Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 10 marzo 2014, n. 5527
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 maggio 1995, R.D. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cassino, C.A. , F.B. , F.C. e S.C. ed esponeva che il fratello R.M. , deceduto in (omissis), aveva disposto del suo patrimonio in favore delle convenute con testamento pubblico ricevuto il 16 novembre 1992, ore 18,50, presso la Clinica (omissis), dal notaio G. Iadecola di Cassino; che al momento in cui aveva sottoscritto il testamento, il fratello era incapace di testare, in quanto privo della capacità di intendere e di volere per lo stato di grave infermità da cui era affetto; che nel testamento non risultava indicata, da parte del notaio, la grave ed evidente difficoltà di R.M. di sottoscrivere l’atto. Sulla base di tali premesse, l’attore chiedeva che il testamento fosse dichiarato nullo o comunque annullato, ai sensi dell’art. 591 cod. civ., e che venisse ordinato alle convenute il rilascio dei beni immobili indicati nel testamento in favore di esso attore, nella sua qualità di erede legittimo, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio.
Costituitesi le convenute, che chiedevano il rigetto della domanda, e intervenuto in causa con comparsa dell’aprile 1998 G.M. , figlio di Ru.Ma. , sorella premorta del de cuius, il quale aderiva alle richieste dell’attore, l’adito Tribunale, all’esito della espletata istruttoria, rigettava la domanda e condannava il R. e il G. al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, il G. proponeva appello con atto di citazione notificato alle originarie convenute e a R.G. e Ca.Di. vedova R. , quali eredi dell’attore R.D. nel frattempo deceduto; si costituivano sia la S. che la C. e le F. , contestando il gravame, nonché R.G. e Ca.Cl. (Di. ), quali eredi di R.G. , che invece aderivano alla impugnazione principale.
Con sentenza depositata il 24 ottobre 2006, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello.
La Corte capitolina rigettava innanzitutto il motivo di gravame concernente la esclusione, da parte del Tribunale, della sussistenza, in capo al de cuius, di una situazione di incapacità naturale. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sulla interpretazione dell’art. 591 cod. civ., la Corte territoriale rilevava che il Tribunale, con motivazione adeguata e supportata dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva ritenuto che non vi fosse prova sufficiente della incapacità d intendere e di volere del testatore, non potendosi sostenere che la demenza senile arteriosclerotica diagnosticata al de cuius solo in occasione della visita per il riconoscimento della indennità di accompagnamento circa tre mesi dopo la sottoscrizione del testamento (16 novembre 1992), fosse tale da escludere completamente la capacità del testatore di autodeterminarsi al momento della sottoscrizione del testamento pubblico.
La Corte d’appello dava anche atto delle seguenti circostanze: che il testatore era stato ricoverato il (OMISSIS) ; che in quell’occasione non erano emersi elementi significativi di una patologie incidenti sulle facoltà cerebrali superiori; che peraltro si era determinato un repentino deterioramento di tali facoltà, verosimilmente, secondo la valutazione del c.t.u., per effetto dell’anestesia praticata in occasione di un intervento chirurgico; che in data (OMISSIS) si era ritenuto necessario sottoporre il paziente ad una TAC cerebrale. Tuttavia, se pure questi fatti potevano essere sintomatici della insorgenza di problematiche di ordine neuropsichiatrico, confermate dalla terapia praticata, non potevano di per sé essere ritenuti significativi per formulare un giudizio di incapacità di intendere e di volere, non essendo emerso dall’esame strumentale alcun dato significativo al riguardo.
In sostanza, non poteva ritenersi che uno stato di incapacità fosse già in atto prima del 16 novembre 1992, con conseguente onere delle convenute di provare che il testamento era stato sottoscritto in un lucido intervallo. D’altra parte non erano state articolate prove o prodotti documenti ulteriori rispetto a quelli relativi al periodo successivo al testamento, utili al fine di provare la pregressa insorgenza di una infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente come la demenza arteriosclerotica. In questo senso non poteva ritenersi significativa neanche la diagnosi formulata il (omissis) di involuzione senile, non implicando la stessa il completo decadimento delle facoltà intellettive superiori del soggetto.
In questo contesto la Corte d’appello, pur consapevole che lo stato di sanità mentale del testatore attestato dal notaio che aveva redatto il testamento pubblico, potesse essere contestato con qualsiasi mezzo di prova e non con la querela di falso, rilevava che l’appellante si era limitato a sollecitare il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio; richiesta, questa, che non poteva essere accolta non emergendo elementi tali da indurre a dissentire dalle conclusioni del c.t.u. Se carenze vi erano state, queste erano riferibili agli elementi acquisiti, non anche alle valutazioni espresse dal c.t.u..
La Corte d’appello rigettava poi il secondo motivo di gravame, con il quale si era rilevato che dall’esame del testamento emergeva con evidenza la grave difficoltà del testatore nel sottoscrivere l’atto, risultando la scheda firmata due volte, consecutivamente, in modo più che incerto e sbilenco, e si era contestata la mancata dichiarazione di nullità del testamento ai sensi dell’art. 603 cod. civ., non avendo il R. dichiarato la causa della difficoltà di sottoscrizione. In proposito, la Corte territoriale ricordava che il Tribunale aveva osservato che il testamento era stato sottoscritto sia pure verosimilmente – con una certa difficoltà dal testatore, e che tuttavia tale difficoltà era circoscritta alla linearità della firma; e ribadiva che la circostanza non integrava comunque la grave difficoltà da cui discende l’obbligo della dichiarazione da parte del testatore e quello del notaio di farne menzione prima della lettura dell’atto, atteso che in entrambi i casi la sottoscrizione “R.M. ” era chiaramente comprensibile.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso G.M. sulla base di tre motivi; ha resistito con controricorso C.A. ; non hanno svolto attività difensiva gli intimati S.C. , F.B. , F.C. , R.G. e Ca.Cl. (Di. ).
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 591 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2697 e seguenti e 2727 e seguenti cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il ricorrente ricorda che nella prima relazione il c.t.u. aveva osservato che il 6 novembre 1992, prima della redazione del testamento, un accertamento strumentale aveva rilevato come lo stress dell’evento, e più probabilmente un effetto dell’anestesia, avessero provocato un generale indebolimento delle funzioni cerebrali, tanto da ridurre in modo drammatico la validità psico-fisica del R. . Ricorda altresì che il (omissis) era stato redatto il testamento, e cioè quando quest’ultimo era ancora degente presso la Casa di cura (…), e mostrava chiaramente i segni di un decadimento vorticoso del proprio stato psico-fisico. Ricorda, infine, che il (OMISSIS) il R. era stato sottoposto a visita per l’accertamento dell’invalidità civile, ed era stato trovato affetto da demenza senile arteriosclerotica.
Nella relazione resa a seguito di richiesta di chiarimenti il c.t.u. aveva poi precisato che l’esame del 6 novembre si era reso necessario per un improvviso quanto inaspettato deterioramento del quadro clinico e soprattutto neuropsichiatrico, culminato tre mesi dopo in una diagnosi di demenza senile arteriosclerotica.
Il ricorrente sostiene quindi che, sulla scorta delle stesse relazioni del c.t.u., doveva ritenersi certo che il 19 novembre il R. era affetto da demenza senile e che in data (omissis) era stata eseguita una TAC cerebrale per un improvviso deterioramento del quadro neuropsichiatrico, che ne aveva ridotto in modo drammatico la validità psico-fisica. In tale contesto, la circostanza non pienamente provata era quella relativa allo stato del R. il giorno della sottoscrizione del testamento. Peraltro, soccorreva in proposito il principio per cui, accertata l’incapacità di intendere e di volere di un soggetto in due momenti prossimi nel tempo, per il periodo intermedio vi è una presunzione di incapacità, con conseguente inversione dell’onere della prova.
In ciò dovrebbe ravvisarsi, ad avviso del ricorrente, la violazione di legge, in relazione alla quale viene formulato il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, accertata l’incapacità di intendere e di volere in due determinati periodi, tra loro prossimi nel tempo (nella specie circa tre mesi), per il periodo intermedio la sussistenza della predetta incapacità deve ritenersi assistita da presunzione iuris tantum, con conseguente inversione dell’onere della prova, nel senso che deve essere colui che vi ha interesse a dimostrare che il de cuius ha agito in una fase di lucido intervallo”.
Con riferimento al denunciato vizio di motivazione il ricorrente evidenzia il fatto controverso, costituito dalla sussistenza della capacità di intendere e di volere di R.M. al momento di testare e individua il difetto motivazionale nella mancata valutazione della incapacità del testatore esistente sia prima che dopo la redazione del testamento.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 591 cod. civ., in relazione agli artt. 2727 e seguenti cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La Corte d’appello, sostiene il ricorrente, avrebbe violato le regole in tema di presunzione, essendo stati provati numerosi elementi dal chiaro valore indiziario nel senso della incapacità del R. al momento della sottoscrizione del testamento.
Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, ai fini della prova dell’incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 591 c.c., lo stato di sanità mentale del testatore, ancorché ritenuto dal notaio che redige il testamento pubblico, può essere contestato con qualsiasi mezzo di prova, ed anche a mezzo di presunzioni semplici, a condizione che il fatto ignoto da provare (la capacità di intendere e di volere del testatore al momento del testamento) sia desunto da una pluralità di fatti noti gravi, precisi ed univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza del fatto ignoto (nella specie, i fatti noti erano rappresentati da tutti gli eventi indicati al punto II.1 del presente motivo, tra i quali il preesistente morbo di Parkinson, i presupposti e l’esito della TAC cerebrale, la diagnosi di involuzione senile e di demenza senile”.
Il ricorrente indica altresì il fatto controverso, consistente nella sussistenza della capacità di intendere e di volere di R.M. al momento di testare e individua il difetto motivazionale in ciò che la Corte d’appello ha, da un lato, riconosciuto che lo stato si sanità mentale del testatore poteva essere provato con qualsiasi mezzo e, dall’altro, ha omesso di analizzare la potenziale valenza presuntiva degli elementi di fatto evidenziati.
3. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 603, terzo comma,cod. civ., in relazione all’art. 606, secondo comma, cod. civ., nonché di tutte le disposizioni in materia di nullità e annullamento del testamento.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, pur avendo dato atto della grande difficoltà manifestata dal testatore nella sottoscrizione del testamento pubblico, non ne abbia tratto le conseguenze in punto di nullità o annullabilità del testamento, non avendo il R. dichiarato le ragioni della difficoltà e non avendo il notaio annotato alcunché a tale proposito.
A conclusione del motivo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se la grave difficoltà a sottoscrivere il testamento, di cui è parola nel terzo comma dell’art. 603 c.c., si riferisce anche all’ipotesi della sottoscrizione che, pur se leggibile, per le caratteristiche morfologiche del tratto d’inchiostro, nonché per le circostanze ambientali in occasione delle quali essa è apposta, possa far sorgere il sospetto di non essere primamente rispondente all’intima volontà del testatore (nel caso di specie, si trattava di sottoscrizione dal tratto palesemente incerto ed ondeggiante, apposta due volte, e raccolta dal notaio in costanza del ricovero del testatore in una clinica)”.
4. – Il primo e il secondo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
4.1. – Occorre premettere che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui “l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 9081 del 2010). Invero, posto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 8079 del 2005; Cass. n. 9508 del 2005).
4.2. Tanto rilevato, occorre evidenziare come la censura, specificamente svolta nel primo motivo, muova da una premessa – quella che fosse accertata in data anteriore al 16 novembre 1992 la incapacità di intendere e di volere del testatore – che la Corte d’appello ha invece motivatamente ritenuto insussistente.
Le argomentazioni del ricorrente, ancorché sviluppate con puntuale riferimento agli accertamenti tecnici desumibili dalle produzioni documentali effettuate nei giudizi di merito e dalle relazioni del c.t.u., sollecitano, in realtà, un diverso apprezzamento di tale circostanza di fatto. Il che è inammissibile in questa sede.
