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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  6 novembre 2013, n. 25015

Ritenuto in fatto

1. – Con atto di citazione del 10 giugno 2000, T.A. , premesso di avere acquistato in data (omissis) dalla società Erbaggio Costruzioni a r.l. l’abitazione unifamiliare sita in (omissis) , costruito dalla stessa società Erbaggio, denunciò di non avere potuto usufruire dell’impianto di riscaldamento realizzato, in detta abitazione, dalla impresa costruttrice e che anzi, a causa del cattivo funzionamento dello stesso, si erano prodotte nel tempo vistose macchie di umidità sulle pareti dell’immobile; chiese pertanto che l’adito Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, condannasse la convenuta alla eliminazione degli inconvenienti lamentati e alla messa in opera di impianto perfettamente funzionante e a regola d’arte, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi a mezzo di c.t.u..
La convenuta rimase contumace.
Il Tribunale adito, con sentenza in data 27 novembre 2002, rigettò la domanda, affermando che all’attore non competeva alcuna azione nei confronti della società costruttrice dell’immobile per i vizi dell’opera, in quanto non vi era stato un accordo tra le parti per l’installazione dell’impianto termico o per l’esecuzione di opere nell’immobile in questione.
2. – In accoglimento dell’appello proposto da A.A. , da T.V. e da T.P. , eredi di T.A. , deceduto successivamente al deposito della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 14 settembre 2006, in riforma della impugnata decisione ha condannato la società Erbaggio Costruzioni al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 16.833,81, oltre svalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di deposito della relazione del c.t.u. ed interessi legali dalla domanda sulla somma annualmente rivalutata, e posto a carico della medesima le pese del doppio grado.
2.1. – Ritenuto ammissibile il gravame per essere stata raggiunta, attraverso la documentazione prodotta (certificato di morte, denuncia di successione e stato di famiglia) e, soprattutto, in ragione della tardiva contestazione della controparte, la prova della qualità di eredi in capo alle appellanti, la Corte di Napoli ha rilevato che l’azione proposta dal T. andava inquadrata nell’ambito dell’art. 1669 cod. civ., sicché – una volta dimostrata la completa inefficienza dell’impianto di riscaldamento, risultante dalla eseguita consulenza tecnica d’ufficio, che ne ravvisava la causa in una grave carenza strutturale dell’immobile compravenduto – doveva essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
L’azione proposta – ha proseguito la Corte territoriale – non poteva essere vanificata dalla eccepita prescrizione, essendo emerso dalla assunta prova testimoniale che la società costruttrice riconobbe l’esistenza dei vizi e si impegnò ad eliminare tali inconvenienti, eseguendo interventi vari che però non sortirono l’effetto sperato, non trattandosi soltanto di difficoltà nella posa in opera dell’impianto di riscaldamento, ma di carenze strutturali inerenti alla stessa costruzione dell’immobile.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Erbaggio Costruzioni ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 ottobre – 7 novembre 2007, sulla base di cinque motivi.
Le intimate hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo (travisamento delle risultanze processuali e della difesa della ricorrente; omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione di norme di legge) lamenta che la Corte d’appello abbia riconosciuto la legittimazione attiva delle appellanti ritenendo raggiunta la loro qualità di eredi in base alla produzione del certificato dell’avvenuto decesso di T.A. e dell’atto di stato civile relativo allo stato di famiglia di A.A. , nonostante tale documentazione sia stata depositata soltanto all’udienza del 6 aprile 2006, quando la causa è stata riservata per la sentenza, e avendo precedentemente la società Erbaggio dichiarato di non accettare il contraddittorio. La censura è accompagnata dai seguenti quesiti: “se risultano depositati agli atti di causa i documenti dai quali risulti la legittimazione attiva delle appellanti”; “se la parte appellante avesse o meno la facoltà di produrre i documenti dopo la remissione della causa al collegio”; “se la produzione di documenti in appello è consentita solo in limine litis”.
1.1. – Il motivo è infondato, muovendo da un’erronea premessa in punto di fatto.
In primo luogo, infatti, non vi è stata nessuna tardiva produzione della documentazione attestante la qualità di eredi legittime delle appellanti, giacché tanto il certificato di morte di T.A. quanto il certificato di stato di famiglia sono stati depositati in data 15 dicembre 2003, all’atto della costituzione delle appellanti, come risulta dal timbro e dalla sottoscrizione apposti dal funzionario di cancelleria sul foliario degli atti delle appellanti.
D’altra parte, costituendosi in giudizio con la memoria in data 26 febbraio 2004, la società Erbaggio non ha mosso alcuna contestazione alla qualità di eredi delle appellanti, avendo, bensì, dichiarato di non accettare il contraddittorio, ma per altre ragioni, legate alle supposte domande nuove che con l’atto di gravame controparte avrebbe tentato di introdurre per la prima volta.
2. – Il secondo motivo (travisamento del fatto, travisamento delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) pone i seguenti quesiti: “dica la Corte se i giudici di appello abbiano attribuito alla c.t.u. un valore probatorio che la stessa non può avere, attesa la totale mancanza di motivazione ed attesa la sua totale contraddittorietà”; “dica la Corte se la relazione di c.t.u. è giunta a conclusioni illogiche e non richieste nell’incarico conferito”; “dica la Corte che la c.t.u. non può assurgere a dignità di prova, essendo essa unicamente di ausilio per il giudicante e dovendosi essa unicamente limitare ad una rappresentazione dello stato dei luoghi”.
2.1. – La censura è inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto che la conclude. La sintesi interrogativa finale, infatti, non indica in quali parti la relazione del c.t.u. sarebbe mancante di motivazione o contraddittoria o illogica, né dove sarebbe configurabile un superamento, da parte del consulente tecnico, dei limiti dell’incarico e del quesito conferitogli. Il quesito di diritto si risolve in un’astratta petizione di principio, generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute, e, non rapportandosi alla vicenda dedotta in lite, non consente l’individuazione effettiva, e non meramente retorica, di una quaestio iuris sulla quale il giudice di legittimità sia chiamato a pronunciarsi.
È comunque erronea la tesi secondo cui il compito del consulente tecnico dovrebbe limitarsi ad una mera rappresentazione dello stato dei luoghi, ben potendo l’incarico conferitogli comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e alla quantificazione dei danni relativi all’oggetto dell’indagine.
3. – Con il terzo mezzo (travisamento del fatto, travisamento delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) si chiede a questa Corte di stabilire “se nel corso dei due giudizi che ci occupano vi è stata l’introduzione di domande nuove ed in caso affermativo se ciò è consentito in appello” e “se il giudice può sostituirsi alla parte riqualificando una domanda dettagliatamente proposta (nel caso che ci occupa l’attore ha sempre indicato la società convenuta nella sua qualità di costruttrice)”.
3.1. – Il motivo – che pure presenta un quesito assolutamente generico – è infondato.
È infatti principio costante quello secondo cui l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 cod. civ., può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell’ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell’edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità del medesimo (tra le tante, Cass., Sez. 2, 16 febbraio 2012, n. 2238).
E nella specie l’attore, sin dall’atto di citazione, ha dedotto non solo di avere acquistato l’immobile dalla società Erbaggio Costruzioni, ma che la convenuta aveva provveduto alla costruzione dell’immobile e che questo presentava vizi e difetti cosi estesi (riguardanti il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e la presenza di vistose macchie di umidità sulle pareti dell’appartamento) da rendere “difficile persino la vivibilità degli ambienti”: sicché correttamente il giudice del merito ha inquadrato l’azione promossa nell’ambito della garanzia di cui all’art. 1669 cod. civ..
4. – Il quarto motivo (travisamento del fatto, travisamento delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) interroga questa Corte sul “se nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli ha deciso ultra petitum” e “se è consentito al giudice di decidere ultra petitum”.
4.1. – La censura è inammissibile perché il quesito di diritto che la conclude è assolutamente privo di riferimenti alla fattispecie concreta e si risolve in un mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio e della doglianza cosi come illustrata nello svolgimento del motivo.
5. – Il quinto motivo (travisamento del fatto, travisamento delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) lamenta (a) che la sentenza impugnata non conterrebbe “gli elementi necessari e sufficienti a determinare la data di deposito della relazione di c.t.u. ed il relativo costo” e (b) che, “in mancanza di specifica prova”, abbia “liquidato il danno da svalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali”.
5.1. – Il motivo è infondato:
– quanto alla censura sub (a), perché, nel procedere all’interpretazione della sentenza, occorre tenere conto degli elementi – nella specie, il deposito della relazione del c.t.u., avvenuto nel corso del giudizio di primo grado in data 8 luglio 2002, e l’importo della liquidazione delle competenze effettuata in favore del consulente – assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto risultanti dagli atti del processo;
– quanto alla censura sub (b), perché la somma liquidata a carico del costruttore a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 cod. civ. ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass., Sez. 2, 4 gennaio 1993, n. 13; Cass., Sez. 2, 23 maggio 2000, n. 6682; Cass., Sez. 2, 15 novembre 2006, n. 24301).
6. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 3.500 per compensi, oltre ad accessori di legge

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