La massima

La richiesta della misura cautelare può legittimamente essere fondata sull’allegazione delle trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni (brogliacci di ascolto) ovvero degli appunti raccolti durante le intercettazioni. L’omesso deposito del cosiddetto “brogliaccio” non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime, essendo la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 271 cod. proc. pen., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza  2 novembre 2011, n. 39326

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 13/6/2011, confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Marsala, in data 23.5 2011, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di R.N. indagato per i reati, in concorso, di rapina aggravata, lesioni, porto illegale di arma da sparo, ricettazione di autovettura e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per l’inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa per il mancato rilascio o deposito del supporto magnetico relativo alle registrazioni delle conversazioni captate al fine di verificare la corrispondenza tra quanto riportato nei “brogliacci” e quanto, invece, realmente risulta dalle intercettazioni; lamentava, inoltre, l’irrituale modalità di comunicazione con gli organi di polizia che hanno informato telefonicamente la segreteria dello studio legale del ricorrente comunicando che copia della documentazione delle intercettazioni sarebbe stata consegnata da loro e non dalla segreteria del PM, non potendo ritenersi soddisfatto il requisito della disponibilità dei supporti audio alla difesa sulla base di tale telefonata, peraltro senza comunicare direttamente con il difensore;

b) inosservanza di norme processuali per l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate attraverso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura in mancanza di motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano l’uso di impianti esterni, dell’insufficienza e inidoneità degli impianti intra moenia.

Motivi della decisione

1) Il ricorrente ripropone le medesime censure già ritenute infondate dal Tribunale del riesame, con motivazione coerente e logica, non censurabile in sede di legittimità.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del Pubblico Ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell’art. 268 cod. proc. pen., comma 4, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto; tale rilievo è infondato. Il Tribunale, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, ha evidenziato come il PM abbia adempiuto alla richiesta della difesa avendo delegato tempestivamente (in data 3.6.2011) il Comandante del nucleo operativo della compagnia dei Carabinieri di Marsala a procedere alla duplicazione dei supporti relativi alle intercettazioni dai difensori, a redigere verbale delle operazioni e a procedere alla consegna delle copie ai difensori.

L’avv. Frazzitta, avvertito telefonicamente tramite la segretaria dello studio, P.I., faceva riferire ai verbalizzanti che non era intenzionato a ricevere tale documentazione, nonostante gli fosse stato rappresentato che il Comandante del nucleo dei Carabinieri agiva su delega della Procura, informando, il legale che i supporti magnetici dei DVD rimanevano custoditi, a disposizione del legale, presso gli uffici dei Carabinieri. La mancata consegna delle copie al difensore è stata, quindi, causata dall’ingiustificato rifiuto dello stesso di riceverle, senza che possa essere ravvisata alcuna violazione del diritto di difesa.

Si deve, inoltre, precisare che i cosiddetti “brogliacci” consistono nella sommaria trascrizione delle conversazioni intercettate, effettuata, ex art. 268 cod. proc. pen., comma 2, nei verbali delle operazioni. La P.G. riporta, poi, nell’informativa di reato e nella scheda personale – relativa ad ogni indagato – le conversazioni ritenute rilevanti – così sommariamente trascritte – per intero o in sintesi. Il P.M. e il G.I.P. – come nel caso di specie – utilizzano, infine, le conversazioni ritenute utili, attingendole dagli atti di cui sopra e senza la necessità di avere a disposizione i brogliacci.

In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che la richiesta della misura cautelare può legittimamente essere fondata sull’allegazione delle trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni (brogliacci di ascolto) ovvero degli appunti raccolti durante le intercettazioni (Sez. 4, Sentenza n. 39469 del 26/05/2004 Cc. – dep. 08/10/2004 – Rv. 229570) e che l’omesso deposito del cosiddetto “brogliaccio” non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime (Sez. 4, Sentenza n. 16890 del 21/01/2004 Ud. – dep. 09/04/2004 – Rv. 228040). Infine si deve aggiungere che il giudice per le indagini preliminari ben può utilizzare e porre a base dell’ordinanza di adozione della misura della custodia cautelare in carcere le intercettazioni telefoniche anche se contenute in “brogliacci” ovvero se riportate in forma riassuntiva, pur se non trascritte, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall’art. 271 cod. proc. pen., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l’osservanza delle disposizioni previste dall’art. 267 e art. 268, commi 1 e 3: tra esse, quindi, non rientra quella della mancata trascrizione nella fase delle indagini preliminari, trascrizione che deve, invece, sussistere nella fase dibattimentale, ai sensi dell’art. 268, comma 7 (Sez. 6, Sentenza n. 1106 del 03/03/2000 Cc. – dep. 27/03/2000 – Rv. 215848).

2) Con riferimento al secondo motivo, la Giurisprudenza di legittimità ha osservato come: “in tema d’intercettazioni telefoniche, la situazione di eccezionale urgenza di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3 menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l’utilizzazione di impianti diversi da quelli della procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, a prescindere dalla loro specifica enunciazione da parte del p.m.” (Cassazione penale sez. 2^, 6 novembre 2002 n. 42161).

Con riguardo alle eccezionali ragioni di urgenza il Tribunale ha correttamente e logicamente rilevato l’adeguatezza, al riguardo, della motivazione dei due decreti ove si evidenzia l’assoluta improcrastinabilità e indispensabilità della captazione, legata a motivi di tipo investigativo, stante lo status libertatis di due dei tre rapinatori e della disponibilità dell’arma utilizzata per le rapine, (decreto n. 3410/2010) dandosi atto della assoluta necessità dell’autorizzazione alle intercettazioni anche per rinvenire l’arma con la quale era stata commessa la rapina.

Nel citato decreto al si da atto che la pistola utilizzata dai rapinatori era rimasta nella disponibilità degli stessi, giustificando congruamente le ragioni di eccezionale urgenza.

Viene anche evidenziata nei decreti, richiamati anche per relationem, la necessità di non creare ritardi nelle indagini investigative e di acquisire con un pronto intervento gli elementi di prova emergenti dalle conversazioni ambientali. Nel decreto del P.M. viene giustificata la inidoneità degli impianti della Procura perchè renderebbe troppo difficile il necessario collegamento tra l’attività di ascolto delle conversazioni e l’attività di osservazione dei soggetti ascoltati, specificandosi che una diversa organizzazione dell’attività di indagine sarebbe comunque inidonea in relazione alle particolari esigenze investigative che le modalità del fatto e la gravità dello stesso richiedono, dovendosi procedere alla captazione delle confidenze reciproche tra l’indagato detenuto e i suoi familiari ammessi ai colloqui, tra cui gli inquirenti avevano il sospetto che si celasse l’identità di uno dei correi.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall’art. 268 cod. proc. pen., comma 3, quale condizione legittimante l’utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, riguarda non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza od inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini (Sez. 4, Sentenza n. 27970 del 13/05/2003 Ud. (dep. 01/07/2003) Rv. 225772). Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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