Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 4 marzo 2016, n. 4319
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16120-2011 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
EREDI (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 5147/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; Udito l’Avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5147/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2010, la quale aveva rigettato l’impugnazione avanzata da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza emessa in data 26.10.2004 dal Tribunale del Roma, con cui era stata accolta la domanda avanzata dall’INAIL nei confronti della stessa (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l. e gia’ (OMISSIS) s.r.l.), condannandosi quest’ultima a pagare all’Istituto la somma di euro 1.798.064.47 oltre interessi e spese del giudizio. In particolare, l’Inail, con citazione del 23.10.1989, premesso di avere acquistato dalla societa’ convenuta un immobile sito in (OMISSIS), aveva chiesto il risarcimento dei danni per infiltrazioni di acqua che si erano manifestate nel fabbricato, composto da piu’ appartamenti locali a terzi. A questa iniziale era seguita dapprima altra domanda dell’Inail, in data 16.1.1991, per gli ulteriori danni manifestatisi in seguito, e poi si erano aggiunte le domande proposte dagli inquilini del fabbricato nei confronti dell’Inail, i quali chiedevano nei confronti dell’Istituto l’accertamento delle cause delle infiltrazioni ed il risarcimento dei danni da loro subiti, con chiamata in garanzia della venditrice (OMISSIS) s.r.l..
Il Tribunale di Roma, riuniti i distinti procedimenti, aveva accolto la domanda dell’Inail, ritenendo sussistente la prova dei vizi dell’immobile venduto dalla societa’ convenuta e dei danni effettivamente risentiti dall’attore, il quale aveva dovuto eliminare gli inconvenienti sopportandone le conseguenti spese. Erano state invece rigettate le domande degli inquilini in difetto di prova di danni ulteriori rispetto agli inconvenienti che l’Inail aveva provveduto ad eliminare.
La Corte di Roma disattendeva il motivo di appello inerente la nullita’ per genericita’ ed indeterminatezza della citazione di chiamata in causa formulata dall’Inail nel giudizio 33128/1991 RG, sia per essersi la (OMISSIS) s.r.l. costituita e difesa nel merito, cosi’ rinunciando a far valere la nullita’, sia per essere chiari petitum e causa petendi di domanda, fondati sulla responsabilita’ del costruttore/venditore ex articolo 1669 codice civile. Operava, per di piu’, ad avviso della Corte di merito, il principio di automatica estensione della domanda risarcitoria proposta dagli inquilini nei confronti dell’Inail, indicandosi da quest’ultimo la societa’ chiamata quale diretta responsabile dei danni pretesi dagli attori. La sentenza n. 5147/2010 della Corte d’appello rigettava pure le doglianze circa la quantificazione del danno dovuto ai sensi dell’articolo 1669 codice civile, pari ai costi delle opere di eliminazione dei difetti che l’immobile presentava, quali conseguenze immediate e dirette dal fatto illecito attribuito al costruttore venditore.
Avverso la sentenza della Corte di Roma ha presentato ricorso per cassazione in tre motivi (OMISSIS) S.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.). Resiste con controricorso l’Inail, mentre rimangono intimate tutte le altri parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso e’ dichiarato che l’esponente (OMISSIS) s.r.l. abbia incorporato per fusione con atto del 29 dicembre 2008 la (OMISSIS) s.r.l., la quale aveva partecipato al giudizio di merito, risultando percio’ ammissibile il ricorso stesso per cassazione proposto dalla societa’ incorporante.
1) Col primo motivo di ricorso (OMISSIS) s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1173, 1223, 1669 e 2697 codice civile e articolo 700 codice procedura civile, per avere la Corte d’appello ricompreso nelle spese da rimborsare, correlate alle opere di eliminazione dei vizi costruttivi e degli effetti ad essi conseguiti, anche quelle concernenti interventi non necessari o che andavano oltre i difetti lamentati, basandosi sulla Ctu sommariamente eseguita nel procedimento ex articolo 700 codice procedura civile, senza considerare le risultanze ben piu’ approfondite della Ctu collegiale svolta nel giudizio di merito (alla cui stregua i costi effettivi sarebbero stati pari alla minor somma di lire 412.939.380).
2) Il secondo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 e 2697 codice civile e ss. e articolo 700 codice procedura civile, per avere la Corte di merito rigettato l’eccezione di nullita’, dovuta ad assoluta genericita’, dell’atto di citazione per chiamata in causa nei confronti dell’attuale ricorrente, come operata nel giudizio instaurato dagli inquilini, non considerando, peraltro, che tale chiamata era avvenuta non in forza di estensione della domanda degli inquilini, quanto sulla base di una clausola del contratto di compravendita. Si contesta pure che sia stata ritenuta opponibile la ctu espletata nel procedimento ex articolo 700 codice procedura civile, nonostante allo stesso non vi avesse partecipato la costruttrice venditrice.
3) Il terzo motivo contesta l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, per aver la Corte romana ricompreso tra le spese da rimborsare anche alcune che non erano assolutamente ad essa imputabili, come era emerso dalla ctu collegiale espletata.
4. L’INAIL nel controricorso chiede dichiararsi inammissibile, o comunque rigettarsi il ricorso.
1. E’ preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, che risulta comunque infondato. Esso insiste sulla deduzione della nullita’ della citazione nel giudizio 33128/1991 per genericita’ e carenza di elementi essenziali, ma non provvede a trascrivere il contenuto di tale domanda, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ex articolo 366 codice procedura civile, comma 1, n. 3. Tale principio obbliga il ricorrente ad indicare, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, cosi’ da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (nella specie, relativa alla determinazione dell’oggetto di un atto di chiamata in causa di terzo, del quale non e’ indicato l’esatto contenuto, cosi’ impedendosi a questa Corte di verificare l’idoneita’ dello stesso ad esprimere la reale volonta’ di estendere al terzo la domanda proposta dagli attori originari, ovvero di fondare la chiamata su diversa causa petendi). Lo stesso potere di questa Corte di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda presuppone che la censura sia stata ritualmente formulata, in quanto l’esame diretto degli atti e dei documenti e’ circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. 17 gennaio 2014, n. 896). Al riguardo, peraltro, la Corte d’Appello di Roma aveva escluso l’invalidita’ della domanda non soltanto ritenendone il contenuto comunque integrato dal richiamo agli atti di altri due giudizi gia’ pendenti nei confronti della societa’ costruttrice, ma anche spendendo l’argomento dell’effetto sanante dell’avvenuta difesa nel merito svolta dalla chiamata. Trattandosi, quindi, di pronuncia basata su due distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione adottata in punto di validita’ della citazione, la stessa poteva essere utilmente impugnata su detto profilo solo mediante la censura di entrambe. Il ricorrente, invece, nulla specifica circa l’argomento della sua costituzione sanante nel giudizio, ovvero circa il contenuto delle difese eventualmente assunte nella sua comparsa di risposta. Del resto, la sanzione di nullita’ stabilita dall’articolo 164 vecchio testo, applicabile ai procedimenti, come quello in esame, pendenti alla data del 30 aprile 1995, concerneva soltanto il requisito posto dall’articolo 163 codice procedura civile, n. 3, e cioe’ la mancata determinazione della cosa oggetto della domanda, e non si estendeva al requisito di cui al successivo n. 4 dello stesso articolo 163, ovvero all’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti la ragione della domanda, i quali, pertanto, se non esposti nell’atto di citazione, ben potevano essere indicati e specificati successivamente (cfr. Cass. 29 novembre 1977, n. 5200; Cass. 15 maggio 1996, n. 4514). E poi, la disposizione dell’articolo 164 codice procedura civile in quella stessa formulazione comportava che la costituzione del convenuto effettivamente sanasse ogni vizio di citazione, ovvero sia le nullita’ della notificazione della citazione, quanto le nullita’ della stessa citazione, quale quella derivante, appunto, dalla indeterminatezza della cosa oggetto della domanda (Cass. 19 novembre 1976, n. 4355).
2. Quanto alla doglianza che la Corte di merito abbia utilizzato per il suo convincimento la Ctu espletata nel procedimento ex articolo 700 codice procedura civile, del quale non era stata parte la costruttrice venditrice, lo stesso giudice d’appello ha correttamente invocato il principio, di per se’ non infirmato dalla ricorrente con la sua censura, per il quale il giudice puo’ legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica disposta in un diverso processo, anche se celebrato tra altre parti, ove, come avvenuto nella specie, l’elaborato peritale avesse ad oggetto una situazione di fatto rilevante negli altri giudizi, sia stato ritualmente acquisito al processo unitario conseguito alla riunione dei diversi procedimenti, e tutte le parti di quest’ultimo siano state poste in condizione di farne oggetto di esame critico, in modo da stimolare la valutazione giudiziale.
3. Possono poi trattarsi congiuntamente, per la loro connessione logica, il primo ed il terzo motivo di ricorso, i quali si rivelano anch’essi infondati.
Il principio correttamente messo dalla Corte di merito a base del suo ragionamento, circa la quantificazione dei danni dovuti ex articolo 1669 codice civile dalla (OMISSIS) s.r.l., e’ quello secondo cui l’ambito della relativa responsabilita’, posta da tale norma a carico dell’appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilita’ extracontrattuale, e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e piu’ onerose di quelle originariamente progettate nel contratto d’appalto, purche’ utili a che l’opera possa fornire la normale utilita’ propria della sua destinazione (cfr. Cass. 27 aprile 1989, n. 1948), dovendosi la liquidazione dei danni ispirare ai criteri dettati in materia dagli articoli 2056, 1223, 1226 e 1227 codice civile, danni nella specie coincidenti con i costi dei lavori sostenuti dall’INAIL in esecuzione dell’ordine d’urgenza reso dal Pretore di Roma, per il complessivo importo di euro 1.781.882,68. Compete al giudice del merito, d’altra parte, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli articoli 2056 e 1223 codice civile e segg., l’effettiva consistenza del pregiudizio risentito dal danneggiato e l’individuazione del rapporto causale immediato e diretto fra illecito e danno, in modo da limitare l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, al fine di escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza della accertata responsabilita’ che non sia propriamente diretta ed immediata.
Peraltro, la Corte d’appello ha altresi’ compiutamente esplicitato le ragioni della sua scelta di aderire alle conclusioni del CTU nominato nel procedimento cautelare dal Pretore, in quanto conclusioni fondate sulla condizione del fabbricato esistente nel 1991, ovvero all’epoca in cui si lamentavano i denunciati difetti, piuttosto che seguire le conclusioni raggiunte dai due periti nominati nel giudizio di primo grado, non avendo questi ultimi potuto verificare la situazione oggettiva dell’immobile prima dell’esecuzione dei lavori ordinati in via d’urgenza ed eseguiti dall’Inail.
In tal modo, la Corte di merito ha fornito adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, illustrando di aver potuto risolvere sulla base della prima consulenza, e non della seconda, i problemi tecnici connessi alla stima degli elementi rilevanti ai fini della decisione. La Corte di merito ha fatto richiamo delle cause delle infiltrazioni e delle opere di risanamento necessarie a pone rimedio ai riscontrati difetti costruttivi del fabbricato riscontrate dal perito, sicche’, pure sotto il profilo della motivazione della sentenza, la stessa si rivela logicamente corredata degli elementi che consentono, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario.
Consegue il rigetto del ricorso.
La ricorrente va condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, sostenute dall’unico controricorrente INAIL, non avendo svolto attivita’ difensiva gli altri intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente INAIL le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
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