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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
sentenza 8 ottobre 2014, n. 41936
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2013 il GIP presso il Tribunale di Ravenna applicava a V.A. la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da L.T. e con la prescrizione di mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri da quest’ultima in relazione ai reati di cui all’art. 572 c.p. perché maltrattava la propria moglie L.T. minacciandola e colpendo con dei pugni le porte, sbattendo violentemente le cose e bestemmiando anche di fronte ai figli minori, nell’ingiuriarla con frasi quali “sei una testa di cazzo”, “scema”, “deficiente”, “fatti i cazzi tuoi”, “sei una lesbica”, creando così un clima di tensione all’interno della famiglia; agli artt. 56-609bis c.p. perché, presentandosi ubriaco e nudo nella camera da letto, affermando di voler fare l’amore, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere L.T. a subire atti sessuali; agli artt. 582, 585 e 577 c.p. perché, con la condotta di cui al capo b), cagionava alla moglie una lesione personale giudicata guaribile in giorni 5 e consistita in policontusioni.
Avverso l’ordinanza applicativa della misura, il V. proponeva istanza di riesame, offrendo una ricostruzione dei fatti addebitatigli.
In particolare, il predetto rappresentava che aveva conosciuto sua moglie nel corso della loro permanenza in una comunità di recupero per tossicodipendenti e che la L. era affetta da una psicopatia cronica, diagnosticatale dal SERT di Ravenna e curata con medicinali specifici; a seguito della gravidanza e delle sue patologie, la donna aveva cominciato ad assumere atteggiamenti di menefreghismo sia nei confronti del marito che dei figli.
L’indagato adduceva inoltre che non era veri che tra i coniugi la situazione era tesa, desumendosi ciò dai post pubblicati dalla moglie su facebook e raffiguranti un contesto diametralmente opposto. Quanto ai fatti della notte tra il 3 e il 4 settembre 2013, l’istante puntualizzava che la moglie gli aveva comunicato la sua decisione di separarsi fin dal mese di agosto e che quella sera lui non era ubriaco: del resto neanche gli operanti poi intervenuti avevano notato il suo stato di ebbrezza. Dopo cena, riferisce l’indagato, la moglie lo aveva precedeuto in camera, domandandogli di raggiungerlo e quando si era sdraiato accanto a lei avevano iniziato a scambiarsi vicendevoli effusioni senza spogliarsi. Quando il predetto l’aveva baciata sul collo, però, l’odierna persona offesa, in preda ad una crisi isterica, gli aveva sferrato un pugno sul naso procurandogli l’infrazione delle ossa nasali con epistassi così come certificato l’indomani dal Pronto Soccorso. La donna aveva poi iniziato a dimenarsi agitando le mani e le braccia e rotolandosi nel letto fino a cadere; mentre il V. cercava di trattenerla, la stessa aveva poi impugnato un coltello da cucina che teneva vicino al letto e lo aveva colpito ad una gamba: l’indagato non aveva voluto farsi refertare la ferita per scongiurare procedimenti penali a carico della moglie. Solo l’ingresso dei figli in camera aveva calmato la furia della L..
L’indagato, preoccupato per la salute mentale della moglie, aveva poi chiamato i carabinieri e l’ambulanza mentre la donna insieme ai figli si recava nell’appartamento dei nonni sito al piano inferiore.
Il V. precisava infine che lui si recava solo dopo poche ore al Pronto Soccorso e che la moglie si risolveva a presentare la querela solo il 19.9.2013 a due settimane di distanza dai fatti e solo dopo aver saputo che lo stesso aveva querelato il nonno e lo zio di lei per ingiurie e minacce. Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 31.10.2013, accoglieva solo parzialmente la domanda presentata dall’ indagato, ritenendo comunque sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati al medesimo ascritti e la presenza di attuali esigenze cautelare. In particolare, i giudici del riesame ritenevano pienamente attendibili le propalazioni accusatorie della querelante, sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco. La moglie aveva infatti rappresentato che da un paio di anni il rapporto con il marito era entrato in crisi a causa del comportamento violento, offensivo e irriguardoso che egli era solito avere nei confronti di lei, specialmente dopo aver assunto bevande alcoliche. La stessa aveva tollerato la situazione per preservare la tranquillità familiare e perché sperava che il marito cambiasse atteggiamento, ma purtroppo con il passare del tempo le cose erano ulteriormente peggiorate.
Alcuni mesi prima l’odierno indagato aveva perso il lavoro ed in più di un’occasione le aveva domandato denaro. Con particolare riguardo ai fatti del 4 settembre, la L. riferiva che alle ore 21:00 circa, nel corso di un’accesa discussione, aveva comunicato al marito che aveva deciso di separarsi da lui; alle ore 2:30 circa, quando ella stava dormendo, l’uomo, nudo ed ubriaco, l’aveva svegliata domandando di avere un rapporto sessuale, lei lo aveva respinto, ma egli dapprima aveva insistito verbalmente e poi le si era gettato addosso, afferrandole il collo e stringendolo. Di fronte al suo tentativo di difesa, egli l’aveva buttata a terra e l’aveva nuovamente aggredita colpendola il faccia e tappandole la bocca. II marito aveva desistito solo quando i loro figli erano entrati in camera terrorizzati.
