Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20786

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16880-2013 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con le quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2012 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione 3, depositata il 15 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. (OMISSIS), per delega dell’avv. (OMISSIS);

constatata la regolarita’ delle comunicazioni;

osserva quanto segue.

IN FATTO
Il contribuente ha impugnato un’iscrizione ipotecaria conseguita all’emissione di due cartelle di pagamento, deducendo di non averle ricevute, in quanto, ha sostenuto, in luogo di esse ha avuto una cartella concernente il 2001, estranea all’oggetto della lite.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, ma quella regionale ha accolto l’appello di (OMISSIS), sostenendo che l’agente per la riscossione non abbia fornito prova che il plico recapitatogli contenesse le due cartelle oggetto di contestazione.
Ricorre l’agente per la riscossione per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che deposita altresi’ memoria.
IN DIRITTO
1. Il ricorso puo’ essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato.
2.- Col primo e col terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perche’ strettamente avvinti, e di rilievo assorbente rispetto al secondo, il ricorrente denuncia, in entrambi i casi ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 e degli articolo 148 – 149 c.p.c. (primo motivo) e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. nonche’ degli articolo 2697 e 2700 c.p.c. (terzo motivo), censurando, in particolare, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’ufficio non avrebbe dato alcuna prova della circostanza che il plico contenesse le due cartelle esattoriali che hanno dato luogo all’iscrizione ipotecaria.
2.1.- La sentenza impugnata esordisce, nell’affrontare la questione, affermando che e’ palese ed incontestato che la notifica delle due cartelle e’ avvenuta contestualmente in un’unica soluzione concretizzatasi il 06.04.2007….
2.2.- A tanto il contribuente aggiunge in controricorso che i numeri delle due cartelle di cui si discute sono presenti solo sulla faccia posteriore della ricevuta di ritorno.
In memoria, peraltro, (OMISSIS) circoscrive la rilevanza di tale ammissione, puntualizzando che gia’ in controricorso aveva evidenziato che le indicazioni in questione non sono coperte da efficacia probatoria, non essendo attribuibili ad alcun pubblico ufficiale.
3. Cio’ posto, va anzitutto chiarito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale puo’ essere notificata la cartella di pagamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, e’ quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilita’ di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111).
3.1. – La Corte ha aggiunto (Cass. 30 settembre 2011, n. 20027; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135), che ove l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, e’ necessario, perche’ operi la presunzione di conoscenza posta dall’articolo 1335 c.c., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalita’ di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
3.2. – Queste stesse pronunce, tuttavia, valorizzano, a tal fine, gli elementi utili a sostanziare presunzioni semplici, come ad esempio, la connessione tra gli atti.
4.- Nel caso in esame, indubitabilmente, all’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non puo’ essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non e’ riconducibile all’agente postale, posto che il Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, articolo 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all’articolo 37 del codice postale,…sono predisposti dagli interessati.
4.1.- Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che l’avviso di ricevimento e’ avviato insieme con l’oggetto cui si riferisce (Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, articolo 7) e che l’agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest’ultimo dal destinatario (articolo 8, comma 1 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica), provvedendo a rispedire subito all’interessato la ricevuta cosi’ completata (articolo 8, comma 2), comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova.
5.- Altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, cui va rinviato il giudizio, previa cassazione della sentenza impugnata, dovra’, per conseguenza, valutare le suddette indicazioni, al fine di verificare se l’agente per la riscossione abbia soddisfatto anche in via presuntiva l’onere probatorio su di lui incombente e se, per conseguenza, spetti al contribuente provare di essersi trovato nell’impossibilita’ di prendere cognizione degli atti.
P.Q.M.
la Corte:
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata;
– rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.

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