Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 8 settembre 2016, n. 37229

Prima di poter affermare la responsabilità penale dell’amministratore della società appaltante per irregolarità sul piano antinfortunistico è necessario valutare se l’azienda, a seguito di subappalto, abbia continuato ad avere responsabilità in materia di controlli e verifiche sulla sicurezza dei lavoratori

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 8 settembre 2016, n. 37229

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/12/2014 del TRIBUNALE di COMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del FULVIO BALDI che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) – Roma sostituto processuale dell’Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 12 dicembre 2014 il Tribunale di Como in composizione monocratica dichiarava – per quanto qui rileva – (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle rispettive qualita’ di coordinatore per la sicurezza dei lavori in progettazione ed esecuzione e di amministratore unico della EUROPA 93 s.r.l. – colpevoli dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, meglio indicati ai capi A), B) e C) ( (OMISSIS)) e A), B), C), D), E), F), G) e H) ( (OMISSIS)) condannandoli, rispettivamente, alla pena di Euro 1.600,00 ed alla pena di Euro 3.400,00 di ammenda e concedendo loro i doppi benefici di legge.
1.2 Avverso la detta sentenza propongono unico ricorso entrambi gli imputati a mezzo del loro o’ difensore di fiducia deducendo due motivi: con il primo, riferito alla posizione del ricorrente (OMISSIS), la difesa lamenta vizio di motivazione sotto il triplice profilo della carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ in ordine alla affermata responsabilita’ penale con particolare riguardo ad alcune contraddizioni emergenti nei verbali redatti dal personale ispettivo che deponevano per la responsabilita’ di tale (OMISSIS) come datore di lavoro responsabile delle violazioni e non dell’ (OMISSIS) erroneamente indicato dal Tribunale come datore di lavoro di fatto e responsabile delle infrazioni alla normativa antinfortunistica; con il secondo, riferito piu’ specificamente alla posizione del (OMISSIS), lamenta analogo vizio motivazionale in punto di ritenuta responsabilita’ penale del medesimo, rilevando l’esistenza di due verbali redatti dal personale ispettivo tra loro contraddittori che rendevano insussistente la prova dell’attribuibilita’ dei fatti al (OMISSIS) in ordine alla predisposizione del P.O.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato. Quale premessa di fatto va ricordato che la vicenda che vede coinvolti gli odierni ricorrenti trae origine da una visita ispettiva condotta in data 25 febbraio 2011 da personale della Direzione Provinciale del lavoro di Como nel cantiere edile esistente in (OMISSIS) ove era in corso la realizzazione di un edificio per civile abitazione e dove operavano numerose ditte specializzate. In particolare gli ispettori del lavoro avevano riscontrato numerose irregolarita’ sia per quanto riguardava la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento; sia per quanto riguardava il controllo circa l’idoneita’ dei piani di sicurezza di alcune imprese operanti in quel cantiere (segnatamente la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) di (OMISSIS)); sia infine per alcune carenze circa l’esistenza di apposite misure di sicurezza a salvaguardia sia dei lavoratori che dei terzi. Da qui la contestazione elevata nei confronti – per quanto qui interessa – di (OMISSIS) (quale coordinatore per la sicurezza dei lavori) e di (OMISSIS) (quale amministratore unico della societa’ (OMISSIS) s.r.l.), invitati ad eliminare le irregolarita’ riscontrate. A tale visita svoltasi tramite la redazione di verbali redatti in contraddittorio con i predetti soggetti, ne era seguita altra diretta a verificare l’effettiva eliminazione delle irregolarita’. A seguito dell’esito negativo di tale ulteriore visita veniva inviata informativa di reato a carico dei menzionati (OMISSIS) e (OMISSIS) per le irregolarita’ meglio indicate nei rispettivi capi di imputazione.
2. Tanto precisato, con la prima censura riguardante, in particolare, la posizione del ricorrente (OMISSIS), questi e’ stato individuato dal Tribunale come responsabile, in quanto amministratore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., delle varie violazioni riscontrate nel cantiere in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. A detta del ricorrente, pero’ nel cantiere operava altra ditta – la (OMISSIS) di (OMISSIS), reale ed effettiva destinataria delle prescrizioni in quanto autrice delle violazioni antinfortunistiche. Tanto emergerebbe dalla stessa relazione di servizio degli ispettori che, a proposito della presenza nel cantiere di tale (OMISSIS), socio della (OMISSIS) s.r.l. (circostanza che ha indotto il Tribunale a ritenere I’ (OMISSIS) il reale destinatario delle normative antinfortunistiche), riferivano che il (OMISSIS) operava nel cantiere per conto della (OMISSIS) Tra l’altro non risulta da alcuna circostanza l’esistenza di un apposito accordo tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) in virtu’ del quale dovesse essere la prima societa’ a proseguire i lavori che in realta’ stava effettuando la (OMISSIS). Va anche aggiunto che nel cantiere esistevano in realta’ – come ricordato dallo stesso Tribunale – due lotti, uno dei quali concerneva la realizzazione di un edificio gia’ ultimato e abitato e l’altro, confinante con il primo, l’edificazione di altro stabile nel quale erano in corso i lavori oggetto della verifica. Tali circostanza non consentono quindi di chiarire quale fosse, in realta’ la posizione dell’ (OMISSIS) anche perche’ le imputazioni a suo carico riguardano una responsabilita’ diretta laddove e’ certo che i lavori venivano eseguiti da personale di altra ditta sulla base di un contratto di appalto del quale pero’ non sono chiari i contenuti o l’esistenza di eventuali deleghe in materia di sicurezza da parte della societa’ committente o appaltante nei confronti della societa’ appaltatrice.
