima voce di danno, infatti, e’ configurabile esclusivamente nei confronti dei terzi estranei che hanno concorso a determinare la rottura di tale rapporto, per la quota parte di relativa responsabilita’.
20. In altri termini, nel caso di specie l’ammontare del danno non patrimoniale in esame rimane ridotto in misura corrispondente alla parte di danno (nel caso, 50%) cagionato dalla vittima a se stessa. Ne deriva, quale corollario, l’inapplicabilita’ – nella predetta ipotesi del principio di solidarieta’ passiva ex articolo 2055 c.c..
21. Erroneamente, in ossequio ai principi di solidarieta’ passiva ex articolo 2055 c.c., la Corte di merito ha, nell’impugnata sentenza, ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento estesa all’intero danno subito dagli eredi della vittima (odierni controricorrenti), salvo l’operare del regresso, laddove la domanda nei confronti della compagnia assicuratrice per la r.c.a. del responsabile civile va, al contrario, limitata alla (quota parte di) responsabilita’ di chi ha (in via concorsuale) cagionato il danno.
22. Della sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che, in diversa composizione, procedera’ a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio: “In caso di concorso della vittima nella determinazione dell’evento dannoso, nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio opera la corrispondente riduzione del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”.
23. Ai fini della quantificazione di tale riduzione, va infine osservato, la Corte di merito potra’ fare ricorso – in via meramente analogica, costituendo la norma applicazione del principio generale dell’ordinamento in base al quale il danneggiante e’ tenuto a risarcire non tutto il danno, ma solo la parte a lui ascrivibile (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008) – anche all’applicazione dei criteri posti dall’articolo 1227 c.c. (gravita’ della colpa, entita’ delle conseguenze).
24. Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie per queste ragioni il ricorso.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
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