Appalto: il contratto
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Appalto: il contratto

Appalto: il contratto Ultimo aggiornamento 4 settembre 2022 Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf A) INTRODUZIONE             Il presente saggio non ambisce al rango di trattazione completa del tema del contratto d’appalto ma, rappresenta, con collegamenti ipertestuali, da un lato una approfondita sintesi...

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (articolo 1176 c.c., comma 2), e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo
Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 21 settembre 2017, n. 21959. L’appaltatore e’ obbligato a controllare la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente
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Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 21 settembre 2017, n. 21959. L’appaltatore e’ obbligato a controllare la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente

L‘appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’, soltanto, se dimostri di avere manifestato il...

Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 agosto 2017, n. 20214
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Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 agosto 2017, n. 20214

L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, e’ sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed e’ soggetto a responsabilita’ anche in caso di ingerenza del committente, cosicche’ la responsabilita’ dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei...

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 8 settembre 2016, n. 37229
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Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 8 settembre 2016, n. 37229

Prima di poter affermare la responsabilità penale dell’amministratore della società appaltante per irregolarità sul piano antinfortunistico è necessario valutare se l’azienda, a seguito di subappalto, abbia continuato ad avere responsabilità in materia di controlli e verifiche sulla sicurezza dei lavoratori Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 8 settembre 2016, n. 37229 REPUBBLICA ITALIANA...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3199. L’articolo 1668 del Cc, nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’articolo 1167 del Cc, attribuisce al committente, oltre all’azione prevista per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore; sicché trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell’opera e destinante a integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all’azione di risoluzione del contratto di cui all’articolo 1668, secondo comma, del Cc, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore a un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 febbraio 2016, n. 3199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. COSENTINO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 marzo 2016, n. 4319. Circa la quantificazione dei danni dovuti ex articolo 1669 codice civile, e’ quello secondo cui l’ambito della relativa responsabilita’, posta da tale norma a carico dell’appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilita’ extracontrattuale, e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e piu’ onerose di quelle originariamente progettate nel contratto d’appalto, purche’ utili a che l’opera possa fornire la normale utilita’ propria della sua destinazione, dovendosi la liquidazione dei danni ispirare ai criteri dettati in materia dagli articoli 2056, 1223, 1226 e 1227 codice civile. Compete al giudice del merito, d’altra parte, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli articoli 2056 e 1223 codice civile e segg., l’effettiva consistenza del pregiudizio risentito dal danneggiato e l’individuazione del rapporto causale immediato e diretto fra illecito e danno, in modo da limitare l’estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, al fine di escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza della accertata responsabilita’ che non sia propriamente diretta ed immediata.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 marzo 2016, n. 4319 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere Dott. CRISCUOLO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 novembre 2015, n. 22553. Nessun valore può essere attribuito con riguardo alla responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. alle classificazioni urbanistiche predisposte dal legislatore al diverso fine del recupero di manufatti preesistenti: la differenza dei parametri di riferimento giustifica l’integrale responsabilità dell’appaltatore sia in presenza di interventi di manutenzione straordinaria sia in ipotesi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978. Infatti, ai fini della responsabilità dell’appaltatore, costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc), purché tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera stessa e che, anche senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possano essere eliminati finanche solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (cfr. Cass. 1 febbraio 1995 n. 1164). In applicazione del suddetto principio, la corte di merito, congruamente motivando sul punto, ha chiarito la notevole portata degli interventi realizzati, consistiti nell’accorpamento di due diversi edifici attraverso lavori di raccordo fra le due coperture, di cui una a falda e l’altra a terrazzo, nel rifacimento integrale delle scale, nell’eliminazione degli archi sulle finestre, nella ricostruzione di due solai, nel rifacimento degli intonaci esterni. Ed ha concluso affermando che le fessurazioni presenti sull’intonaco esterno rifatto dalla DI.MI. hanno determinato le infiltrazioni lamentate dal Condominio sulle parti comuni, le quali incidono in modo rilevante sulla struttura e sulla funzionalità dell’opus per cui si tratta di gravi difetti di costruzione, ciò anche in coerenza con la tipologia degli interventi descritti.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 novembre 2015, n. 22553 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l’8 maggio 1997 il Condominio di (omissis) evocava, dinanzi al Tribunale di Genova, la DI.MI. s.r.l. esponendo che nel corso del 1991 la società convenuta aveva effettuato lavori di straordinaria manutenzione presso lo stabile condominiale,...