Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 3 agosto 2012, n. 31535

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 26.11.2008 il Tribunale di Nicosia condannava S.V., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed euro 3.500 di multa per vari fatti di estorsione in danno rispettivamente, P.V. (capo A) ;S.R. (capo B), I.M.(capo H), R.R. (capo I), M.E. e altri (capo L), P.C e altri (capo M), tutti dipendenti della F sub spa di cui S.V. era azionista di maggioranza; di LA., (capo C), T.M. capo E) G.A. (capo F) T M dipendenti della T. s.r.l., facente parte del gruppo società capeggiato dalla F. sub di C.G.( capo G), dipendente della T. s.r.l controllata dalla T. costretti, secondo l’accusa a”restituire” alle società con le quali Iintrattenevano i rapporti di impiego, sotto minaccia, in difetto, di mancata assunzione o di licenziamento, una parte delle somme ricevute a titolo di retribuzione e o comunque ad accettare somme inferiori a quelle figuranti sulle buste paga.
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 14.6.2011, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritti i reati sub C) ed E), e riduceva la pena complessiva ad anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 3100 di multa, sostituendo all’interdizione perpetua dai pp.uu disposta dal Tribunale quella dell’interdizione temporanea; confermava nel resto.
Ricorre il S. per mezzo dei propri difensori.
Le censure di legittimità complessivamente articolate nei due ricorsi, rispettivamente a firma degli avv.ti I. e F., sono le seguenti:
1. Violazione dell’art. 429 c.p.p. per mancata enunciazione dei fatti in forma chiara e precisa, soprattutto con riferimento al contenuto delle presunte minacce cui i lavoratori sarebbero stati assoggettati;
2. Violazione dell’art. 434 c.p.p. in riferimento ai reati di cui ai capi A) e B). Per i fatti oggetto delle predette imputazioni il S. sarebbe stato infatti già sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere del gip del Tribunale di Nicosia del 23.11.2000, nel presupposto che sarebbero state ravvisabili nelle condotte del S. soltanto violazioni finanziarie. Sarebbe erronea, al riguardo, la valutazione della Corte territoriale secondo cui la diversa qualificazione giuridica del fatto escluderebbe la preclusione processuale, dovendo piuttosto essere considerata l’identità storica delle condotte. Per il resto, l’azione penale per il reato di estorsione in ordine a i fatti in questione, sarebbe poi stata ripresa in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini;
3. Violazione di legge in relazione all’art. 1781ett. c) c.p.p. e nullità dell’incidente probatorio svoltosi davanti al Gip di Nicosia che avrebbe proceduto all’esperimento istruttorio senza consentire al S. legittimamente impedito, di parteciparvi; sarebbe al riguardo inconferente il riferimento al rinvio ad horas disposto dal gip, che non poté avere pratica attuazione, ed erroneo il rilievo della marginalità dell’attività processuale effettivamente espletata nel corso dell’incidente probatorio.
4. Violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. I fatti contestati ai capi G) H), ed I), sarebbero stati datati diversamente, al pari di quelli di cui ai capi L) ed M), per questi ultimi essendo stata ritenuta in concreto anche una diversa condotta di reato; nel ricorso a firma dell’avv. I. il motivo è dettagliatamente sviluppato con il confronto tra l’imputazione e le dichiarazioni delle singole persone offese;
5. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità dell’imputato per i capi di condanna esclusi dalla prescrizione. Nelle dichiarazioni delle varie persone offese, come illustrate nei ricorsi, mancherebbe qualunque indicazione di condotte integranti gli elementi costitutivi di minacce estorsive, perché tutti i dipendenti delle varie società avevano liberamente accettato le condizioni contrattuali loro proposte. Inoltre, nel caso del P. la Corte avrebbe trascurato che lo stesso era stato assunto oltre la data del commesso reato indicato nel capo M); nel caso della C. (capo G), l’oggetto della minaccia estorsiva sarebbe stato riferito dai giudici territoriali alla restituzione di un’indennità INAIL non considerata nell’imputazione; nel caso del C. non sarebbe nemmeno noto in quale data egli sarebbe stato costretto a restituire parte della retribuzione ricevuta;
6. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di estorsione; la Corte territoriale non avrebbe considerato, tra l’altro, che il S. aveva ritenuto lecito il proprio operato in ragione del consenso liberamente espresso dalle varie persone offese all’offerta contrattuale loro proposta al momento dell’assunzione, tanto più in ragione della scarsa qualificazione professionale dei soggetti assunti; e non avrebbe considerato che lo scopo del S. che peraltro condivideva con altri le responsabilità gestionali delle varie imprese, era stato sempre quello di salvaguardare i livelli occupazionali e di evitare il fallimento delle imprese; in ogni caso, i lavoratori avrebbero potuto ricorrere al giudice per far valere i propri diritti, ciò che porrebbe il problema della configurabilità del tentativo di estorsione in luogo dell’estorsione consumata;
7. Violazione dell’art. 81 c.p. La Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non una pluralità di condotte estorsive unificate sotto il vincolo della continuazione, ma un’unica condotta estorsiva riguardante “cumulativamente” tutti i soggetti assunti alle dipendenze delle varie società;
8. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 c.p. la pena determinata dalla Corte di merito tanto per il reato base che in relazione agli aumenti per continuazione, sarebbe eccessiva rispetto all’entità dei fatti. La Corte non avrebbe inoltre considerato lo scopo perseguito dal S. di assicurare alle persone offese il mantenimento del posto di lavoro;
9. Violazione degli artt. 78, 83, 100, 122 c.p.p. e 39 disp. att. c.p.p. e difetto di motivazione riguardo alla ritenuta ritualità della costituzioni di parti civile delle persone offese T.M., C.G., SR R.R e G.A. Gli atti di costituzione sarebbero privi della sottoscrizione degli interessati e del difensore procuratore; la procura speciale difetterebbe inoltre dei requisiti previsti dall’art. 122 c.p.p., in particolare con riferimento al suo oggetto. A sostegno delle proprie deduzioni sul punto, la difesa cita Cass. pen., sez. VI, 13.5.1999, Brandimarte, e Cass. pen. Sez. 11123.1.2002 n. 8553 Maffeo).
10. Violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità del ricorrente in riferimento alle assunzioni del P. nella quale risulterebbe evidente il mancato coinvolgimento del S e del P. riguardo alle dichiarazioni del quale sarebbe ravvisabile un vero e proprio travisamento della prova da parte dei giudici di appello;
11. Violazione dell’art. 47 c.p. la Corte territoriale non avrebbe considerato che le condotte del S. sarebbero il frutto di un evidente errore di diritto sulla legittimità del proprio operato tradottosi in un errore sul fatto costituivo del reato indotto anche dalla riqualificazione delle condotte come violazioni finanziarie nella precedente sentenza di non luogo a procedere del gip del Tribunale di Nicosia;
12. Violazione di legge in relazione al principio del ragionevole dubbio fissato dall’art. 533 c.p. nel testo risultante dalla modifica di cui all’art. 5 I. nr. 46 del 2006 rispetto a tutti i capi di condanna;
13. Violazione dell’art. 129 c.p.p. con riferimento alle posizione di N.N., essendosi il reato in suo danno prescritto già alla data della sentenza di appello, e in relazione ai capi A), B), L) ed M), anch’essi già prescritti in considerazione del tempus commissi delicti e del nuovo regime prescrizionale del reato continuato previsto dall’art. 158 novellato;

Considerato in diritto

1. Poco più che accademica e soltanto tuzioristica è la deduzione della nullità della citazione a giudizio per indeterminatezza dei capi di imputazione. Per tutti i fatti di reato è specificato il rapporto di lavoro delle varie persone offese con questa o quella società in cui era comunque interessato il S, e la minaccia estorsiva è adeguatamente descritta con riferimento alla “sanzione” della mancata assunzione o del licenziamento delle varie persone offese in caso di dissenso dalle condizioni iugulatorie loro imposte (”restituzione” di parte delle retribuzioni o accettazione di compensi inferiori a quelli risultanti dalla buste paga). Cosa altro potesse pretendersi non è chiaro, né la difesa in realtà riesce a spiegarlo, di là dal suo notarile puntiglio sulla questione.
2. La deduzione della preclusione dell’azione penale per precedente giudicato sullo stesso fatto è palesemente infondata. Premesso che nei termini infine correttamente prospettati dalla stessa difesa, si tratterebbe piuttosto di un”’improcedibilità relativa”, cioè dipendente dalla mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo la sentenza di non luogo a procedere già pronunciata nei confronti di S. per i reati finanziari contestatigli in margine alla gestione delle stesse società implicate nelle vicende estorsive, le valutazioni della Corte di merito sulla questione devono ritenersi corrette, dal momento che le violazioni finanziarie potevano al più integrare fatti di reato concorrenti con le condotte estorsive mentre la loro contestazione non implicava certo di per sé l’esclusione del reato di cui all’art. 629 c.p, , o la “riqualificazione” di fatti estorsivi non oggetto di contestazione e in nessun modo “sovrapponibili” ai reati finanziari. 3. La deduzione della nullità dell’incidente probatorio svoltosi davanti al gip di Nicosia è prospettata in termini che non consentono in nessun modo di apprezzarne la rilevanza. L’incidente processuale fu finalizzato all’acquisizione di una perizia tecnica che non risulta particolarmente valorizzata nelle sentenze di merito (la motivazione della sentenza di primo grado si apre anzi, a pag. 4, con l’esplicita sottolineatura della fondamentale importanza delle dichiarazioni delle persone offese) , e sul contenuto della quale nemmeno la difesa indugia in qualche modo. Non può quindi condividersi il rilievo difensivo della portata “generale” della eventuale nullità dell’atto ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p.: tutto si risolverebbe nella inutilizzabilità di una consulenza inutilizzata e comunque palesemente marginale rispetto al sostegno probatorio offerto all’accusa dalle dichiarazioni delle varie persone offese e , come si vedrà, dalle sostanziali ammissioni dello stesso imputato. Senza dire che la difesa non ha nemmeno opposto deduzioni sufficientemente documentate alle argomentazioni con cui la Corte di merito aveva già respinto l’eccezione.
4. Le questioni sul vizio di correlazione tra imputazione e sentenza muovono da presupposti di fatto in realtà insussistenti. Nella sentenza di primo grado i capi di condanna sono riferibili alle contestazioni originarie (il S. risulta dichiarato colpevole dei reati “ascrittigli” ai capi Al, B), C) E), F) G], H), I), L) ed M) della rubrica senza nessuna indicazione di una qualunque variazione della data dei vari fatti di reato, o di reati concorrenti successivi) ; è vero che con riguardo ad alcune imputazioni le dichiarazioni delle persone offese fanno riferimento anche a fatti successivi ( ad es. R. ha accennato a prassi illecite protrattesi fino al 2004, mentre alla stregua della formulazione del capo B) della rubrica, riguardante la stessa persona offesa, le condotte estorsive si arrestano al 1998; analogamente, G. persona offesa del reato di cui al capo G) dichiarò di avere subito vessazioni fino al 2002, mentre la contestazione fa riferimento a fatti commessi fino al Dicembre 2000; indicazioni diverse da quelle rilevabili dai capi di imputazione sotto il profilo della collocazione temporale dei fatti sono desumili anche dal contenuto delle dichiarazioni delle persone offese dei reati sub l) ed M), ma in, assenza di corrispondenti iniziative dell’accusa e comunque di “aggiustamenti” dei capi di imputazione da parte del giudice di merito, se ne deve concludere che per i fatti emersi in giudizio eccedenti l’ambito temporale delle immutate contestazioni originarie gli spunti accusatori ulteriori rimangono consegnati al processo come semplicemente “descrittivi” di una situazione di illegalità ancora perdurante, refluendo al più, indirettamente, solo ai fini della prova dei fatti effettivamente contestati.
4.1. Non diversamente va ritenuto per quel che riguarda il presunto vizio di correlazione tra imputazione e sentenza in ordine alla posizione di e G. (capo G della rubrica). In questo caso, la difesa lamenta che il S. sarebbe stato condannato per avere preteso la restituzione di un’indennità INAll corrisposta a favore della lavoratrice, non oggetto di contestazione, ma nella motivazione della sentenza di primo grado è evidente il riferimento all’imputazione nella parte in cui si rileva la divergenza tra le buste paga che la G. era costretta a sottoscrivere e l’effettivo importo della retribuzione ricevuta mentre le dichiarazioni della stessa persona offesa sull’indennità INAIL sono registrate incidentalmente, in quanto comunque comprese nel narrato della teste, e il capo di condanna corrispondente all’imputazione sub G) risulta testualmente conforme all’accusa.