La mattina del 4 settembre il nonno aveva accompagnato la donna al Pronto Soccorso di Cervia dove i sanitari avevano riscontrato “graffi allo sternocleidomastoideo di dx ventre anteriore, mento, piccola ferita all’interno del labbro inferiore con prognosi di giorni 5 “. Il Tribunale del riesame affermava, sul versante estrinseco, che le accuse della querelante trovavano riscontro nel referto dei sanitari e nelle sit rese dai di lei congiunti.
Al contrario, rilevavano i giudici del riesame, l’indagato non aveva addotto elementi univoci a molte delle sue asserzioni difensive. In particolare, il fatto che egli in passato avesse contribuito al sostentamento dei familiari e fosse stato un marito e padre premuroso non escludeva che negli ultime mesi la situazione si fosse deteriorata.
Quanto ai post di facebook, il giudicante osservava che essi non provassero che situazione coniugale fosse serena, essendo ben possibile che la persona offesa li avesse inseriti dopo temporanee rappacificazioni. Inoltre, se è vero che gli operanti non hanno rilevati lo stato di ebbrezza alcolica, gli stessi non hanno nemmeno notato la lesione al setto nasale con epistassi riscontrata dai sanitari la mattina successiva, né l’indagato ha loro riferito dell’aggressione che avrebbe subìto. Il silenzio serbato su detta circostanza dall’indagato non può, ad avviso del tribunale del riesame, nemmeno essere spiegato con il desiderio di non nuocere alla moglie atteso che il prevenuto non ha esitato a raccontare ai carabinieri che la donna teneva un coltello da cucina sotto il cuscino, coltello che peraltro i militari non hanno rinvenuto nel corso dell’ispezione effettuata nell’immediatezza dei fatti.
I giudici del riesame ritenevano infine sussistente il gravissimo pericolo di reiterazione del reato rilevabilé dalla complessiva serietà della condotta posta in essere nei confronti della L. per mesi ed anche dinanzi ai figli in tenera età in ragione anche dell’esiguità del tempo trascorso dai fatti.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, revocava il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri, in quanto detto obbligo non è previsto dall’ars. 282 bis c.p., ma solo dall’ars. 282 ter c.p. e dette misure non sono cumulabili.
Avverso la summenzionata decisione il Vergiu ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi.
In particolare, nota il ricorrente, secondo l’insegnamento di questa Corte “le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, possono costituire grave indizio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273, commi I e Ibis, c.p.p., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, così da assumere idoneità dimostrativa in ordine alla attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato” (Cass. Sentenza n. 11058 del 23.3.2010).
Sostiene il ricorrente che dunque emerge chiaramente come il Tribunale adito abbia errato nel valutare come sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in virtù della sola proposizione della querela peraltro successiva, come anche la visita medica, alla proposizione della querela da parte dell’ impugnante.
Sostiene ancora l’odierno ricorrente che nei documenti allegati e nella ricostruzione precisa e fedele riportata nell’atto di querela dallo stesso presentato c’è la dimostrazione che gli unici indizi di colpevolezza sono nei confronti della L., la cui esposizione dei fatti è tutt’altro che attendibile, come per nulla attendibili risultano i soggetti sentiti a sit dai carabinieri.
Deduce inoltre l’istante l’insussistenza delle esigenze cautelare: dall’esame del periodo successivo ai fatti del 3 e 4 settembre 2013 emerge che l’unica persona che ha reiterato condotte criminose è la L. unitamente allo zio ed al nonno. Nessun atto di querela è stato depositato dalla persona offesa successivamente a tali accadimenti ed i figli sono quasi sempre rimasti con il padre ed a tutt’oggi, dopo l’allontanamento forzati, ne richiedono continuamente la presenza. Inoltre rileva ancora il ricorrente che il medesimo non è mai stato denunciato per fatti simili né ha procedimenti pendenti per fatti di identica natura.
Ritenuto in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali al fine di ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto; operazione, come è noto, non consentita al giudice di legittimità.
Il compito della Cassazione, infatti, non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dell’interpretazione delle prove, attività riservata al giudice di merito, bensì nel controllare l’esistenza di un logico apparato argomentativo.
Dunque il giudice di legittimità deve accertare se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza ed i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove in modo da fornire una giustificazione razionale delle soluzioni adottate a preferenza di altre.
Quindi, una volta accertata la tenuta logica della motivazione, non è possibile una nuova valutazione delle risultanze processuali da contrapporre a quella effettuata dai giudici che hanno adottato il provvedimento impugnato. Ne consegue che, laddove le censure mosse dal ricorrente non siano idonee a scalfire la logicità e linearità della motivazione del provvedimento,queste devono ritenersi inammissibili, perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p.
Fermo restando il limite sopra enunciato del controllo di legittimità, deve ad ogni buon conto rilevarsi, come la motivazione dell’ordinanza impugnata risponde ai requisiti sui quali si fonda il controllo di legittimità, ovvero appare esaustiva, bene argomentata e coerente nella coordinazione dei passaggi logici attraverso i quali si sviluppa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.