Corte_de_cassazione_di_Roma

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 29 agosto 2014, n.18452

 

RITENUTO IN FATTO

M.C., D., M.G., P., F. L., Carlo, I., M.L., S.G., D. P.G., C.A., con atto di citazione del 24 giugno 1999 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Pescara D.P., per ivi sentire dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per scrittura privata con coeva controdichiarazioni sottoscritte dai venditori l’11 dicembre 1979 e dall’acquirente il 2 gennaio 1981, per inadempimento del compratore all’obbligo del pagamento del prezzo di L. 80.000.000, non avendo provveduto entro il termine fissato con la sentenza del 25 novembre 1998, emessa dalla Corte di Appello di Perugia.

Si costituiva in giudizio D.P.V. il quale contestava l’idoneità dell’avvenuta notificazione a rendere esigibile la prestazione in quanto la determinazione del tempo in cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita contenuta nella sola parte motiva della decisione era inidonea ad assumere carattere precettivo, per altro la sentenza era stata notificata al procuratore in giudizio degli attore e non già alla parte personalmente, al fine dell’effetto della decorrenza del termine di adempimento fissato dall’art. 1183 c.c..

Eccepiva il convenuto l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione e comunque per compensazione legale dato che gli attori, nonostante, gli avessero venduto le due aree fabbricabili, avevano provveduto ad incassare indebitamente nel 1996 dal Comune di Pescara a titolo di indennizzo per intervenuta espropriazione del terreno la somma di L. 1.880.945.466, come attestato dalla nota dell’Ufficio espropriazione del Comune di Pescara.

Chiedeva, pertanto il rigetto della domanda attrice.

Il Tribunale di Pescara con sentenza del 2002 rigettava la domanda di risoluzione del contratto di compravendita fra le parti per l’insussistenza del lamentato inadempimento da parte del convenuto D.P. essendosi estinto per prescrizione il diritto fatto valere in giudizio dagli attori.

Avverso questa sentenza proponevano appello M.C., D., M.G., P., F.L., C., I., M.L., S.G., D.P.G., C.A., lamentando l’errata decisione in ordine alla prescrizione del diritto fatto valere.

Si costituiva l’appellato contestando la fondatezza dei motivi e, comunque, riproponeva tutte le ragioni ed eccezioni fatti valere nel primo grado del giudizio.

La Corte di appello dell’Aquila con sentenza n. 994 del 2007 rigettava l’appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, a parte l’errore commesso dal Tribunale di Pescara nell’indicare la parte che aveva provveduto a notificare la sentenza del 25 novembre 1998 emessa dalla Corte di Appello di Perugia, quella notifica era idonea a conseguire esclusivamente l’effetto tipico ex art. 326 c.p.c. per far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che la sentenza con tutte le sue statuizioni e prescrizioni di merito e processuali ivi compreso il tempo per l’adempimento fissato ai sensi dell’art. 1183 c.c., e le modalità di decorrenza, non era ancora passata in giudicato.

Tuttavia, era fondata l’eccezione (non esaminata dal giudice di primo grado perchè ritenuta assorbita) di estinzione per compensazione ex art. 1241 c.c.. In verità a seguito dell’espropriazione degli immobili oggetto della controversia, quando erano già in proprietà del P., il Comune di Pescara ha corrisposto ai M. un’indennità di espropriazione che sarebbe dovuta essere corrisposta al D.P.. Con lo specifico chiarimento che in questo caso si tratterebbe di una compensazione impropria ammissibile perchè i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un’unica relazione negoziale.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai sigg. M. e da S.G. con ricorso affidato a quattro motivi. D. P.V. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato per tre motivi. I sgg. M. e S. G. hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo i ricorrenti (sigg. M. e S. G.) lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c..

Secondo i ricorrenti, avrebbe errato la Corte distrettuale nell’aver escluso che la notifica della sentenza della Corte di Appello di Perugia, compiuta dalla parte vittoriosa nei confronti del procuratore domiciliatario dei M., fosse idonea a conseguire effetti a fini esecutivi dato che l’originaria formulazione della norma di cui all’art. 479 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame contemplava la possibilità di effettuare la notifica della sentenza in forma esecutiva al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., purchè compiuta entro l’anno dalla pubblicazione.