Del resto, se è vero che “quando un giudizio deve necessariamente risultare dall’esame coordinato di numerosi elementi, come nel caso di giudizio sulla capacita di intendere e di volere della persona defunta (al fine di riconoscere o meno la sua capacita di testare), il problema se il giudice del merito abbia o meno motivato adeguatamente va esaminato con riferimento all’insieme di tali elementi e con riguardo al complesso delle difese rispettivamente dedotte dalle parti contrapposte” e che “l’eventuale silenzio della motivazione su taluni degli elementi citati non può essere considerato omesso esame di punti decisivi qualora, nel suo complesso, il giudizio risulti adeguatamente e concretamente giustificato né si possa affermare che senza quel silenzio la decisione avrebbe potuto essere diversa” (Cass. n. 2407 del 1981), non può qui non sottolinearsi la congruità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento a tutte le circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno della tesi della sussistenza di una situazione di incapacità naturale già in epoca antecedente alla data della redazione del testamento, e, nella specie, con riferimento alla data del (omissis).
4.3. – Inoltre, non può non essere evidenziata la circostanza che il ricorrente ha omesso di prendere in considerazione una ulteriore specificazione contenuta nella sentenza impugnata. La Corte d’appello, proprio dando atto della difficoltà di accertare la sussistenza dello stato di incapacità di intendere e di volere del R. al momento della sottoscrizione del testamento, ha rilevato come le parti interessate a far valere la detta incapacità non avessero articolato alcuna prova ulteriore volta a confortare la tesi della incapacità in epoca anteriore alla sottoscrizione del testamento, essendosi limitate a produrre documentazione relativa ad un periodo successivo al 16 novembre 1992 e a sollecitare una nuova consulenza tecnica d’ufficio, laddove il problema non riguardava la valutazione degli elementi acquisiti, quanto piuttosto una necessaria integrazione degli elementi di valutazione; integrazione istruttoria che, secondo il non censurato apprezzamento della Corte d’appello, non è stata effettuata dalle parti interessate.
4.4. – Le considerazioni sin qui svolte valgono anche ad escludere la fondatezza del secondo motivo, atteso che, una volta escluso che gli elementi di valutazione in possesso del consulente dimostrassero in modo inequivoco la presenza di una condizione di incapacità di intendere e di volere in epoca anteriore al 16 novembre 1992, non appare ravvisabile alcun vizio nella motivazione con la quale la Corte territoriale è pervenuta a ritenere non raggiunta la prova della incapacità di intendere e di volere del testatore a quella data.
In sostanza, la Corte d’appello ha fatto puntuale applicazione della giurisprudenza di questa Corte, atteso che, in presenza di una prova della incapacità di intendere e di volere del testatore alla data del febbraio 1993, ma in assenza di una prova, anche presuntiva, della esistenza della incapacità naturale del testatore in epoca anteriore al 16 novembre 1992, ha ritenuto che non operasse la deroga in tema di onere probatorio, continuando lo stesso a gravare in capo alla parte che mirava a far affermare la incapacità e non anche sul beneficiario delle disposizioni testamentarie.
5. – Il terzo motivo è infondato.
Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di affermare che “l’obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603, terzo comma, cod. civ. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l’atto, sussiste solamente nell’ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l’impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l’unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell’atto” (Cass. n. 2743 del 2012; in senso conforme, Cass. n. 2123 del 1953).
In motivazione, nella citata sentenza si è rilevato che “la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce infatti un equipollente della sottoscrizione mancante: l’osservanza di essa è prescritta per attestare che l’impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l’unica causa per cui non si sottoscrive, e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell’atto”.
Orbene, poiché nella specie è pacifico che il testatore ha apposto effettivamente la sua firma per due volte, la formalità della dichiarazione del de cuius e della menzione del notaio non era necessaria, e ciò assorbe ogni indagine sul se la difficoltà nell’esecuzione della sottoscrizione sussistesse e se essa fosse connotata dal requisito della gravità.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha escluso la denunciata nullità del testamento.
6. – Il ricorso va dunque rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5,000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
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