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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  11 marzo 2014, n. 5612

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 1° settembre 2009 l’Ordine dei Medichi Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di La Spezia, rilevata, tra l’altro, la violazione da parte del dott. G.D.P. del vigente codice deontologico per asserita mancanza di trasparenza e veridicità della pubblicità sanitaria diffusa dalle cliniche di cui lo stesso era direttore sanitario, gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.
Il dott. G.D.P. proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che, con decisione in data 10 maggio 201 riduceva soltanto la sanzione da sei a cinque mesi di sospensione, ritenendo che il d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, in 1. 4 agosto 2006, n. 248, che ha regolato la pubblicità sanitaria in modo diverso dalla l. 5 febbraio 1992, n. 175, non si applica alle società di capitali, che restano soggette alla vecchia disciplina, per cui risultava accertato che le società titolare delle cliniche di cui il dott. G.D.P. era direttore sanitario avevano effettuato la pubblicità in violazione di un divieto di legge.
Il dott. D.G.P. proponeva ricorso per cassazione e questa S.C. con sentenza in data 9 marzo 2012 n. 3717, accoglieva l’impugnazione affermando il seguente principio di diritto: L’abrogazione generale contenuta nella L. n. 248 del 2006, art. 2, lett. b, nella quale è sicuramente compresa l’abrogazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria, di cui alla L. n. 175 del 1992, prescinde dalla natura (individuale, associativa, societaria) dei soggetti rispetto ai quali sarebbe illegittimo, oltre che irragionevole, limitarne la portata all’esercizio della professione in forma individuale, fermo restando che, all’interno del nuovo sistema normativo, nel quale la pubblicità non è soggetta a forme di preventiva autorizzazione, gli Ordini professionali hanno il potere di verifica, al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario.
Sulla base di tale principio la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in sede di rinvio, avrebbe dovuto “giudicare se la pubblicità, posta in essere dalle due società, delle quali il dott. P. era direttore sanitario, fosse o meno conforme a veridicità e correttezza sulla base del codice deontologico”.
La causa veniva riassunta davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, la quale emetteva in data 12 novembre 2012-15 gennaio 2013 una decisione che, dopo avere affermato la infondatezza di alcuni motivi originariamente proposti contro la decisione dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, che dovevano considerarsi estranei al thema decidendum a seguito della sentenza di questa S.C., così motivava:
I motivi di ricorso quattro, cinque e sei vengono trattati unitariamente per identità di materia in quanto, rispettivamente, ognuno per alcuni aspetti, a parere del ricorrente, giustificherebbero comportamenti non contrari all’attuale normativa di pubblicità sanitaria (L. 248/2006), ed in particolare per avere utilizzato nel messaggio pubblicitario il termine “estetica” e la frase “Prima visita gratuita, diagnosi, radiografica e preventivo gratuiti”.
I motivi sono infondati.
La cosiddetta liberalizzazione del sistema pubblicitario ex art. 2, lett. b), della legge n. 248/2006 comporta che … dalla datata di entra in vigore di detta norma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali “il divieto, anche parziale, i svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”.
Dal tenore della citata disposizione si evince che resta attribuita agli Ordini e Collegi professionali la piena competenza a verificare se la pubblicità è “trasparente e veritiera; nel caso di specie l’Ordine di La Spezia, nella sua decisione del 1° settembre 2010, ha effettivamente svolto tale verifica ritenendo le sopra menzionate espressioni non conformi ai dettami delle norme deontologiche.
Ala luce di tutte le circostanze emerse, appare credibile che l’incolpato abbia comunque assunto un ruolo non primario nella realizzazione del messaggio in questione; in ragione di ciò questa Commissione ritiene di attenuare la misura sanzionatoria applicata dall’Ordine, riducendo a mesi cinque l’entità della sanzione irrogata.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il dott. Gennaro Domenico Porro, con un unico motivo.
Resistono con separati controricorso il Ministero della Salute e l’Ordine dei Medichi Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di La Spezia.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce che la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, non ha ottemperato a quanto richiesto dalla decisione di questa S.C. del 9 marzo 2012 n. 3717, non verificando in concreto la veridicità e correttezza della pubblicità all’origine del procedimento disciplinare.
Il ricorso è fondato.
E’ sufficiente ricordare che la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie avrebbe dovuto “giudicare se la pubblicità, posta in essere dalle due società, delle quali il dott. P. era direttore sanitario, fosse o meno conforme a veridicità e correttezza sulla base del codice deontologico”.
La decisione impugnata avrebbe dovuto effettuare una verifica autonoma, mentre si è limitata ad affermare che la verifica richiesta era stata già effettuata dall’Ordine di La Spezia, nella sua decisione del 1° settembre 2010, senza neppure riportare le motivazioni dell’ordine professionale, che riteneva di condividere e senza individuare quali fossero le norme deontologiche che il dott. G.D.P. aveva violato.
In conseguenza della fondatezza del ricorso, la decisione impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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