2.1 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema “In tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalita’ dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori” (cosi’ Sez. 3 24.10.2013 n. 50996, Gerna, Rv. 258299): ne consegue che occorre sempre verificare se nell’ambito del contratto di appalto l’appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri.
2.2 E’ da escludere, nel caso in esame, che questa ingerenza derivi dalla mera presenza nel cantiere dell’appaltatore in occasione degli accessi ispettivi, cosi’ come e’ da escludere che tale ingerenza possa desumersi dalla presenza di un socio dell’impresa presunta appaltante, preposto al cantiere per come e’ dato evincere dal testo: le affermazioni del Tribunale sulla responsabilita’ dell’ (OMISSIS), peccano, quindi, a giudizio del Collegio, di apoditticita’ occorrendo invece che il Tribunale verificasse se in presenza del contratto di appalto fossero state conferite specifiche funzioni a soggetti diversi dall’ (OMISSIS).
2.3 Occorreva quindi verificare, al di la’ della investitura formale dell’ (OMISSIS) quale amministratore della societa’ appaltante ” (OMISSIS)” s.r.l. se questi si sia ingerito concretamente nel contratto di appalto da lui stesso stipulato, apparendo necessario accertare che l’imputato abbia o meno esercitato i poteri decisionali, presupposto della qualifica di datore di lavoro secondo l’articolo 2. Se e’ quindi vero che l’appaltatore subappaltando non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati obblighi antinfortunistici (cosi’ Sez. 3, 12.1.2006 n. 15927, Rv. 234211) e’ altrettanto indispensabile che questi continui a esercitare una concreta e costante ingerenza nell’effettuazione dell’opera, cosi’ non integralmente subappaltata. (Sez. 4, 5.6.2008 n. 27965, Rv. 240314);
2.4 Peraltro dal tenore dei verbali emerge che in realta’ l’intera attivita’ di cantiere fosse svolta dalla (OMISSIS) di (OMISSIS): circostanza che lascia presumere che fosse quella impresa ad occuparsi anche della gestione della sicurezza, tanto e’ vero che nella relazione redatta dal personale ispettivo risulta che il (OMISSIS) operasse per conto della (OMISSIS) e non della (OMISSIS) s.r.l..
2.5 In ultimo va sottolineato che a fronte della individuazione da parte del Tribunale della (OMISSIS) s.r.l. come datore di lavoro, i provvedimenti di tipo accertativo e prescrittivo sono stati elevati a carico della (OMISSIS), come risulta sia dal verbale ispettivo del 5 maggio 2011 che dal contestuale verbale di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale, successivamente revocata: cio’ porta ad una illogicita’ manifesta della attribuzione all’ (OMISSIS) delle responsabilita’, salvo a dover verificare quale fosse il contenuto reale del contratto di appalto se esistente – tra l’ (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS).
3. Anche con riferimento alla posizione del (OMISSIS) possono farsi analoghe considerazioni: a costui viene addebitata la responsabilita’ di avere – quale coordinatore per la sicurezza dei lavori di progettazione ed esecuzione – omesso di redigere il P.O.S. (piano operativo di sicurezza) e di non avere verificato l’idoneita’ dei piani di sicurezza delle imprese che operavano nel cantiere. Secondo la tesi difensiva esposta nel ricorso esisterebbe una stridente contraddizione tra il verbale redatto in contraddittorio il 25 marzo 2011 ed il verbale poi notificato a mezzo posta al (OMISSIS) il successivo 28 marzo in cui figurano alcune cancellature che di fatto rendono non certa la prova della responsabilita’ del (OMISSIS) nella materia dei piani di sicurezza. Ne’ puo’ dirsi che l’ultimo (in ordine di tempo) verbale notificato al (OMISSIS) fosse sostitutivo del precedente.
3.1 In aggiunta a tali considerazioni, le quali certamente incidono sulla sussistenza della prova della responsabilita’ dell’odierno ricorrente va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema e’ concorde nel ritenere che “In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilita’ per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonche’ dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all’effettivo svolgimento dell’attivita’ di coordinamento e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento” (Sez. 4 28.5.2013 n. 37738, Gandolla ed altri, Rv. 256636), precisandosi anche che la posizione di garanzia attribuita al committente ed al responsabile dei lavori e’ molto ampia in quanto ricomprende l’esecuzione di controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali in materia di prevenzione, sicurezza del luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori, con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame (Sez. 4 12.2.2015 n. 14012, Zambelli, Rv. 263014). Le affermazioni in ordine alla responsabilita’ del (OMISSIS) traggono spunto dalla circostanza, riferita in sentenza, della mancata produzione e/o acquisizione dei piani di sicurezza che tanto l’imputato che il (OMISSIS) hanno sostenuto essere stati redatti regolarmente, sicche’ occorreva chiarire attraverso l’escussione del teste (OMISSIS) le ragioni di tali mancanze.
3.2 Anche per il (OMISSIS), quindi, al di la’ delle contraddizioni figuranti nei due verbali ispettivi, le affermazioni del Tribunale sono quanto meno apodittiche, abbisognando di una verifica probatoria in realta’ non effettuata, nonostante ne esistessero i presupposti.
4. Sulla base di tali elementi la sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Como che in tale sede, alla luce delle considerazioni svolte da questa Corte Suprema dovra’ verificare con la dovuta precisione – e tenuto conto anche della formulazione delle contestazioni figuranti nei capi di imputazione – le reali responsabilita’ degli imputati alla luce dei contratti di appalto – ove esistenti – tra la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS).
P.Q.M.

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