4.2. Nel confermare parzialmente la sentenza di primo grado, anche la Corte di Appello ha poi lasciato immutato il quadro delle contestazioni oggetto del ribadito giudizio di condanna. Non può tuttavia trascurarsi che nella parte motiva i giudici di appello mostrano una non esatta comprensione dei termini della questione, rilevando, a pag. 12, che i fatti successivi alle date indicate nei capi di imputazione dovrebbero ritenersi implicitamente contestati con riferimento alla “sostanza” dei vari rapporti di lavoro e che su di essi l’imputato avrebbe avuto modo di difendersi, con la conseguenza che tanto consentirebbe di supplire “all’erroneo dato testuale indicato nelle imputazioni” . Ma il dato testuale indicato nelle imputazioni non può considerarsi, propriamente, erroneo, rivelandosi semmai “incompleto” rispetto all’effettiva durata dei rapporti di lavoro. E’ così ad es.nella sentenza di primo grado si legge (pag. 6) che il S. aveva dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della F. dal 1995 al 2004, periodo che comprende quello dal 1995 al 1998 indicato nei capi d’accusa da marzo a Dicembre 2000 indicato nel capo G) è incluso nelle dichiarazioni di e C.G. che ha datato dal 1999 all’Ottobre 2002 il suo rapporto di lavoro con la T. e tanto è a dirsi anche per tutte le altre divergenze temporali.
5. La confusione in cui è incorsa al riguardo la sentenza impugnata (che in nessun modo altera però i termini concreti del giudizio di condanna) concorre tuttavia ad escludere profili di manifesta infondatezza dei ricorsi e a lasciare aperta la valutazione del decorso del termine prescrizionale per i vari reati, in quanto “cronologicamente” cristallizzati secondo le imputazioni originarie, anche successivamente alla pronuncia della Corte di Appello. Deve di conseguenza rilevarsi, anche tenuto delle sospensioni del termine prescrizionale intervenute nel corso del giudizio, la ormai maturata prescrizione dei reati di cui ai capi B) l) ed M), nonché dei reati di cui al capo A) limitatamente ai fatti commessi fino al 21.6.1998, non essendo d’altra parte rilevabili le condizioni per il prosciogli mento nel merito ai sensi dell’art. 129 co 2 c.p.p.
6. Non colgono nel segno le deduzioni difensive relative ai reati di cui al capo A), relativamente ai fatti sopravvissuti alla prescrizione, e ai reati di cui ai capi F), G), H) I). In sintesi, riguardo al reato di cui al capo) A) nella sentenza di primo grado è esplicitamente indicato l’intervento diretto del ricorrente nei confronti del P. tra l’altro con la minaccia di licenziamento personalmente rivolta al lavoratore se avesse preteso di percepire l’intero stipendio indicato sulla basta paga; arbitraria, in quanto non supportata da idonei riferimenti processuali, è quindi l’affermazione difensiva secondo cui nella vicenda la parte datoriale fu rappresentata solo da V.M., al quale andrebbe esclusivamente imputata la condotta estorsiva; riguardo alle altre imputazioni, le deduzioni difensive sono per lo più generiche e assertive, fatta eccezione, per la questione, già esaminata, della presunta immutazione del fatto riguardante la C. o comunque volte ad un diverso apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie in termini non congeniali ai limiti del giudizio di legittimità.
6.1 In ogni caso, la coralità delle indicazioni provenienti dai numerosi lavoratori coinvolti sulle pratiche illegali loro imposte all’atto dell’assunzione o nel corso dello svolgimento dei vari rapporti di lavoro sono adeguatamente analizzate e valorizzate nella sentenza impugnata e in quella di primo grado, e del resto nemmeno la difesa contesta che le condizioni contrattuali fossero quelle indicate dai lavoratori, ripiegando piuttosto sulla tesi del consenso liberamente espresso dagli interessati, o sulle motivazioni “altruistiche” del S. (che avrebbe agito per mantenere i livelli occupazionali e scongiurare i licenziamenti).
6.2 Ma anche tali ultime deduzioni sono scarsamente apprezzabili, considerando che il tenore delle dichiarazioni dei vari lavoratori riportate nelle sentenze di merito lascia poco spazio all’ipotesi di serene pattuizioni “consensuali” (vedi ad es., le dichiarazioni della C. riportate a pag. 12 della sentenza di primo grado, dove si ricorda tra l’altro l’esplicita lamentela della persona offesa sull’iniquità delle condizioni contrattuali; tutt’altro che un consenso liberamente espresso emerge anche dalle dichiarazioni della R. particolarmente sottolineate nei ricorsi, ma alquanto “edulcorate” nella “versione” difensiva, risultando piuttosto, dalla sentenza di primo grado -pag. 14- che la teste aveva accettato condizioni contrattuali percepite come inique perché versava in una situazione di bisogno, e vi si era adeguata anche nel corso del rapporto per timore di perdere il posto).
6.3 Inconferente si rivela poi “affermazione difensiva circa le (presunte) motivazioni altruistiche del S. (a sostegno delle quali era stata formulata dalla difesa, nel corso del giudizio di merito, una richiesta di perizia giustamente ritenuta inammissibile dalla Corte di merito, per il suo carattere ipotetico ed esplorativo), che semmai evocano una difficile situazione del mercato del lavoro propizia alla coartazione della volontà dei dipendenti (Cfr. Cass. sez. 2, n. 36642 del 21/09/2007 Levanti e altro), e peraltro costantemente indicata dalle persone offese a spiegazione della loro acquiescenza.
6.4 In questo contesto, ancor meno è dato comprendere il rilievo difensivo della scarsa qualificazione dei lavoratori occupati, perché se fosse stato possibile un diverso inquadramento contrattuale e mansionale degli interessati con retribuzioni “trasparenti” e legittimamente corrispondenti a quelle effettivamente corrisposte, non ci sarebbe stato alcun bisogno delle pratiche illegali sperimentate dal ricorrente.
7. Quanto alle altre questioni difensive sul tema della responsabilità penale non si comprende perché l’esito favorevole del giudizio sulle violazioni finanziarie avrebbe dovuto indurre nel S. l’erroneo ed “esimente” convincimento della legittimità delle proprie condotte estorsive; né perché tutti i fatti estorsivi contestati dovrebbero considerarsi una condotta “unica”, annientando l’individualità delle varie persone offese; o, infine, perché mai la possibilità delle persone offese di rivolgersi al giudice civile per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti, escluderebbe l’estorsione consumata, a fronte di ingiusti profitti pur sempre effettivamente realizzati dal ricorrente, per quanto “minacciati” dal possibile esito di eventuali azioni civili.
7.1. Per il resto, basta aggiungere che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di estorsione contrattuale ai danni di lavoratori ( cfr. Cass. Sez. 2 n. 16656 del 20/04/2010 Privitera ed altro, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi; Cass. sez. 2, n. 656 del 04/11/2009 Perez, dove il principio è ribadito in relazione alla prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga; Cass. 5ez. 2, n. 36642 del 21/09/2007 levanti e altro, cìt., dove l’individuazione degli estremi del reato di estorsione nella condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.
8. Infondata, infine, è anche la doglianza relativa all’ammissibilità della costituzione di parte civile delle persone offese T.M, C.G, S.R. e G.A. AI riguardo la Corte rileva esattamente che la costituzione di parte civile deve ritenersi ammissibile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa (oltre a Cass. sez. V, n. 22671 del 2002, cit. nella sentenza impugnata, vedi, anche, Corte di Cassazione nr 00645 28/09/2006 Yang, mentre con riferimento alla “determinatezza” delle domande civili, rispetto al necessario rapporto di causalità tra il danno e il fatto di reato, si deve rilevare che l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata, sicché, allorquando detto rapporto, com’è del tutto ovvio nel caso di specie, sia di immediata evidenza, si deve ritenere che ai fini dell’esposizione della “causa petendi” sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione (cfr. , tra le altre, Corte di Cassazione nr. 06910 del 27/04/1999 Mazzella);
Alla stregua delle precedenti considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine ai reati di cui ai capi B) l) ed M), nonché in ordine ai reati di cui al capo A) limitatamente ai fatti commessi fino al 21.6.1998, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuova determinazione della pena in ordine ai reati residui, assorbiti, allo stato, nei concreti termini della pronuncia di annullamento, i motivi sul trattamento sanzionatorio. I ricorsi vanno nel resto rigettati. Vanno confermate le statuizioni civili nei confronti di S.R. ai sensi dell’art. 578 c.p.p . Il ricorrente va infine condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili C.G., G.A, R.R. e S.R., che liquida in complessivi euro 3400 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi B) L) ed M), nonché in ordine ai reati di cui al capo A) limitatamente ai fatti commessi fino al 21.6.1998, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuova determinazione della pena in ordine ai reati residui; rigetta nel resto i ricorsi;conferma le statuizioni civili nei confronti di S.R. ai sensi dell’art. 578 c.p.p.; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili e C.G., G.A, R.R. e S.R., che liquida in complessivi 400 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Depositata in Cancelleria il 03.08.2012

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *