Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 23 giugno 2016, n. 26266

In presenza di nomina dell’avvocato di fiducia fatta dall’interessato valida e tempestiva, con la designazione di un legale d’ufficio si lede il diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 23 giugno 2016, n. 26266

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3596/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22.1.2014, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 24.4.2009, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni due di reclusione ed Euro 516,00 di multa per il reato di cui all’articolo 648 c.p..
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), sollevando il seguente motivo di gravame: – violazione di legge in relazione all’articolo 179 c.p.p., comma 1 per omessa citazione ed assenza del difensore di fiducia, nominato dall’imputato in sede di identificazione, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Giova premettere che, in materia di errores in procedendo, e’ consolidato l’orientamento di legittimita’ che consente alla Corte di cassazione di procedere alla compiuta verifica degli elementi risultanti dagli atti processuali.
Occorre quindi rilevare che nel giudizio di primo e secondo grado, svoltosi nella contumacia dell’imputato, quest’ultimo risulta assistito da un difensore di ufficio, avendo il giudice del dibattimento del primo grado disposto la relativa nomina (udienza 6.3.2009) a seguito della irreperibilita’ del difensore di fiducia nominato dal (OMISSIS) in sede di identificazione (cfr. verbale in atti del 9.10.2007 della Questura di Milano). Era infatti accaduto che in quest’ultimo documento il difensore fiduciario risultava (erroneamente) indicato per l’avv. (OMISSIS) del Foro di Brescia; la notifica dell’avviso di conclusioni indagini, disposta dalla Procura della Repubblica di Milano ex articolo 415 bis c.p.p., nei confronti del suddetto difensore, veniva realmente effettuata dall’ufficiale giudiziario nei confronti dell’avv. (OMISSIS) presso il suo studio. La notifica del successivo decreto di citazione a giudizio, sempre richiesta nei confronti dell’avv. (OMISSIS) del Foro di Brescia, non andava invece a buon fine, per irreperibilita’ del destinatario. Il giudice di primo grado prendeva atto di tale risultanza e, senza disporre ulteriori indagini, nominava un difensore di ufficio (avv. (OMISSIS)) e procedeva al giudizio. Per effetto del rigetto del successivo appello proposto dal difensore d’ufficio, la sentenza di condanna diveniva apparentemente esecutiva ed il pubblico ministero emetteva ordine di esecuzione.
1.1 A seguito di incidente di esecuzione proposto dall’imputato, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13.11.2014, ritenuta la violazione del diritto dell’imputato ad essere assistito nel giudizio dal difensore fiduciario avv. (OMISSIS), erroneamente indicata nel suddetto verbale come (OMISSIS), ritenendo illegittima la notifica al difensore officioso dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, ordinava la rinnovazione della stessa nei confronti del difensore di fiducia avv. (OMISSIS), annullava l’ordine di esecuzione e ordinava la scarcerazione del (OMISSIS).
2. Con il presente ricorso, tempestivamente proposto avverso la sentenza di appello dopo la rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale al reale difensore dell’imputato, l’avv. (OMISSIS) lamenta la violazione del diritto dell’imputato ad essere assistito dal proprio difensore.
2.1 Come correttamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione, la volonta’ dell’imputato di nominare, sin dall’epoca in cui venne (erroneamente) redatto il verbale di identificazione, l’avv. (OMISSIS), risulta evidente dal fatto che nel Foro di Brescia non esiste alcun avv. (OMISSIS) mentre figura iscritta una sola avvocatessa (OMISSIS), cui peraltro venne notificato l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p. senza che la stessa avesse ad eccepire alcunche’.
3. La violazione del diritto dell’imputato ad essere assistito dal proprio difensore e’ sanzionata a pena di nullita’ generale e assoluta dall’articolo 178 c.p.p., lettera C e articolo 179 c.p.p., comma 1.
3.1 La natura generale e assoluta di tale vizio impedisce di dare rilevanza alla circostanza secondo la quale, avendo l’imputato (all’epoca indagato) sottoscritto il verbale di identificazione contenente l’erroneo nominativo del difensore, egli puo’ aver concorso a dare causa alla nullita’ (cfr. articolo 182 c.p.p.).
4. Occorre dunque fare applicazione dell’insegnamento delle SS.UU. di questa Corte, secondo cui “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullita’ assoluta ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, quando di esso e’ obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97 c.p.p., comma 4” (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).
Invero, in presenza di una nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, che per le considerazioni esposte deve ritenersi valida e tempestiva, qualora il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’irritualita’, nel caso di specie, risulta integrata dalla nomina di un difensore di ufficio, sul rilievo della attestazione di irreperibilita’ del difensore indicato nell’atto di citazione, senza disporre nuovi accertamenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

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