Pertanto, concludono i ricorrenti: accerti la Corte se vi sia stata la violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 479 c.p.c. nella formulazione antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, convertito in L. n. 80 del 2005 in vigore dall’1 marzo 2006, formulazione applicabile al caso di specie. Per l’effetto, enunci ex art. 363 c.p.c., il principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, con specifico riferimento all’effetto della notifica della sentenza in forma esecutiva in unica copia nei confronti delle controparti soccombenti presso il procuratore domiciliatario.

1.1= Il motivo è infondato essenzialmente perchè non svolge alcuna specifica critica circa l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha escluso che la notifica della sentenza della Corte di appello di Perugia (del 25 novembre 1998) compiuta dalla parte vittoriosa nei confronti del procuratore domiciliatario dei M., fosse idonea a conseguire effetti a fini esecutivi, per la ragione assorbente che la sentenza con tutte le sue statuizioni e prescrizioni di merito e processuali, ivi compreso il tempo di adempimento, fissato ai sensi dell’art. 1183 c.c. e le modalità di decorrenza, non era ancora passata in giudicato. Pertanto, la Corte di merito ha escluso che la notifica di cui si dice fosse valida, anche al fine del decorso di un termine sostanziale fissato dalla sentenza relativo al pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nella sentenza stessa per la ragione assorbente che la relativa sentenza non era passata in giudicato, indipendentemente che quella notifica, ai fini di cui all’art. 326 c.p.c., fosse o meno valida. In altri termini, la Corte dell’Aquila ha correttamente ritenuto che il termine dei trenta giorni fissato dalla sentenza non fosse un effetto della sentenza da porre in esecuzione, ma, piuttosto, un effetto di un’attività, prevista nella sentenza, per consentire l’integrazione del contratto di compravendita. Epperò, tale statuizione non è stata censurata e ciò rende superfluo l’esame dell’eccezione relativa alla validità della notifica effettuata presso il domicilio del procuratore dei M..

2 = I ricorrenti lamentano, ancora:

  1. a) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. secondo i ricorrenti avrebbe errato la Corte dell’Aquila nel ritenere fondata l’eccezione di compensazione perchè, così disponendo, ha pronunciato, in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., circa un ipotetico diritto del D. P. a vedersi restituire a titolo di ripetizione di indebito, gli importi versati ai M. dal Comune di Pescara, ciò in totale assenza di una domanda formulata in via riconvenzionale dall’appellato sul punto.

Pertanto, concludono i ricorrenti, accerti la Corte enunciando il relativo principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi se sussista violazione dell’art. 112 c.p.c., allorchè il giudice a fronte di un’eccezione di compensazione, ritenga di potersi pronunciare con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 2033 e 1189 c.c., sia pure in mancanza di domanda proposta dalla parte in tal senso, ritenendo, quindi, detta domanda implicita nell’eccezione di compensazione.

  1. b) Con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c..

Secondo i ricorrenti il richiamo in sentenza alla norma di cui all’art. 1183 c.c., cui si è fatta conseguire l’applicabilità della stessa nel combinato disposto con l’art. 2033 c.c., sarebbe del tutto errato per l’inapplicabilità del percetto in questione alla fattispecie concreta dato che, nel caso in esame, ai sigg. M. non poteva essere attribuita la qualificazione di creditori apparenti, avendo il Comune di Pescara effettuato il pagamento ricevuto dai M. in virtù della sentenza del Tribunale di Pescara la n. 305 del 2005.

Pertanto, concludono i ricorrenti:

  1. a) accerti la Corte enunciando il relativo principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi se possa ritenersi sussistente la fattispecie del pagamento a creditore apparente di cui all’art. 1189 c.c., nell’ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore di soggetto munito di titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato.
  1. b) accerti la Corte enunciando il relativo principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi se ritenutasi incidentalmente ed in assenza di specifica domanda in tal senso, la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 1189 c.c., tale accertamento determini, come conseguenza automatica ed immediata, il diritto del preteso creditore effettivo alla restituzione degli importi che si assumono indebitamente ad altri versati, a prescindere dall’esercizio di specifica azione di ripetizione di indebito.

2.1.= Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente considerata l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, e sono entrambi infondati, essenzialmente, perchè la sentenza ha correttamente interpretato l’eccezione con la quale il D.P. chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del proprio debito nei confronti dei M., per compensazione legale essendo creditore (ex lege) nei confronti dei M. in ragione del suo diritto alla restituzione dell’indennità di espropriazione che il Comune di Pescara aveva corrisposto ai M., e correttamente ha applicato i principi di cui alla normativa in tema di pagamento al creditore apparente ex art. all’art. 1189 c.c..

