contibuto - valore causa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 20 dicembre 2013, n. 28573

Svolgimento del processo

1. La Costruzioni Meccaniche Dalla Verde esponeva che : con scrittura privata del 10/10/1991 la F.lli Boschetti s.p.a. si era impegnata a venderle, per il prezzo di L. 3.432.000.000, un immobile di sua proprietà, costituito dal vecchio stabilimento della ditta F.lli Boschetti, che quest’ultima aveva deciso di abbandonare, per costruirsi un nuovo stabilimento, in altra area, di proprietà della stessa; la somma di L. L. 600.000.000 era versata a titolo di caparra confirmatoria, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre L. 1.416.000.000 avrebbe dovuto essere corrisposta entro un anno dalla data del 10/10/1991, contestualmente alla immissione nel possesso e alla stipula dell’atto definitivo di compravendita della parte dell’area di cui al capo I), la residua somma di L. 1.416.000.000, per la residua area, con possesso e stipula previste entro il 31/12/1993;
con la clausola sub. n. 7, la ditta convenuta si era impegnata a ad affidare alla ditta attrice, che “accettava l’incarico” la realizzazione della costruzione del nuovo stabilimento della ditta F.lli Boschetti, con strutture metalliche portanti, e secondo le modalità in esso indicate;
l’art. 8 della convenzione prevedeva che l’inadempimento e/o la mancata osservanza di uno solo degli obblighi, previsti ai punti 1-2-3-4-5-6-7, avrebbe comportato ipso iure, l’automatica risoluzione del contratto stesso;
la ditta F.lli Boschetti non aveva dato esecuzione alla clausola sub. n. 7 non sottoponendo alla ditta attrice il progetto né il contratto d’appalto;
a seguito di visura chiesta dalla ditta attrice all’Ufficio Tecnico del Comune, era risultato che la ditta F.lli Boschetti aveva presentato una variante al progetto, prevedendo la costruzione del nuovo stabilimento con strutture portanti in cemento armato, anziché metalliche;
pertanto, l’istante aveva sospeso, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., il pagamento della prima rata del prezzo non avendo ricevuto assicurazioni in riferimento alla conclusione del contratto di appalto da parte della convenuta la quale anzi con telegramma del 13-2-1993 aveva comunicato di ritenere risolto il contratto in forza della clausola risolutiva di cui all’art. 8.
Ciò posto, l’istante evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la F.lli Boschetti s.p.a. per sentire: accertare e dichiarare legittimo il rifiuto del versamento della prima rata del prezzo pari a lire 1.416.000.000 da parte dell’attrice nei confronti della ditta F.lli Boschetti, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.; emettersi, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. sentenza costitutiva produttiva degli effetti dei contratti non conclusi, previsti nella predetta convenzione preliminare con la condanna della convenuta a rilasciare liberi e sgomberi da persone e cose gli immobili de quibus.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda, deducendo l’inadempimento dell’attrice all’obbligazione di pagamento della prima rata del prezzo e che non sussisteva alcuna obbligazione di affidare l’appalto di cui aveva fatto cenno l’attrice, essendo stata al riguardo pattuita un mera prelazione senza alcuna incidenza sulla promessa di vendita degli immobili; instava, in riconvenzionale, per la risoluzione di diritto del contratto preliminare, con autorizzazione a incamerare la caparra, essendosi avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Nel corso di causa l’attrice mutava la domanda proponendo quella di recesso dal contratto con la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra per l’impossibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., avendo la promittente venditrice venduto a terzi gli immobili promessi in vendita.
Con sentenza del 20 dicembre 2005 il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto de quo condannando al pagamento del doppio della caparra oltre interessi dalla domanda la convenuta, in quanto ritenuta inadempiente, non avendo dato corso all’appalto del nuovo stabilimento, mentre escludeva che il contratto si fosse risolto di diritto atteso che la comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva da parte della convenuta era avvenuta successivamente alla vendita a terzi dell’immobile promesso in vendita all’attrice.
Con sentenza dep. il 6 giugno 2007 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione impugnata dalla convenuta, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della predetta, che condannava a restituire all’attrice l’importo ricevuto a titolo di acconto, escludendo che la somma versata al momento della stipulazione del contratto potesse integrare caparra confirmatoria, come ritenuto dal Tribunale, o come caparra penitenziale, come invece preteso dall’appellante; confermava per il resto la decisione di risoluzione del contratto.
Era accolta la domanda di cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione, proposta dalla Etenli Costruzioni s.p.a., acquirente di parte dell’immobile de quo ed intervenuta nel giudizio di appello, essendovi stata adesione delle parti sulla istanza.
Dopo avere negato alcun rilievo alla comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, che era stata inviata dalla convenuta soltanto dopo che la medesima aveva venduto a terzi l’immobile de quo, rendendosi cosi inadempiente prima che potesse operare la invocata risoluzione di diritto prevista dall’art. 1456 cod. civ., i Giudici comunque escludevano l’inadempimento dell’attrice, ritenendo legittimo il rifiuto del pagamento della prima rata del prezzo dovuto per il trasferimento dell’immobile promesso in vendita, sul rilievo che la convenuta aveva mostrato di non volere affidare all’attrice l’appalto per la costruzione del nuovo stabilimento con strutture metalli che portanti e che era considerato inscindibilmente collegato al preliminare di vendita del terreno; in proposito, escludevano che l’accordo al riguardo raggiunto potesse qualificarsi, secondo quanto invece sostenuto dall’appellante, come un patto di prelazione volontaria, tenuto conto del tenore letterale del testo e delle deposizioni dei testi C.      e R.   .
Il mancato adempimento alle pattuizioni del contratto preliminare di vendita/appalto comportava la risoluzione del contratto; peraltro, avendo escluso che la somma versata in sede di stipula del contratto de quo potesse qualificarsi come caparra confirmatoria, la convenuta era condannata alla restituzione dell’importo ricevuto a titolo di acconto del prezzo.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Boschetti Alimentare s.p.a. (già F.lli Boschetti s.p.a.) sulla base di tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
La Boschetti Alimentare s.p.a. ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza.
Va ancora rilevato che non incide sulla regolarità e integrità del contraddittorio la mancata partecipazione al giudizio di legittimità della Etenli Costruzioni s.p.a., che – in relazione alla domanda e all’interesse (ormai soddisfatto con la pronuncia di appello che ha disposto la chiesta cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione) posti a fondamento dello spiegato intervento – non può considerarsi – quale successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. pro. civ.) – un litisconsorte necessario, posto che il giudizio è proseguito fra le parti originarie e non ha avuto alcuna incidenza o interferenza sulla posizione soggettiva di essa interventrice.
RICORSO PRINCIPALE.
1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1453, 1456 e 1460 cod. civ., censura la decisione gravata che non avrebbe tenuto conto della comune intenzione delle parti consacrata nel contratto del 10-10-1991 circa le distinte e autonome obbligazioni contenute rispettivamente agli artt. 1 e 7 del negozio a stregua di quanto risultava sia dal tenore letterale delle clausole sia dalla volontà manifestata durante e successivamente alla conclusione del contratto secondo quanto era emerso dalle prove orali e documentali.
Deduce che l’art. 7 prevedeva un mero diritto di prelazione per l’eventualità che la Boschetti avesse deliberato di costruire il nuovo stabilimento e se l’attrice avesse garantito l’esecuzione ai prezzi di mercato senza peraltro che fosse stato previsto alcun termine che non poteva ritenersi scaduto al momento in cui l’attrice avrebbe dovuto versare la prima rata del prezzo; pertanto, la ricorrente era libera di decidere se procedere o meno alla realizzazione dello stabilimento.
Tenuto conto della clausola di cui all’art.9, con la quale era stata annullato ogni precedente accordo, le deposizioni testimoniali circa le trattative intercorse fra le parti non potevano spiegare alcun rilievo Se era risultato incontroverso il mancato pagamento della prima rata, l’attrice non avrebbe potuto al riguardo invocare l’art. 1460 cod. civ., posto che alla data del 10-10-1992 l’obbligazione di preferire la controparte per la stipulazione del contratti di appalto era lungi dall’essere scaduta, non essendo stato pattuito alcun termine. Le obbligazioni di cui alle citate clausole contrattuali erano autonome e indipendenti, traendo origine da negozi separati. Tale assunto era confermato dalle deposizioni escusse e dal comportamento seguente alla stipula del contratto, tenuto conto che nessun appalto era stato mai affidato mentre l’avvenuto inadempimento dell’attrice comportava la legittimità della vendita, quando essa ricorrente aveva preannunciato che l’inadempimento della promissaria acquirente avrebbe determinato la risoluzione di diritto di cui all’art. 8 del contratto.
2. Il motivo è infondato.
La sentenza ha ritenuto che il contratto intercorso fra le parti aveva previsto il collegamento sinallagmatico fra il trasferimento del terreno promesso in vendita all’attrice e l’affidamento dell’appalto avente a oggetto la realizzazione dello stabilimento con strutture metalliche, escludendo che, relativamente a quest’ultimo, le parti avessero concluso soltanto un patto di prelazione accordato nel caso eventuale di deliberazione di un appalto.
La sentenza ha accertato l’intenzione della convenuta – verificata dall’attrice – di non procedere più alla costruzione dello stabilimento con strutture metalliche – che avrebbe dovuto formare oggetto dell’appalto da affidare all’attrice – tenuto conto del progetto depositato presso il Comune (che prevedeva la costruzione dello stabilimento in cemento armato); ha, perciò, ritenuto legittimo il rifiuto della promissaria acquirente di pagare la prima rata del prezzo del terreno promesso in vendita, in quanto giustificato, ex art. 1460 cod. civ., dal probabile inadempimento della convenuta. In proposito, occorre ricordare che l'”exceptio inadimpleti contractus” di cui all’art. 1460, benché, di regola, presupponga che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è tuttavia opponibile alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, qualora questa abbia dichiarato di non volere adempiere, ovvero sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento.
La sentenza ha ancora accertato che la convenuta, nell’alienare a terzi il bene promesso in vendita all’attrice, si era resa cosi inadempiente agli obblighi che erano tuttora operanti, non potendo attribuirsi alcuna valenza alla comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, postulando l’art. 1456 cod. civ. l’inadempimento di controparte : il che come si detto è stato nella specie escluso dai Giudici a stregua del regolamento contrattuale.
Orbene, il motivo si risolve nella censura dell’interpretazione delle clausole del contratto compiuta dai Giudici, prospettando la ricorrente una valutazione difforme degli stessi elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata ovvero un diverso significato che dalle pattuizioni esaminate si sarebbe dovuto desumere.
3. Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e ss. E 2697 cod. civ., deduce che per effetto della fondatezza e dell’accoglimento delle deduzioni sopra formulate, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice e di risarcimento dei danni nella misura richiesta anche ex art. 96 cod.proc. civ..
4. Il motivo va disatteso.
L’infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo comporta che correttamente è stata respinta la domanda riconvenzionale, basata su un asserito inadempimento dell’attrice, che è stato escluso.
5. – Il terzo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva proceduto alla compensazione soltanto parziale delle spese, tenuto conto del contegno processuale di controparte e dell’esito complessivo del giudizio.
Il motivo va esaminato all’esito dell’esame del ricorso incidentale, posto che la statuizione circa le spese processuali è consequenziale e accessoria rispetto alla definizione del giudizio : al riguardo, i Giudici di appello, riformando anche la decisione di primo grado relativamente alla condanna al pagamento della caparra confirmatoria, hanno ritenuto la parziale soccombenza reciproca.
RICORSO INCIDENTALE.
1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 secondo comma, 1373, 1386 1362 e ss. cod. civ., censura l’interpretazione della clausola contrattuale con la quale i Giudici avevano escluso la natura di caparra confirmatoria relativamente alla dazione della somma versata in sede di stipula nonostante la chiara volontà al riguardo manifestata, rilevando l’incongruità del riferimento alla previsione di esclusione del recesso.
2. Il secondo motivo formula la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
3. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) denuncia l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata che aveva qualificato la natura della somma versata a titolo di caparra confirmatoria nonostante che tale qualificazione non fosse stata prospettata dalla parte interessata.
4. Va esaminato innanzitutto il terzo motivo che ha carattere pregiudiziale rispetto all’esame dei primi due, in quanto – ove fosse fondato – gli altri sarebbero assorbiti.
La censura è infondata.
Occorre premettere che la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato si configura quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti. Essendo stata impugnata con l’appello la statuizione con la quale il Tribunale aveva condannato la convenuta al pagamento del doppio della caparra, il Giudice del gravame era stato investito della questione circa la natura giuridica e la qualificazione da dare a essa, senza che potesse essere in proposito vincolato dalle argomentazioni della parte interessata.
5. Vanno esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo stante la stretta connessione.

Le doglianze sono fondate.
Occorre qui ricordare che, qualora le parti con riferimento al versamento di una somma di denaro, effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione “caparra confirmatoria”, la dazione della somma deve ritenersi avvenuta a tale titolo in consonanza con l’elemento interpretativo letterale fornito dalla specifica qualificazione contrattuale, potendo, al di là delle parole e delle espressioni adoperate dalle parti, la ricerca della comune volontà delle stesse essere diversamente consentita soltanto in presenza di altri elementi interpretativi, quali circostanze e situazioni all’uopo utilizzabili di segno diverso, che evidenzino l’uso improprio di una tale espressione, la non aderenza di essa a situazioni oggettive, la superfetazione della medesima, e quindi la sua inidoneità a manifestare, in modo chiaro e sufficientemente preciso, la comune intenzione dei contraenti (Cass. 9478/1991).
Nella specie, la sentenza non ha dato rilevanza al chiaro e inequivoco tenore letterale della clausola contrattuale laddove le parti avevano previsto che la dazione della somma ivi indicata era avvenuta a titolo di caparra confirmatoria: l’unico riferimento al riguardo svolto dai Giudici relativo all’esclusione della facoltà di recedere dal contratto appare del tutto illogico, oltreché non pertinente, perché tale previsione avrebbe avuto senso per escludere la caparra penitenziale – che costituisce il corrispettivo fissato dalle parti per consentire il recesso unilaterale dal contratto – ma è del tutto inconferente in relazione a quella confirmatoria, la cui natura postula il divieto di sciogliere unilateralmente il contratto. Il recesso previsto dall’art. 1385 cod. civ. è invece una sorta di autotutela a favore della parte non inadempiente nel caso di mancata attuazione del sinallagma contrattuale determinata dall’inadempimento delle controparte: al di fuori di tale presupposto è esclusa in radice la facoltà di recesso unilaterale (che costituirebbe inadempimento).
4. Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 secondo comma, 1218 e 1224 e ss. cod. civ.) lamenta che non era stata accolta la domanda di rivalutazione monetaria della caparra, attesa la natura di debito di valore della relativa obbligazione di natura risarcitoria.
5. Il motivo va disatteso.
La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto in seguito all’inadempimento dell’altra parte chiedendo il pagamento del doppio, accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all’inadempimento e non può, quindi, pretendere ulteriori e maggiori danni neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra, atteso che il ritardo nell’adempimento del relativo credito, che è pecuniario e continua ad essere assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di una obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall’art. 1224 cod. civ.: peraltro, dalla sentenza impugnata non risulta che la attrice abbia formulato tale domanda nel giudizio di merito né la ricorrente incidentale che ne aveva l’onere, ha allegato di averla ritualmente e tempestivamente formulata.
6. Il quinto motivo denuncia l’erronea compensazione delle spese processuali.
7. Il predetto motivo nonché il terzo motivo del ricorso principale sono assorbiti, per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso incidentale e della conseguente caducazione della statuizione che ha escluso nella specie la configurabilità della caparra confirmatoria. Ed invero, la riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, comporta la caducazione della statuizione delle spese processuali dell’intero giudizio di merito che – cosi come quelle di legittimità – devono essere liquidati secondo l’esito complessivo del giudizio e vanno poste a carico della ricorrente principale ovvero della parte risultata soccombente. Pertanto, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione con la quale, riformando la decisione di primo grado, era stata pronunciata la risoluzione del contratto e la convenuta era stata condannata alla restituzione dell’acconto del prezzo versato; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: pertanto, dichiarato lo scioglimento del contratto per effetto del recesso manifestato dall’attrice nel corso di causa, ai sensi dell’art. 1385 cod. civ., la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro, 619.748,28 pari a lire 1.200.000.000, pari al doppio della caparra con gli interessi dalla domanda al saldo, secondo quanto in proposito statuito dal Tribunale, posto che la determinazione in merito alla decorrenza degli interessi deve ritenersi passata in cosa giudicata, non avendo formato oggetto di specifica e autonoma doglianza.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il terzo e il quarto, assorbito il quinto, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro, 619.748,28 pari a lire 1.200.000.000, con gli interessi dalla domanda al saldo; Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della resistente delle spese che liquida : a) quanto al giudizio di primo grado, in Euro 23.200,00, di cui 20.000,00 per diritti e onorari di avvocato, 2.500 per spese generali, Euro 700,00 per esborsi oltre accessori di legge; b) per il grado di appello, in Euro 29.729,44, di cui 3658,00 per diritti, 17.477,00 per onorari di avvocato, ivi comprese le spese anche generali, oltre accessori di legge; c) quanto alla presente fase di legittimità in Euro 3.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.700,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

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