cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 10 ottobre 2014, n. 21494

Svolgimento del processo

1. – M.A. convenne in giudizio la moglie P.F. , chiedendo accertarsi che un appartamento ed un box auto siti in (…), alla strada (omissis) , acquistati dalla donna in comunione con il fratello P.M. , costituivano, per la quota spettante alla P. , oggetto di comunione legale tra i coniugi.
Premesso di essere separato dalla moglie, sostenne che l’acquisto, effettuato con atto per notaio De Martino del 4 febbraio 2003, era stato compiuto in costanza di matrimonio, con la conseguenza che, non avendo egli partecipato alla compravendita e non avendo reso la dichiarazione prescritta dall’art. 179, secondo comma, cod. civ., gl’immobili erano entrati a far parte della comunione legale, ai sensi dell’art. 177 cod. civ..
1.1. – Con sentenza del 6 novembre 2008, il Tribunale di Bologna rigettò la domanda.
2. – L’impugnazione proposta dal M. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 13 ottobre 2011.
Premesso, per quanto ancora rileva in questa sede, che dal rogito notarile e-mergeva inequivocabilmente l’avvenuta effettuazione dell’acquisto con denaro fornito dal padre della P. , il quale era intervenuto direttamente nell’atto, dichiarando, unitamente alla figlia, che il corrispettivo era stato pagato con denaro ricevuto a titolo di donazione manuale all’espresso fine di procedere all’acquisto dell’appartamento, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come donazione indiretta, essendo risultata l’esplicita volontà del donante di aiutare la figlia ad acquistare l’immobile in un momento in cui il rapporto coniugale era verosimilmente già in crisi; rilevato infatti che il giudizio di separazione era stato instaurato pochi mesi dopo la compravendita, ha precisato che, a differenza del caso in cui il donante abbia inteso beneficiare il donatario mediante una somma il cui reimpiego sia rimasto estraneo alla sua previsione, la somministrazione di un importo in denaro per l’acquisto di un immobile rende configurabile una donazione indiretta del bene, il quale, anche se acquistato in costanza di matrimonio, resta pertanto escluso dalla comunione legale, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ. A tal fine, ha ritenuto sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo e l’arricchimento del soggetto onorato per spirito di liberalità, escludendo che il comportamento del donante dovesse articolarsi in attività tipiche, e reputando irrilevante la circostanza che dal rogito notarile risultasse l’avvenuta corresponsione del prezzo in data anteriore alla compravendita; ha aggiunto che per la validità della donazione indiretta non era necessaria la forma pubblica, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 809 cod. civ., l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per la realizzazione dello scopo di liberalità.
3. – Avverso la predetta sentenza il M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La P. resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 177, 179 e 2700 cod. civ., affermando che ai fini dell’accoglimento della domanda egli era tenuto a fornire soltanto la prova della sussistenza del regime di comunione legale tra i coniugi e dell’avvenuto scioglimento della stessa in epoca successiva alla compravendita, mentre incombeva alla convenuta l’onere di dimostrare che l’acquisto rientrava in una delle ipotesi di esclusione dalla comunione. Sostiene che, nel desumere tale dimostrazione dalle dichiarazioni riportate nel rogito notarile, la Corte di merito non ha considerato che lo stesso faceva piena prova soltanto della dichiarazione resa dalla P. e dal padre, e non anche dell’avvenuta consegna del denaro da parte di quest’ultimo alla figlia, che non aveva avuto luogo alla presenza del notaio, il quale non aveva assistito neppure al versamento del corrispettivo della compravendita.
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte di merito ha omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto provata l’avvenuta consegna del denaro a titolo di donazione manuale del padre alla figlia, sulla base delle sole dichiarazioni riportate nel rogito notarile.
3. – I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti questioni intimamente connesse, sono fondati.
A fondamento della decisione, la Corte di merito ha richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’elargizione di una somma di denaro quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto di un immobile da parte del destinatario, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura come una liberalità che, in quanto avente ad oggetto l’immobile e non già la somma di denaro, è qualificabile come donazione indiretta, con la conseguenza che, ove il donatario risulti coniugato in regime di comunione legale, il bene non resta assoggettato al predetto regime, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ., senza che risulti necessario, a tal fine, che l’attività del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo e l’arricchimento del soggetto onorato per spirito di liberalità (cfr. Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197; 14 dicembre 2000, n. 15778; 8 maggio 1998, n. 4680). Ai fini della prova del predetto collegamento, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente l’intervento del donante alla stipulazione del rogito notarile e la dichiarazione, da lui resa in quella sede, che il pagamento del prezzo era effettuato con denaro da lui somministrato alla figlia a titolo di donazione manuale, per consentirle di procedere all’acquisto dello immobile; la Corte di merito ha reputato invece irrilevante la circostanza, risultante dall’atto, che il prezzo fosse stato pagato anteriormente alla compravendita, osservando che, per la configurabilità della donazione indiretta, occorre che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene, o mediante il versamento diretto dell’importo convenuto all’alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare.
Il rilievo in tal modo attribuito alla volontà del donante, ai fini dell’esclusione del bene dalla comunione legale, costituisce peraltro il frutto di un evidente travisamento del principio richiamato, nell’ambito del quale l’intento perseguito attraverso l’elargizione, consistente nel beneficiare il destinatario attraverso l’acquisto a del bene anziché con la mera somministrazione di una somma di denaro, rappresenta soltanto il criterio per l’individuazione dell’oggetto della liberalità, costituito nel primo caso dal bene e nel secondo dall’importo in denaro, e l’elemento di differenziazione tra la fattispecie della donazione indiretta, ricorrente nella prima ipotesi, e quella diretta, configurabile nella seconda. Tale criterio assume rilievo ai fini dell’individuazione della forma necessaria per la realizzazione dello scopo di liberalità, che nel caso della donazione diretta è costituita dall’atto pubblico, richiesto a pena di nullità dall’art. 782 cod. civ., mentre per la donazione indiretta è quella prescritta per il negozio tipico utilizzato per il conseguimento del predetto scopo, in quanto l’art. 809 cod. civ., nel dichiarare applicabili le norme che disciplinano la donazione agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769, non richiama anche l’art. 782 (cfr. Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; 29 marzo 2001, n. 4623); l’applicazione di tale principio consente pertanto di affermare la validità della donazione indiretta, ancorché posta in essere in forma diversa dall’atto pubblico, ma non esclude la necessità della relativa prova, che nel caso dell’acquisto effettuato con denaro del donante presuppone la dimostrazione dell’effettiva dazione del relativo importo all’alienante o al donatario.
La sentenza impugnata merita pertanto consenso nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità della donazione, la circostanza che la stessa non fosse stata posta in essere con atto pubblico, mentre non può essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto di poter desumere la prova della liberalità dalla mera dichiarazione, resa dalle parti nel rogito notarile, dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dell’immobile con denaro fornito dal padre della convenuta: poiché, come ha precisato la stessa Corte di merito, dal medesimo atto risultava che il predetto pagamento non era stato effettuato contestualmente alla stipulazione dell’atto pubblico di compravendita, ma in data precedente, la relativa attestazione del notaio non poteva considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d’atto della dichiarazione resa al riguardo dalle parti, in ordine alla quale non risulta che egli avesse effettuato alcun riscontro; ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., infatti, l’atto pubblico forma piena prova soltanto della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi a lui o degli altri fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non anche della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni o della loro rispondenza alle effettive intenzioni delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 9 maggio 2013, n. 11012; Cass., Sez. II, 25 maggio 2006, n. 12386; 12 maggio 2000, n. 6090).
4. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bologna, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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