Come ha avuto modo di chiarire la Corte di merito (pag. 7 della sentenza) il convenuto ( D.P., attuale intimato), eccepiva, ai fini del rigetto della domanda attorea, l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, comunque, per compensazione legale, in quanto gli attori, nonostante, gli avessero venduto, comunque, nel 1981, le due aree fabbricabili, (….) avevano provveduto ad incassare indebitamente nel 1996 dal Comune di Pescara, a titolo di indennizzo, per l’intervenuta espropriazione del terreno.

Pertanto, è evidente che il D.P. opponeva una compensazione sul presupposto certo, che fosse creditore nei confronti dei M. dell’indennità di espropriazione che questi avevano ricevuto illegittimamente. Sicchè, appare coerente all’eccezione avanzata dal D.P., l’accertamento della Corte di merito, che il D.P. fosse creditore nei confronti dei M., in fatto e secondo il diritto.

Ora, la Corte di merito ha accertato: a) che a seguito dell’occupazione ed espropriazione degli immobili oggetto del giudizio, il Comune di Pescara aveva corrisposto ai M. una indennità di L. 1.880.945.466, come da nota in atti prot. N.235 del 15 luglio 1999 dello stesso Ente, b) che titolare o destinatario di quell’indennità avrebbe dovuto essere, legittimamente, il D. P., essendo, al tempo dell’espropriazione, e in forza del contratto di compravendita definitivo, proprietario dei beni espropriati. A sostegno di queste considerazioni la Corte di merito ha osservato: 1) che la Corte di Cassazione, nel giudizio inter partes avente ad oggetto la validità ed efficacia del rapporto contrattuale di cui alle scritture private dell’11 dicembre 1979 e del 2 gennaio 1981, ha dichiarato coperta da giudicato e, dunque, definitivamente accertata l’esistenza di un unico e definitivo contratto di compravendita ed il consequenziale ed immediato trasferimento a far data dell’11 dicembre 1979 in capo al D.P. della proprietà degli immobili ai sensi dell’art. 1376 c.c., 2) che l’indennità di L. 1.880.945.446 relativa all’occupazione ed espropriazione di detti immobili era stata corrisposta dal Comune di Pescara ai M., quando i beni oggetto dell’espropriazione erano in proprietà al D.P. (a seguito dell’occupazione ed espropriazione degli immobili, afferma la Corte di merito, quando erano già in proprietà del D.P. (….). E, di qui la Corte distrettuale, con ragionamento fondato in fatto e in diritto, ha tratto la conseguenza che il D.P. correttamente poteva dichiararsi creditore, attuale e non semplicemente ipotetico, nei confronti dei M. perchè in forza del contratto di compravendita oggetto della controversia era divenuto il proprietario dei beni espropriati, perciò, l’unico destinatario (cioè il vero creditore) dell’indennità di cui si dice e, pertanto, legittimato a chiederne la restituzione, ai M., ai sensi dell’art. 1189 c.c., comma 2 (diritto di restituzione del vero creditore nei confronti di chi ha ricevuto un pagamento allo stesso non dovuto).

D’altra parte, se unico creditore dell’indennità era il D.P. e se l’indennità era stata corrisposta ai M. quando non erano più proprietari, indipendentemente da ogni altra considerazione, il pagamento dell’indennità da parte del Comune di Pescara nelle mani dei M. integrava gli estremi di un pagamento a creditore apparente. Un pagamento, nel caso specifico, che liberava il Comune perchè posto in essere in buona fede, dato che, come meglio chiarisce il ricorrente, era stato effettuato in forza di un titolo esecutivo giudiziario definitivo e al tempo stesso costituiva il D. P. creditore ex lege dei M..

Come ha avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione, il proprietario del bene espropriato (o il suo avente causa) non ha azione nei confronti dell’espropriante per il pagamento dell’indennità di esproprio ove questa sia stata conferita a chi appariva di essere proprietario, essendosi il debito dell’espropriante estinto a seguito del pagamento in buona fede al creditore apparente (art. 1189 c.c., comma 1); egli, pertanto, può agire esclusivamente nei confronti di quest’ultimo secondo (art. 1189 c.c., comma 2) le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito (Cass. n. 20905 del 27/10/2005) e, nella certezza di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del soggetto che ha percepito quanto viene richiesto in restituzione.

3.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c..

Secondo i ricorrenti la Corte di merito avrebbe operato una compensazione giudiziale, sia pure impropria, sebbene in assenza di uno dei presupposti richiesti per il configurarsi di tale fattispecie, consistente nella pronta e facile liquidazione del credito opposto in compensazione. In particolare, la sentenza si limita a riferire di un credito corrispondente alla somma di L. 1.880.945.466, ma nulla dice in merito alla eventuale necessità di calcolare su detto importo a titolo esemplificativo, interessi, rivalutazione e maggior danno, atteso che una simile statuizione potrebbe conseguire esclusivamente ad una pronuncia in merito alla domanda, mai spiegata, di ripetizione di indebito.

Pertanto, concludono i ricorrenti accerti la Corte enunciando il relativo principio di diritto cui il giudice di merito avrebbe dovuto se sia applicabile, la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., comma 2, in assenza di facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, nonchè in assenza pure di domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento di detto credito.

3.1.= Il motivo è infondato essenzialmente perchè non censura l’effettiva ratio decidendi e cioè che le pretese delle parti in causa richiedevano una valutazione contabile perchè scaturivano da un medesimo rapporto contrattuale e meritavano di essere risolte secondo la modalità della compensazione ccdd. impropria.

Come evidenzia la dottrina e anche la giurisprudenza di questa Corte, il nostro sistema normativo consente di distinguere una compensazione cc.dd. propria ed una compensazione ccdd. impropria (anche detta atecnica o contabile). Si ha compensazione in senso proprio quando i contrapposti crediti e debiti delle parti scaturiscono da autonomi rapporti giuridici, cioè, le reciproche obbligazioni non risultano legate da nesso di sinallagmaticità. Deve, invece, ritenersi compensazione impropria quando i rispettivi diritti scaturiscono dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito (Cass. n. 19208 del 2011). Con la specificazione che in quest’ultimo caso, la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente l’accertamento del dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Tale accertamento (cd. compensazione ‘impropria’), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d’ufficio da parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 2) che sostanziale (concernente essenzialmente l’arresto della prescrizione ex art. 1242 c.c., comma 2 e la incompensabilità del credito ex art. 1246, cod. civ.).

Ora, nel caso in esame, la Corte di merito, ha applicato correttamente questi principi ritenendo che era possibile operare la compensazione ccdd. impropria dato che le rispettive pretese (del D. P. e dei M.) trovavano fondamento in un’unica relazione negoziale ancorchè complessa. Pertanto, nell’applicare la compensazione impropria era necessario operare semplicemente un accertamento contabile di dare ed avere così come risultavano documentalmente (dal contratto di compravendita, per il corrispettivo della vendita e dalla lettera del Comune di Pescara por. n. 235 del 1999 in ordine all’indennità che i M. avevano illegittimamente percepito e che avrebbe dovuto restituire al D.P.). Con l’ulteriore specificazione che l’obbligazione del D.P. di pagamento del corrispettivo della vendita dovuta ai M. doveva ritenersi estinta perchè compensata con l’indennità che i M. avevano ricevuto dal Comune di Pescara e che avrebbero dovuto restituire al D.P..

Il rigetto del ricorso principale consente di non esaminare il ricorso incidentale proposta in forma condizionata.

Con il ricorso incidentale condizionato, D.P.V. lamenta:

  1. a) con il primo motivo del ricorso incidentale, l’omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè la violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 324 e 346 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Secondo il ricorrente incidentale la Corte distrettale avrebbe omesso di rilevare che sulla domanda di risoluzione del contratto esisteva un giudicato esterno, dato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 3185 del 1991 aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei ricorrenti che avevano riproposto la domanda di risoluzione contrattuale avanzata con l’atto introduttivo di primo grado e non riproposto con l’appello successivo.
  1. b) Con il secondo motivo, l’omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè la violazione degli artt. 132 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Secondo il ricorrente incidentale al Corte dell’Aquila avrebbe omesso di considerare che la sentenza della Corte di Appello di Perugia conteneva il riferimento al termine di adempimento solo in un breve inciso della motivazione e che il dispositivo non conteneva alcuna decisione sul punto.
  1. c) Con il terzo motivo, la lesione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c., ex art. 360, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione dell’art. 84 c.p.c., comma 2 e art. 2944 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente la Corte di Appello ha omesso di considerare che i M., in primo grado non si erano mai difesi sull’eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del corrispettivo sollevata dal D.P., e, pertanto, non avrebbe potuto pronunciarsi sul motivo di appello proposto dai M. in ordine all’interruzione della prescrizione, nè sulla questione della prescrizione già decisa dal giudice di prima istanza.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. I ricorrenti in solido vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’Incidentale; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *