www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 12 gennaio 2016, n. 848

Ritenuto in fatto

L Con sentenza del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in data 19/1/2012, all’esito di giudizio abbreviato C.Z. veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 61 n. 2 e 474 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione e, con la diminuente dei rito, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza sul certificato del casellario giudiziale, la confisca dei beni in sequestro e la pubblicazione della sentenza di condanna.
2. Accogliendo parzialmente l’appello proposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza in data 8/7/2013 la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza impugnata, concesse allo C. le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena inflitta per il reato continuato riconosciuto.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato chiedendone l’annullamento con rinvio e sollevando a tal fine i seguenti motivi di impugnazione:
a) la violazione art. 486 comma 5 e 99 comma 1 cod. proc. pen., rilevante ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per non aver accolto la Corte l’istanza di rinvio avanzata dal difensore in occasione dell’adesione all’astensióne dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, atteso che oggetto dell’udienza camerale non era solo la quantificazione della pena, ma anche la responsabilità dell’imputato;
b) l’ erronea applicazione dell’art. 474 cod. pen., in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. dovendosi ritenere non punibile la contraffazione grossolana di prodotti riconoscibile ictu ovuli.

Considerato in diritto

4. II ricorso è meritevole di accoglimento, dovendo ritenersi fondato il primo dei motivi di impugnazione proposti.
4.1 Con tale motivo, infatti, si contesta la decisione della corte territoriale, che ha negato il differimento dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’appello, invocato dalla difesa a seguito di adesione all’astensione dalle udienza proclamata dall’O.U.A.: la Corte di Appello di L’Aquila ha negato il rinvio dell’udienza argomentando sulla base di un orientamento giurisprudenziale che considerava il disposto di cui all’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento dei difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non applicabile con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Si tratta di orientamento nel passato seguito anche da parte della giurisprudenza di questa Corte: con riferimento ai procedimenti camerali a partecipazione necessaria non disciplinati dall’art. 420-ter cod. proc. pen., si possono ricordare Sez. 1, n. 32955 del 13/02/2002, Scarlino, Rv. 222236 (per il procedimento di esecuzione); Sez. 2, n. 44357 del 11/11/2005, Vara, Rv. 233166; Sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013, dep. 17/02/2014, Canarelli, Rv. 259509 (per il procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione); Sez. 1, n. 5722 del 20/12/2012, dep. 2013, Morano, Rv. 254807 (per il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza).
Superando diffuse incertezze giurisprudenziali, però, le sezioni unite di questa Corte (n. 15232 del 30/10/2014, Rv. 263021), hanno ormai chiarito che, anche in relazione alle udienze camerali, sia in esse la partecipazione delle parti obbligatoria o meno, il giudice è comunque tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione.
L’insegnamento delle sezioni unite non può che essere condiviso da questo collegio, atteso anche che si fonda sul riconoscimento, nella dichiarazione di astensione, dell’esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere, se sono rispettate le condizioni di legge. Già altra pronunzia delle sezioni unite di questa Corte (n. 26711, del 30/05/2013, Rv. 255346), invero, aveva evidenziato che deve attribuirsi valore di normativa secondaria al codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera del 13 dicembre 2007. Il giudice, conseguentemente, nella verifica del corretto esercizio del diritto di astensione, ha l’obbligo di prendere in considerazione anche le disposizioni dei predetto codice, tra cui quelle dell’art. 3, che fissano i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di astensione, senza alcuna distinzione tra le udienze a partecipazione necessaria del difensore e quelle a partecipazione facoltativa.
In presenza di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, pertanto, la mancata concessione da parte dei giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, dei vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, come nel caso in esame, ovvero natura intermedia negli altri casi (Così sez. U. n. 15232 del 30/10/2014, Rv. 263021 cit.).
4.2 Il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi, pertanto, superato dal riconoscimento della fondatezza del primo motivo, al quale consegue l’annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *