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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 27 novembre 2014, n. 49472

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/11/2013 della Corte di Appello di Caltanissetta;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l’inammissibilita’.

FATTO
1. Con sentenza del 21/11/2013, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale, in data 04/10/2011, il giudice monocratico del Tribunale della medesima citta’ aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del reato di truffa aggravata nei confronti di (OMISSIS) per avere, in costanza di rapporto di consulenza fiscale e contabile, omesso di presentare dichiarazioni fiscali del suddetto (OMISSIS), fornendogli, con artifizi e raggiri, garanzie sulla corretta tenuta della contabilita’ e degli adempimenti fiscali procurandosi l’ingiusto profitto della percezione, per l’attivita’ fittizia svolta, della somma di euro 1.735,00.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell’articolo 640 c.p.: il ricorrente sostiene che, nel fatto addebitatogli, sarebbe ravvisabile solo un inadempimento di natura civilistica e non anche il reato di truffa in quanto mancherebbe l’ingiusto profitto tale non potendo essere considerato la modesta somma di euro 1.735,00 corrisposta, nel corso degli anni, per la sola consulenza fiscale e tributaria di volta in volta richieste: “in altri termini non risulta in alcun modo che l’ (OMISSIS) abbia percepito somme diverse da quelle strettamente professionali, per la tenuta della contabilita’ fiscale – tributaria”.
2.2. violazione dell’articolo 157 c.p., il ricorrente sostiene che, comunque, il reato si sarebbe prescritto in quanto la notifica dell’ultima cartella di pagamento era avvenuta nel 2002;
2.3. violazione dell’articolo 133 c.p., per avere la Corte ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice.
DIRITTO
1. violazione dell’articolo 640 c.p.: la censura e’ manifestamente infondata.Sono pacifici i seguenti fatti:
a) l’imputato era legato al (OMISSIS) da un contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex articolo 2230 c.c.) avente ad oggetto la tenuta della documentazione contabile e fiscale della ditta di cui era titolare il (OMISSIS), nonche’ la compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali. L’imputato, in questa sede, ha sostenuto che egli ricevette somme di denaro solo per la tenuta della contabilita’ fiscale – tributaria. Tuttavia, si tratta di una censura di merito del tutto apodittica che risulta smentita in modo categorico da entrambi i giudici di merito (cfr, in particolare, la sentenza di primo grado) e che non risulta neppure coltivata con i motivi di appello. Infatti, con il primo motivo di appello, l’imputato ammise di non avere presentato le dichiarazioni dei redditi riconoscendo la gravita’ del fatto. L’imputato si difese sostenendo che non aveva conseguito un ingiusto profitto “in quanto si e’ sempre occupato anche della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e di altri profili della contabilita’ del soggetto interessato, comunque da retribuire”: cfr primo motivo di appello;
b) per la suddetta prestazione professionale, l’imputato riceveva un determinato compenso consistente in una somma di denaro o in compensazioni con le riparazioni che il (OMISSIS) effettuava alla di lui autovettura;
c) l’imputato non presento’ alcuna dichiarazione fiscale (cagionando, quindi, al (OMISSIS), notevoli danni) e, ciononostante celo’, con artifizi e raggiri (descritti analiticamente nel capo d’imputazione e, soprattutto, nella sentenza di primo grado), la sua inadempienza al (OMISSIS) continuando, quindi, a rimanere consulente finche’, alla fine, l’inadempienza venne scoperta.
La fattispecie in esame, come correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, va qualificata come truffa contrattuale consumata nel corso dell’esecuzione contrattuale.
Questa Corte di legittimita’, infatti, ha ripetutamente ritenuto che “in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalita’ di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’articolo 640 c.p.”: explurimis Cass. 41073/2004 Rv. 230689.
Il ricorrente, come si e’ detto, articola la sua difesa su due piani:
a) non vi sarebbe la prova che egli era stato pagato anche per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
b) non sarebbe configurabile alcun ingiusto profitto (elemento materiale essenziale per la configurabilita’ del reato di truffa) tale non potendo essere considerato la modesta somma di euro 1.735,00 corrisposta, nel corso degli anni, per tutta l’attivita’ di consulenza prestata.
La censura, nei termini in cui e’ stata dedotta, e’ mal posta e fuorviante.
La censura sub a), come si e’ gia’ detto, e’ inammissibile, trattandosi di censura in fatto, nuova e, comunque, non coltivata neppure in appello.
La doglianza sub b), una volta ritenuto – cosi’ come stabilito da entrambi i giudici di merito – che, nel contratto di prestazione professionale era compresa anche la compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, e’ fuorviante perche’ il ricorrente non considera che l’ingiusto profitto che trasse dalla condotta truffaldina (artifizi e raggiri) consistette proprio nel fatto che il (OMISSIS), continuando a fidarsi delle rassicurazioni ingannevoli dell’imputato, gli rinnovo’ il mandato professionale e, quindi, continuo’ a pagarlo (poco o molto, e’ irrilevante ai fini della configurabilita’ del delitto): la qual cosa non avrebbe di certo fatto se l’imputato, lealmente, avesse ammesso la negligenza professionale e l’inadempimento in cui era incorso.
Ed e’ proprio per tale motivo che il ricorrente correttamente e’ stato ritenuto colpevole del reato di truffa contrattuale perche’, ove gli artifizi e raggiri fossero stati effettuati al solo fine di celare al cliente il danno che era stato provocato dalla negligente condotta, la truffa non sarebbe stata ipotizzabile: ex plurimis Cass. 17106/2011 Rv. 250250.
La censura, va, quindi, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: “il professionista che, per nascondere una propria inadempienza, compia artifizi e raggiri nei confronti del cliente, che, quindi, all’oscuro dell’inadempienza, gli rinnovi il mandato professionale continuando a retribuirlo, commette il reato di truffa contrattuale nel corso dell’esecuzione del contratto di prestazione d’opera intellettuale. L’ingiusto profitto va individuato nel rinnovo del mandato professionale e nella percezione del relativo compenso, rinnovo che non sarebbe avvenuto ove il cliente fosse stato messo a conoscenza della inadempienza in cui il professionista era incorso”.
2. violazione dell’articolo 157 c.p.: la censura e’ generica e fuorviante nei termini in cui e’ stata dedotta.
Il ricorrente, infatti, sostiene che il dies a quo dal quale far decorrere il termine ultimo per la prescrizione coincide con la notifica dell’ultima cartella di pagamento avvenuta nel 2002 perche’ in tale data si sarebbe verificato l’effetto della truffa.
Al che deve replicarsi che il ricorrente confonde il danno subito dal (OMISSIS) a seguito della sua inadempienza (accertamenti fiscali per notevoli importi) con la consumazione del reato di truffa.
Invero, come questa Corte ha reiteratamente statuito, il reato di truffa contrattuale si consuma nel momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell’agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa (ex plurimis: Cass. 20025/2011 Rv. 250358; Cass. 49932/2012 Rv. 254110): il che, nella fattispecie in esame, corrisponde all’ultima retribuzione percepita dall’imputato ovvero nel momento in cui il (OMISSIS) risolse il contratto una volta che scopri’ l’inadempienza di cui l’imputato si era reso colpevole.
Sul punto, l’imputato nulla ha dedotto, ne’ alcunche’ si desume da entrambe le sentenze di merito.
L’unico dato utile risulta dal capo d’imputazione che ferma la condotta fraudolenta all’anno 2006.
La declaratoria di inammissibilita’ preclude la rilevabilita’ della prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale “l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p.”: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero.
Stessa regola vale nell’ipotesi in cui, in ipotesi, la prescrizione fosse maturata prima dell’impugnata sentenza, dovendosi ribadire il principio secondo il quale “l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione preclude ogni possibilita’ sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne’ rilevata da quel giudice”: SSUU 23428/2005 riv 231164; Cass. 6693/2014 riv 259205; Cass. 25807/2014 riv 259202.
Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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