Il contratto d'appalto

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 18 febbraio 2016, n. 3199

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 597/11 in data 19 marzo 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il resto.

RITENUTO IN FATTO

1. – La s.n.c. (OMISSIS) & C., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2002, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su richiesta della societa’ (OMISSIS) s.n.c. (poi (OMISSIS) s.r.l.), era stato ad essi intimato il pagamento di euro 7.968,29, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo della fornitura e posa in opera di tubi in PVC eseguita in (OMISSIS) nell’impianto fognario sottostante ad un capannone industriale di proprieta’ della societa’ (OMISSIS).

Rilevavano gli opponenti di avere gia’ versato a controparte la somma di euro 5.870,39 e che il mancato pagamento del residuo era giustificato: (a) dall’errata fornitura e posa in opera di tubi in PVC di “tipo 302” anziche’ di “tipo 303” nel sistema fognario interrato, diversamente da quanto stabilito per contratto; (b) dalla circostanza che i pozzetti d’ispezione della fognatura e delle caditoie non erano stati sigillati con manta cementizia nei punti di allacciamento alle tubazioni confluenti, nonostante gli accordi contrattuali e l’espressa richiesta in tal senso del direttore dei lavori. Gli attori chiedevano la risoluzione del contratto ex. articolo 1668 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori.

Si costituiva la convenuta, resistendo.

2. – Con sentenza in data 4 maggio 2006, il Tribunale di Verona, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava l’intervenuta risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa, condannando la (OMISSIS) a restituire agli opponenti la somma di euro 5.870,39, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

3. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 marzo 2011, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha respinto l’opposizione proposta dalla societa’ (OMISSIS), dalla (OMISSIS) e dagli (OMISSIS).

3.1. – Esclusa la ravvisabilita’ della consegna di un alludi pro’ allo, unico rimedio possibile – precisa la Corte territoriale – “era il ricorso alle norme speciali in materia di appalto, peraltro … sostanzialmente invocate dagli stessi opponenti”. In presenza di un’opera completata – ha rilevato la Corte d’appello – il giudice di primo grado non poteva far ricorso agli articoli 1453 e 1455 c.c., di portata generale, ma doveva esaminare la questione alla luce della domanda cosi’ come prospettata e, quindi, valutare l’allegata inidoneita’ dell’opera ai sensi dell’articolo 1668 c.c., comma 2, “previa risoluzione della preliminare eccezione di decadenza”.

A fronte della eccezione di decadenza ritualmente formulata dalla (OMISSIS), spettava agli opponenti – ha osservato la Corte distrettuale – dimostrare di avere effettivamente provveduto alla asserita denuncia, ma a tanto essi non hanno provveduto. Nel caso di specie “dalla fine dei lavori (le ultime fatture sono del 31 dicembre 2001) alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (9 maggio 2002) sono trascorsi i sessanta giorni di legge”, sicche’ “in mancanza di prova della denuncia (le istanze istruttorie furono rigettate dal tribunale e non vennero riproposte nelle conclusioni ne’ sono state avanzate in appello) deve ritenersi che sia effettivamente maturata la decadenza”.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la societa’ (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 1 agosto 2011, sulla base di due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimita’ dell’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 1668 c.c., comma 2) si deduce che, pur approvando e condividendo l’inquadramento dell’azione nell’articolo 1668 c.c., comma 2, la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie risolutiva i termini decadenziali previsti dall’articolo 1667 c.c..

1.1. – Il motivo e’ infondato.

E’ esatto che, secondo l’indirizzo espresso da Cass., Sez. 2, 2 febbraio 2009, n. 2562, richiamato dai ricorrenti, in materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformita’, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’articolo 1667 c.c., assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dell’articolo 1668 c.c., comma 1; viceversa, nel caso in cui le difformita’ o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (articolo 1668 c.c., comma 2), poiche’ e’ fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l’azione non puo’ subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell’ordinaria prescrizione.

Il Collegio ritiene tuttavia di dare continuita’ al piu’ recente orientamento di questa Corte (Sez. 1, 15 febbraio 2011, n. 3702) secondo cui il committente puo’ esperire i rimedi di cui all’articolo 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’articolo 1667 c.c., purche’ non sia incorso nella decadenza stabilita dello stesso articolo 1667 c.c., comma 2.

Questo secondo indirizzo appare preferibile perche’ l’articolo 1668 c.c., nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’articolo 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all’azione prevista per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore; sicche’, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilita’ connessa alla garanzia per vizi o difformita’ dell’opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all’azione di risoluzione del contratto di cui all’articolo 1668 c.c., comma 2, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformita’ e vizi con l’interesse dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione (cfr. Cass., Sez. 2, 30 ottobre 2009, n. 23075).

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha affermato che l’esperimento, da parte dei committenti, dell’azione di risoluzione per difformita’ dell’opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, non li esonerasse dall’onere della previa denuncia del vizio o del difetto entro sessanta giorni dalla scoperta, di cui dell’articolo 1667 c.c., comma 2.

2. – Il secondo mezzo lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene la ricorrente che come e’ stato accertato all’esito della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, l’opera commissionata a (OMISSIS), consistente nella posa delle tubazioni per l’impianto fognario, era assolutamente inidonea all’uso. Il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione le risultanze peritali. L’esito della c.t.u. chiarirebbe l’applicabilita’ dell’articolo 1668 c.c., comma 2, attestando l’assoluta inidoneita’ dell’opera alla destinazione sua propria.

2.1. – L’esame del motivo resta assorbito dal rigetto della censura, articolata con il primo mezzo, avverso la ratio decidendi, di per se’ sufficiente a sostenere la sentenza impugnata, concernente la decadenza dalla garanzia.

3. – Il ricorso e’ rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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