SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 8 ottobre 2014, n. 21227
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 27-7-2005 il Tribunale di Alessandria, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 23-5-2002 da V.G. nei confronti di O.G.B. , dichiarava che il convenuto era il padre naturale dell’attrice.
O.G.B. proponeva appello avverso la predetta decisione.
All’udienza del 4-3-2008, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore della V. dava atto dell’avvenuto decesso dell’O. , ed esibiva notifica dell’atto di riassunzione del giudizio nei confronti delle eredi del medesimo, T.M. (il cui difensore dichiarava di comparire in udienza al solo fine di produrre la rinuncia all’eredità e di formulare istanza di estromissione dal giudizio) e O.R. (che veniva dichiarata contumace).
Con sentenza in data 10-6-2008, corretta con ordinanza del 18-7-2008, la Corte di Appello di Torino dichiarava la carenza di legittimazione passiva di T.M. , in quanto rinunciante all’eredità; rigettava, nei confronti di O.R. , l’appello;
condannava O.R. alla rifusione delle spese del grado.
I Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso O.R. , sulla base di quattro motivi.
V.G. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della produzione del documento depositato dalla ricorrente unitamente al ricorso (copia autentica dell’atto di rinuncia del 17-1-2008 all’eredità di O.G.B. ).
Ai sensi dell’art. 372 cpc, infatti, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non è consentito il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata (tra le tante v. Cass. 5-4-2004 n. 6656; Cass. 5-12-2003 n. 18595; Cass. 2-3-1995 n. 2431; Cass. 17-1-1994 n. 361); ipotesi, queste ultime, che non ricorrono nella fattispecie in esame.
2) Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 519 e 521 c.c., 81, 99, 110 e 300 cpc: carenza di legittimazione passiva di O.R. , in quanto rinunciante all’eredità di O.G.B. “. Rileva che O.R. ha rinunciato all’eredità di O.G.B. (deceduto il (omissis)) con atto del 17-1-2008, prima della dichiarazione del decesso del convenuto, resa all’udienza del 4-3-2008 dal difensore della V. . Sostiene che, poiché, ai sensi dell’art. 521 c.c., la rinuncia all’eredità fa perdere ab origine la qualità di erede, la ricorrente risultava carente di legittimazione passiva nel giudizio riassunto dalla V. con atto notificato il 31-7-2007. Deduce che tale carenza di legittimazione passiva avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte di Appello, non essendo O.R. tenuta a costituirsi in giudizio allo scopo di far dichiarare la propria estraneità al processo per non aver mai assunto la qualità di erede.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 460 c.c., 81, 99, 110 e 300 c.p.c.: carenza di legittimazione passiva di O.R. , in quanto semplice chiamata all’eredità, e non erede, di O.G.B. “. Deduce che, in caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio non si trasmette al chiamato all’eredità, ma esclusivamente all’erede, il quale acquista siffatta qualità, avente efficacia retroattiva, soltanto con l’accettazione dell’eredità medesima; accettazione che nel caso di specie non è mai intervenuta. Sostiene, pertanto, che la Corte di Appello ha erroneamente considerato O.R. erede del convenuto, senza previamente verificare la reale sussistenza di tale qualità.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 460 e 2697 c.c., 81, 99, 110 e 300 cpc: carenza di legittimazione passiva di O.R. , in quanto semplice chiamata all’eredità, e non erede, di O.G.B. “. Sostiene che, anche a voler ammettere che la Corte territoriale non fosse tenuta a rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione passiva di O.R. , spettava comunque alla V. individuare, tra i chiamati all’eredità, coloro che avevano effettivamente assunto la qualità di erede della parte deceduta.
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente si duole dell’omessa e contraddittoria motivazione. Deduce che la Corte di Appello non ha spiegato le ragioni per le quali ha reputato O.R. , sebbene rinunciante, erede di O.G. , e in modo contraddittorio ha estromesso dal giudizio T.M. , che al pari della predetta aveva rinunciato all’eredità.
3) I motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa “legitimatio ad causam” si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all’eredità, bensì (in via esclusiva) all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius”, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione (Cass. 12-6-2006 n. 13751; Cass. 24-8-1998 n. 8391).
Al riguardo, è stato precisato che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.. In tal caso, la parte che procede alla riassunzione ha l’onere di individuare i chiamati all’eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l’accettazione dell’eredità. I chiamati all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assumono la qualità di erede, ma hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di “legitimatio ad causam”, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione. Tale eccezione, tuttavia, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito e, quindi, non può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Cass. 3 1-3-2011 n. 7517).
Più nello specifico, è stato puntualizzato che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l’ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc). La funzione dell’atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l’eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell’atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l’onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile. Ciò vale in particolar modo nei casi simili a quello in esame, in cui la causa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell’interessato, qual è la rinuncia all’eredità, non ancora esternata alla data della notificazione dell’atto di riassunzione (Cass. 14-10-2011 n. 21287).
Nella specie, dalla lettura dello stesso ricorso si evince che l’odierna ricorrente ha rinunciato all’eredità del padre O.G.B. (deceduto il (omissis)) il 17-1-2008 e, quindi, in data successiva alla notifica dell’atto di riassunzione (effettuata, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il 13-11-2007).
La Corte di Appello, pertanto, nel ritenere valido l’atto di riassunzione nei confronti di O.R. , non è incorsa nelle denunciate violazioni di legge, potendosi presumere dal rapporto di filiazione, costituente titolo per la successione legittima ai sensi dell’art. 565 e segg. c.c., lo stato di fatto legittimante la successione nel processo ai sensi dell’art. 110 cpc, e non evincendosi dagli atti circostanze ostative all’acquisto dell’eredità.
Alla luce degli enunciati principi di diritto, al contrario, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto eccepire e dimostrare nella fase di merito in cui il processo era stato riassunto che il titolo a succedere era venuto a mancare, apparendo tardive le deduzioni svolte al riguardo nel presente giudizio di legittimità.
In mancanza di tempestive contestazioni, non è configurabile il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione, data l’evidente diversità tra la posizione processuale di O.R. e quella di T.M. . E infatti, mentre quest’ultima si è costituita in grado di appello proprio al fine di documentare la propria rinuncia all’eredità del coniuge O.G.B. , O.R. è rimasta contumace e non ha in alcun modo allegato e comprovato la propria rinuncia all’eredità paterna.
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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